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Numero d'incarto:
12.2002.116
Data decisione, Autorità:
24.03.2003, IICCA
Incarto n.
12.2002.116
Lugano
24 marzo 2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretaria:
Zanetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.1999.00081
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con petizione 9
settembre 1999 da
rappr. dall'avv.
contro
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tutti rappr.ti dall'avv. __________
con la
quale l’attrice chiede la condanna dei convenuti al pagamento in solido della
somma di fr. 1'485'120.-- a titolo di risarcimento danni, oltre a fr. 97'200.--
per perdita di guadagno e fr. 100'000.-- quale riparazione per torto morale,
con protesta di spese e ripetibili;
domanda
alla quale le parti convenute si sono opposte, postulando, con istanza 4 aprile
2001, che l’attrice fosse astretta alla prestazione di una cauzione processuale
ai sensi dell’art. 153 CPC;
domanda
alla quale l’attrice si è opposta e che il Pretore, con decreto 24 maggio 2002,
ha integralmente respinto;
appellanti
i convenuti che, con memoriale 17 giugno 2002, chiedono la riforma della
decisione impugnata e il conseguente accoglimento dell’istanza, con protesta di
spese e ripetibili;
mentre
l’attrice, con osservazioni 28 agosto 2002, postula la reiezione del gravame,
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti di causa,
ritenuto
in fatto:
che
il 26 giugno 1993, alle ore 22.30, in territorio di __________ e avveniva una
collisione tra un ciclomotore guidato da __________ e una autovettura condotta
da __________; , che sedeva sul portapacchi del ciclomotore, veniva
sbalzata sul cofano e sul parabrezza della vettura per poi ricadere
sull’asfalto (doc. A); __________ veniva operata d’urgenza all’
poiché risultava essere in pericolo di vita (doc. F);
che
con petizione 9 settembre 1999 __________ ha convenuto in causa __________, i
genitori di quest’ultimo, __________ e __________, nonché __________ e la sua
compagnia assicurativa __________, chiedendone la condanna al pagamento in
solido della somma di fr. 1'485'120.-- a titolo di risarcimento danni (perdita
di guadagno futura, ritenuto un grado di invalidità dell’80%), di fr. 97'200.--
per perdita di guadagno e di fr. 100'000.-- quale riparazione per torto morale
a seguito delle conseguenze permanenti subìte dall’attrice nell’incidente;
che
i convenuti si sono integralmente opposti alle richieste di parte attrice;
che
con decreto 26 marzo 2001 il Pretore accoglieva l’istanza di assistenza
giudiziaria formulata dalla attrice, limitatamente alla pretesa di fr.
600'000.--, decisione confermata dalla scrivente Camera con sentenza 11
novembre 2001 e dal Tribunale federale il 20 febbraio 2002;
che
con istanza 4 aprile 2001 __________, __________ e __________ postulavano che
l’attrice fosse astretta al pagamento di una cauzione processuale ai sensi
dell’art. 153 CPC relativamente all’importo di fr. 1'082.320.-- (corrispondente
al valore di causa per il quale non è stata ammessa l’assistenza giudiziaria),
in quanto __________ sarebbe insolvente;
che il 25 aprile 2002, in sede di
udienza di discussione, l’attrice si opponeva alla domanda di prestazione di
una cauzione, producendo un nuovo e aggiornato documento emesso dall’Ufficio
esecuzioni e fallimenti di Mendrisio, dal quale emergeva che non esistevano più
attestati di carenza di beni a carico di __________;
che
con decreto 24 maggio 2002 il Pretore ha respinto la domanda di prestazione di
cauzione formulata dai convenuti il 4 aprile 2001, adducendo che al momento del
giudizio non vi erano atti ufficiali, segnatamente un attestato di carenza di
beni, una dichiarazione di fallimento o un attestato di insufficienza di pegno,
che dimostrassero lo stato di insol-venza della parte attrice;
che
con atto di appello, __________, __________ e __________ hanno censurato la
decisione pretorile, nel senso che il Pretore avrebbe dovuto esaminare nel
dettaglio la reale situazione patrimoniale della parte attrice e non basarsi
unicamente sul fatto che al momento del giudizio non esistevano più attestati
di carenza di beni a suo carico, anche perché la ratio alla base dell’istituto
della cauzione processuale consisterebbe nel proteggere la parte convenu-ta in
caso di nullatenenza della parte attrice; secondo gli appellanti, ancora il 25
aprile 2002, ci sarebbero stati cinque attestati di carenza di beni a carico di
__________: soltanto immediatamente prima dell’udienza di discussione, il
patro-cinatore dell’attrice avrebbe proceduto, a proprio nome e per proprio
conto, al pagamento dell’importo corrispondente ai cinque atti di carenza di
beni; il versamento effettuato dal legale di __________ non avrebbe però mutato
la effettiva situazione finanziaria di quest’ultima e quindi il suo stato di
nullatenenza non avrebbe subìto alcuna modifica; il giudice sarebbe invece
tenuto a esaminare, in ogni caso concreto, se l’applicazione del principio
secondo il quale egli deve fare capo ad atti ufficiali non porti a risultati
manifestamente iniqui o errati, mentre un’interpretazione esclusivamente
letterale dell’art. 153 CPC costituirebbe un abuso di diritto;
che
delle osservazioni della parte appellata si dirà, per quanto necessario, nei
seguenti considerandi;
considerato in diritto:
che giusta l’art. 153 cpv. 1
lett. a CPC il convenuto può chiedere, in ogni stadio della lite, che l’attore
presti una cauzione per il rimborso delle spese e per il pagamento delle
ripetibili, se l'attore si trova in stato di insolvenza risultante da atti
ufficiali;
che
ciò è in particolare il caso se nei confronti della parte attrice sono stati
emessi una dichiarazione di fallimento, un attestato di carenza di beni,
ancorché provvisorio, oppure un attestato di insufficienza di pegno (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano
2000, n. 25, 27 ss. ad art. 153 CPC);
che
uno stato di insolvenza non va ammesso alla leggera (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. ed.,
Zurigo 1979, pag. 408) e la sola esistenza di esecuzioni, pur frequenti, non è
sufficiente per ritenere accettata l’insolvenza, ove, in seguito a opposizione,
esse non abbiano dato luogo a pignoramento o a comminatoria di fallimento (DTF
111 II 206, ICCTF 10 dicembre 1997 in re P. SA/T.; Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 27 ad
art. 153 CPC; II CCA 30 ottobre 1995 in re B. SA/S. e 5 novembre 1998 in
re E.P. AG/WSI SA);
che
la prestazione di garanzie ai sensi dell’art. 153 CPC è un presupposto
processuale che deve sussistere al momento in cui il giudice statuisce e
quindi, in altre parole, è necessario valutare se lo stato di insolvenza della
parte attrice risultante da atti ufficiali esiste al momento della pronuncia
del giudizio (Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 11 ad art. 153 CPC);
che
in data 25 aprile 2002, prima dell’udienza di discussione innanzi al Pretore, il patrocinatore di __________ ha provveduto a estinguere i debiti
dell’attrice, incorporati in cinque attestati di carenza di beni per una somma di
complessivi fr. 12'848.15 (doc. B; a detta della attrice i fondi per onorare
tali debiti sarebbero stati messi a sua disposi-zione da terzi, senza comunque
aggravare la sua situazione economica);
che
di conseguenza, a carico di __________ non esistono più attestati di carenza di
beni, ma soltanto quattro precetti esecutivi – contro i quali ella ha
interposto opposizione – per complessivi fr. 2'222.45 (doc. 1; valuta
25.4.2002);
che
quindi, nella concreta fattispecie, il presupposto formale stabilito dall’art.
153 cpv. 1 lett. a CPC non risulta adempiuto in quanto è stata accertata
l’inesistenza di atti di carenza di beni e di altri atti ufficiali attestanti
uno stato di insolvenza al momento del giudizio del giudice di prima istanza;
che
di transenna, neppure dal punto di vista materiale l’appello si rivela fondato
poiché dall’analisi della situazione economica della parte appellata si evince
che l’importo delle procedure esecutive è esiguo e pertanto non si può
conclu-dere che essa si trovi in uno stato di insolvenza (doc. B; Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 33 e nota a pié di pagina n. 545 ad art. 153 CPC);
inoltre, a seguito del pagamento da parte di terzi dei debiti incorporati nei
suddetti attestati di carenza di beni, nella situazione debitoria dell’appellata
è subentrato un miglioramento in quanto i nuovi creditori potranno decidere se
e quando richiedere a __________ il pagamento degli importi da loro versati,
senza però aggravare la sua situazione finanziaria, ritenuto anche che dal 1.
novembre 2001 __________ è impiegata a tempo parziale in qualità di cameriera
presso il __________ di __________, con uno stipendio lordo mensile di fr.
1'250.-- e quindi nulla osta a che ella proceda ad una estinzione in via
rateale dei propri debiti (doc. 2,3);
che
alla luce di quanto esposto, si desume che la parte attrice non si trova in uno
stato di insolvenza e pertanto non si giustifica la condanna di __________ alla
prestazione di una cauzione processuale;
che
quindi l’appello deve essere respinto poiché infondato in ogni suo punto.
Per i quali motivi
visti, per le spese di questo decreto, l’art. 148 CPC
e la vigente TG
decreta: 1. L’appello
17 giugno 2002 di __________, __________ e __________ è respinto.
-
La
tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 300.-- sono poste a carico
degli appellanti in solido, i quali rifonderanno alla controparte fr. 400.--
per ripetibili.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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