AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.126
Data decisione, Autorità:
06.06.2003, IICCA
Incarto n.
12.2002.126
Lugano
6 giugno 2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Cassina (giudice supplente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2000.22
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con petizione 28
febbraio 2000 da
rappr. dall'
avv. __________
contro
entrambe rappr. dall' avv. __________
con cui l'attrice ha chiesto in via principale
l'accertamento dell'invalidità della disdetta 9 novembre 1999 del contratto di
assicurazione da parte della __________ e la condanna sia di quest'ultima che
della __________ a versarle una la rendita annua di fr. 2'640.-- dal 18 marzo
1999 sino al 31 dicembre 2011 oltre interessi del 5% sulle rendite scadute,
nonché, in via subordinata, la condanna della __________ e della __________ a
versarle un importo da definire, quale valore di riscatto aumentato dalle
partecipazioni all'eccedenza del premio della polizza assicurativa;
domande avversate dalle convenute che, con risposta
del 28 giugno 2000, hanno postulato la reiezione della petizione e hanno
chiesto a loro volta in via riconvenzionale la condanna dell'attrice al
pagamento di fr. 2'541,60 oltre accessori;
petizione che il Pretore, con decisione del 14 giugno
2002, ha parzialmente accolto, accertando l'invalidità della disdetta 9
novembre 1999 e condannando le convenute a versare all'attrice una rendita
annua di fr. 2'100.--, dal 18 marzo 1998 al 31 dicembre 2011, oltre interessi
al 5% sulle rendite scadute; domanda riconvenzionale che invece il giudice di
prima istanza, com medesimo giudizio, ha integralmente respinto.
Appellanti le convenute le quali, con appello 11
luglio 2002, chiedono, in ordine, l'ammissione delle prove rifiutate dal
Pretore con ordinanza del 30 agosto 2001 e, nel merito, la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e accogliere la domanda
riconvenzionale, mentre che l'attrice e convenuta riconvenzionale, con
osservazioni 4 settembre 2002, postula la reiezione del gravame.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti di
causa.
Ritenuto
in fatto
A. Il 3 dicembre 1986 la __________ e la __________ (poi divenuta
__________) hanno emesso a favore di __________ la polizza assicurativa n.
__________, valida a partire dal 1° gennaio 1987.
Detta
polizza prevedeva il versamento di una rendita annua di fr. 6'000.--, dopo un
termine di attesa di 720 giorni, in caso di incapacità al guadagno,
un'assicurazione con capitalizzazione, rischio morte e risparmio, per una somma
di fr. 30'000.--, nonché la liberazione dal premio in caso di incapacità al guadagno.
Negli
anni successivi la polizza è stata parzialmente modificata, l'ultima volta
nell'aprile del 1992, per tenere conto del nuovo cognome assunto
dall'assicurata dopo il divorzio e della nuova clausola beneficiaria per il
caso di morte voluta da quest'ultima. Per il resto le prestazioni inizialmente
pattuite sono rimaste invariate, fatta eccezione per la durata della copertura
assicurativa in caso di incapacità al guadagno, che è stata prolungata dal 31
dicembre 2010 al 31 dicembre 2011.
B. Nel mese di settembre del 1989 __________, a quel tempo attiva
professionalmente quale ausiliaria-inserviente presso la __________ di
__________, è stata ricoverata per problemi alla schiena presso l'Ospedale
__________, dove le è stata diagnosticata una sindrome lombare. Negli anni
successivi detti disturbi si sono ripresentati con una certa regolarità e con
sempre maggiore acuità sino a sfociare a partire dal 18 marzo 1997 in
un'incapacità lavorativa globale del 50% causata da una lombosciatalgia destra
con blocco lombare. In seguito a ciò è nata una vertenza tra __________ e la
__________ - assicuratrice malattia collettiva della __________ - conclusasi in
via extragiudiziaria con il versamento di una liquidazione in capitale
all'assicurata.
Il 23
febbraio 1998 __________ ha inoltrato una richiesta di prestazioni
all'Assicurazione Invalidità (AI). Con decisione del 25 ottobre 1999 l'Ufficio
AI le ha riconosciuto un grado di invalidità del 44% e le ha pertanto
attribuito ¼ di rendita a partire dal 1° marzo 1998.
C. Il 9 novembre 1999 la __________ e la __________ hanno comunicato a
__________ la rescissione del contratto di assicurazione, con effetto al giorno
della sua stipulazione, per reticenza dell'assicurata. Secondo le compagnie di
assicurazione, quest'ultima soffriva di disturbi alla schiena sin dal 1976, ma
nel compilare, il 3 novembre 1986, il questionario allegato alla proposta di
assicurazione aveva sottaciuto tale circostanza, rispondendo negativamente alle
domande con cui le era stato chiesto di dichiarare se negli ultimi 10 anni era
stata ricoverata in ospedale o era stata in cura, se negli ultimi 5 anni era
già stata inabile al guadagno per più di 4 settimane e da ultimo se nel corso
degli ultimi 10 anni aveva avuto problemi alla schiena o alle articolazioni.
Con
lettera del 12 novembre successivo, __________ ha contestato la rescissione del
contratto ed ha chiesto alle compagnie di assicurazione di versarle la rendita
dovuta per il caso di incapacità al guadagno.
Tra le
parti vi è poi stato uno scambio di corrispondenza, che non ha comunque
permesso di giungere ad una composizione amichevole della controversia.
D. Il 28 febbraio 2000 __________ ha inoltrato dinanzi alla Pretura di
Mendrisio-Sud una petizione con cui ha chiesto in via principale l'accertamento
dell'invalidità della disdetta (recte: la rescissione) del contratto di
assicurazione comunicatale il 9 novembre 1999 dalla __________ e la condanna di
quest'ultima e della __________ a versarle una rendita annua di fr. 2'640.--
dal 18 marzo 1999 sino al 31 dicembre 2011 oltre interessi del 5% sulle rendite
scadute, nonché, in via subordinata nel caso in cui la disdetta (recte: la
rescissione) fosse stata considerata valida, la condanna della __________ e
della __________ a versarle un importo da definire, quale valore di riscatto
aumentato dalle partecipazioni all'eccedenza del premio della polizza
assicurativa.
Nella
loro risposta del 28 giugno 2000 le convenute si sono integralmente opposte
alle domande di controparte, eccependo la reticenza dell'attrice al momento di
compilare la proposta di assicurazione. Hanno poi sostenuto che il contratto
prevedeva il versamento di una rendita per incapacità di guadagno soltanto in
caso di malattia e non di infortunio. Esse hanno inoltre contestato la
proponibilità della domanda di accertamento dell'invalidità della disdetta. Da
ultimo hanno chiesto in via riconvenzionale la condanna di __________ al
pagamento dei premi arretrati, relativi al periodo 1° gennaio 1998 - 31
dicembre 1999, per un ammontare complessivo di fr. 2'541,60 oltre interessi a
partire dal 28 giugno 2000.
E. Con decisione 14 giugno 2002 il Pretore di Mendrisio-Sud ha
parzialmente accolto la petizione nel senso che ha ritenuto non valida la
rescissione del contratto d'assicurazione da parte delle convenute ed ha
condannato quest'ultime a versare all'attrice una rendita annua di fr. 2'100.--
dal 18 marzo 1999 sino al 31 dicembre 2011 oltre interessi al 5% sulle rendite
scadute. Il giudice di prime cure ha invece integralmente respinto la domanda
riconvenzionale formulata dalle compagnie di assicurazione.
F. Con tempestivo appello dell'11 luglio 2002 le convenute chiedono la
riforma del querelato giudizio nel senso che sia respinta integralmente la
petizione e che sia accolta la domanda riconvenzionale. Domandano pure
l'assunzione delle prove rifiutate dal Pretore con ordinanza del 30 agosto
2001.
Nelle sue
osservazioni del 4 settembre 2002, l'appellata ha postulato la reiezione del
gravame sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno
riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto
- In occasione dell'udienza preliminare dell'8 gennaio 2001 le
appellanti avevano chiesto l'audizione quale teste della ex-direttrice della
__________, presso la quale l'attrice era stata a lungo impiegata. Il Pretore
ha ammesso tale prova, ragione per la quale il 12 luglio 2001 è stata sentita
__________. In quell'occasione è tuttavia emerso che ella aveva diretto la
suddetta __________ soltanto a partire dal 1994, ragione per la quale non era
in grado di riferire alcunché in merito alle eventuali assenze dal lavoro per
malattia dell'attrice verificatesi prima della sua entrata in carica.
Il 31 luglio 2001 le convenute hanno quindi inoltrato al giudice di prime cure
un'istanza di assunzione suppletoria di prove, con la quale hanno domandato che
venisse sentita quale teste __________, direttrice dell'istituto in parola tra
il 1986 e il 1992. L'istanza è tuttavia stata respinta dal Pretore con
ordinanza del 30 agosto 2001. Le appellanti chiedono in questa sede, a norma
degli art. 309 cpv. 2 lett. g e art. 322 lett. b. CPC, l'accoglimento di detta
istanza, nel senso che siano ammesse agli atti la lettera 13 luglio 2001
dell'avv. __________ a __________ e la lettera 26 luglio 2001 di __________
all'avv. __________. In via subordinata postulano che venga sentita quale teste
__________.
1.1 Il Codice di procedura civile ticinese è retto dal principio
attitatorio, in virtù del quale spetta alle parti il dovere di proporre le
domande, di fornire al giudice i fatti su cui si fondano le loro pretese e di
addurre le prove sui fatti contestati (art. 78 cpv. 1 CPC; Rep. 1989,
108). L'esigenza di sottoporre al contraddittorio tutte le allegazioni delle
parti determina la necessità di porre un limite temporale ben preciso entro il
quale quest'ultime devono far fronte al loro onere di allegazione. Come risulta
dall'art. 78 cpv. 2 CPC, sia nella procedura ordinaria che in quella
accelerata, tale limite viene raggiunto con la fine dello scambio degli
allegati introduttivi, ovvero, al più tardi, con l'eventuale replica o duplica
(Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e
commentato, 2000 Lugano, n. 22 ad art. 78 CPC).
L'art. 192 CPC introduce la possibilità di derogare alla regola appena esposta:
detta norma consente infatti di invocare l'acquisizione di nuove prove che, per
cause oggettive e indipendenti dalla volontà della parte che se ne prevale, non
potevano essere addotte unitamente ai fatti e ribadite in sede di udienza
preliminare. Affinché ciò sia possibile occorre tuttavia dimostrare che
l'esistenza o concludenza di altre prove risultino da successive emergenze di
causa: in altri termini la possibilità dell'assunzione suppletoria è limitata
al caso in cui una parte ha conosciuto soltanto nel corso della lite
l'importanza o l'esigenza di una ben determinata prova. Ciò non è il caso
laddove una parte, per negligenza o per qualsiasi altra ragione, abbia omesso
di chiedere, nell'ambito degli allegati preliminari, l'assunzione di una prova
che più tardi potrebbe rivelarsi necessaria a fronte dell'inconcludenza, della
contraddittorietà o dell'insufficienza delle prove notificate in sede di
udienza preliminare ed in seguito esperite (Rep. 1982, 399).
1.2 Nel caso di specie le condizioni per poter ammettere l'assunzione
delle prove supplementari segnalate dalle convenute non sono date.
Certo, è
vero che, contrariamente a quanto asserito dal Pretore nella sua ordinanza del
30 agosto 2001, le appellanti non intrattenevano nessuna relazione contrattuale
con la __________, per cui esse non disponevano direttamente dei nominativi
delle persone che nel corso degli anni si erano avvicendate alla guida
dell'istituto. Ciò non toglie però che la nuova prova offerta poteva senz'altro
rientrare tra quelle note alle convenute al momento dell'udienza preliminare,
se soltanto esse si fossero premurate ad effettuare alcuni semplici
accertamenti presso l'amministrazione della __________. D'altronde alle
appellanti non poteva sfuggire sin dall'inizio della causa l'importanza di
reperire delle persone in grado di riferire in merito alle condizioni di salute
dell'appellata durante il periodo precedente alla stipulazione del contratto di
assicurazione. In simili circostanze è senza incorrere nella violazione delle
norme di procedura applicabili che il Pretore ha ritenuto che non fossero
adempiute le condizioni per poter accogliere la suddetta istanza delle
appellanti.
Pertanto, sia la richiesta di acquisire agli atti la lettera 13 luglio 2001
dell'avv. __________ a __________ e la lettera 26 luglio 2001 di __________
all'avv. __________, che la richiesta di procedere all'audizione di
quest'ultima quale teste, non possono essere accolte.
- Le convenute sollevano inoltre con il loro appello un'eccezione in
merito alla ricevibilità delle domande di giudizio formulate dall'attrice in
sede di petizione. In particolare esse sostengono che, vista la natura
prettamente sussidiaria dell'azione di accertamento, l'appellata non poteva
chiedere al giudice di prime cure di contemporaneamente accertare l'invalidità
della rescissione del contratto d'assicurazione e di condannare le compagnie
d'assicurazione a versarle una determinata rendita annua. Affermano che un
simile modo d'agire sarebbe contrario al codice di rito, e renderebbe quindi
irricevibile la domanda d'accertamento.
2.1 La censura è infondata. Le condizioni di ammissibilità dell'azione
di accertamento sono state a più riprese precisate dalla giurisprudenza e dalla
dottrina: presupposto indispensabile è l’esistenza di un interesse legittimo
della parte attrice a vedere chiarito sollecitamente un rapporto giuridico
controverso. L’interesse è ritenuto dato quando risulti un’insicurezza in punto
ad un rapporto giuridico, quando tale incertezza giuridica costituisce per
l’attore una minaccia suscettibile di inconvenienti se non viene eliminata
oppure ancora quando l’azione di accertamento appaia il mezzo appropriato per
eliminare questa insicurezza. L’interesse giuridico deve risultare concreto ed
attuale, e non solo potenziale; può trattarsi anche di un interesse di fatto -
ad esempio di natura puramente economica - a condizione però che sia essenziale
e degno di protezione (DTF 120 II 20 consid. 2a; 114 II 253 consid. 2a).
La giurisprudenza ha stabilito in modo relativamente ampio i limiti di una
domanda di accertamento, ammettendo, ad esempio, anche la constatazione di
fatti appartenenti al passato; l’ammissibilità di un’azione di accertamento non
dipende infatti dall’applicazione di criteri formali ma bensì dall’interesse
dell’attore ad ottenere l’accertamento richiesto (DTF 120 II 20 consid.
2a). Va comunque rilevato che l’azione di accertamento è sussidiaria, essendo
ammissibile unicamente quando la constatazione positiva o negativa di un
diritto o di un rapporto giuridico (a seconda delle domande formulate) sia
l’unico mezzo processuale a disposizione per la tutela di questo diritto o
rapporto giuridico; non si giustifica invece quando è possibile far valere
questo diritto con un’azione condannatoria o di ripristino (sulla natura, le
condizioni e l’ammissibilità di questa azione si vedano in particolare: Guldener,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3a ed., Zurigo 1979, § 24, pagg. 207-211; Vogel,
Grundriss des Zivilprozessrechts, 5a ed., Berna 1997, § 34 II, pag. 185-187, Bodmer,
Die allgemeine Feststellungsklage im schweizerischen Privatrecht, tesi, Basilea
1984, in particolare sul rapporto tra azione di accertamento e azione
condannatoria le pag. da 97 a 107; Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1-9 ad
art. 71).
2.3 Come
giustamente rilevato dal Pretore, con l'inoltro della sua petizione l'attrice
non si è limitata a far valere delle prestazioni scadute, ma ha pure chiesto le
fossero riconosciute delle prestazioni future, fatto questo peraltro
ammissibile visto l'oggetto della vertenza (cfr. Guldener, op. cit.,
pag. 206-207): in simili circostanze, ella disponeva senz'altro di un interesse
legittimo e degno di protezione a che fosse stabilita da parte dell'autorità
giudiziaria la validità - anche futura - dell'intero rapporto giuridico sul
quale si fondavano dette prestazioni (DTF 99 II 172 consid. 2 con
rinvii; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen
Zivilprozessordnung, 3a ed., Zurigo 1997, §59 n. 19). In altri termini si può
affermare che il fatto di accertare la validità o meno dell'avvenuta
rescissione del contratto d'assicurazione da parte delle appellanti costituiva
una questione pregiudiziale sulla quale il giudice di prima istanza doveva
chinarsi, onde poi potersi pronunciare in merito alla fondatezza o meno delle
pretese pecuniarie (passate e future) espressamente reclamate dall'attrice nei
confronti delle appellanti.
Ne discende che l'eccezione delle convenute è assolutamente pretestuosa e bene
ha fatto il Pretore a disattenderla.
- Per quanto attiene al merito della vertenza, le appellanti
contestano la decisione del Pretore di invalidare la rescissione del contratto
d'assicurazione concluso a suo tempo con l'attrice. In particolare criticano
l'apprezzamento delle prove operato dal giudice di prime cure e sostengono che
l'istruttoria di causa avrebbe chiaramente dimostrato che __________ soffriva
di problemi alla schiena già a partire dalla seconda metà degli anni settanta,
ragione per la quale il fatto che ella abbia sottaciuto tale circostanza al
momento della compilazione della proposta d'assicurazione giustificava in pieno
la loro decisione di rescindere il contratto.
3.1 Innanzitutto occorre precisare che, contrariamente a quanto
accertato nel giudizio impugnato, il contratto d'assicurazione stipulato tra le
parti prevedeva il versamento di un'indennità all'assicurata soltanto in caso
di incapacità al guadagno causata da malattia. La polizza non stabiliva per
contro nessuna copertura in caso di incapacità al guadagno dovuta ad
infortunio. Ciò è facilmente desumibile sia dall'indicazione “non
assicurata” presente su tutte le polizze agli atti all'altezza della
scritta “in caso di incapacità al guadagno” e in corrispondenza della
colonna “infortunio”, sia dal contenuto della proposta d'assicurazione 3
novembre 1986.
La
questione è in ogni caso ininfluente per l'esito della presente vertenza
poiché, secondo quanto emerge dagli atti, l'incapacità al guadagno
dell'appellata risulta chiaramente determinata da malattia e più precisamente,
secondo quanto riferito il 7 maggio 1999 dal Servizio Accertamento Medico
dell'Assicurazione Invalidità, dalla presenza di un “disturbo da dolore
somatoforme”, nonché di una “sindrome lombovertebrale cronica, con
componente spondilogena ds., su alterazioni degenerative di tipo diffuso a
livello della colonna lombare, con particolare interessamento dei segmenti
L4-L5 ed L5S1, con presenza di protrusioni discali, senza compressione
radicolare” (cfr. Incarto AI, doc. 19 pag. 8 in fine). Il fatto che, in
base a quanto dichiarato dal teste dr. med. __________, l'attrice e convenuta
riconvenzionale sia stata ricoverata per problemi alla schiena nel 1989, in
seguito allo sforzo profuso nel sollevare un paziente della __________ presso
la quale lavorava, non basta ancora a qualificare i suoi attuali disturbi come
la conseguenza di un infortunio. In effetti, secondo la prassi in materia, le
lesioni causate unicamente da movimenti del corpo, senza l’intervento di agenti
esterni, sono configurabili quale infortunio solo se lo sforzo compiuto deve
essere considerato straordinario, tenuto anche conto delle attitudini
professionali dell’assicurato (cfr. RDAT II-1994 n. 94 consid. 3 e 4).
Orbene, nel caso in esame non si può ritenere che il fatto di sollevare un
paziente possa aver costituito per un'infermiera ausiliaria con molti anni di
esperienza professionale, quale era l'appellata a quel tempo, un fatto
straordinario o imprevedibile, ma semmai di un'azione oltremodo ricorrente per
una persona che svolgeva un simile lavoro.
3.2 Chiarito questo aspetto, si tratta di valutare se sussistono gli
estremi per poter ammettere che - secondo quanto sostenuto dalle appellanti -
l'attrice e convenuta riconvenzionale si sia dimostrata reticente al momento di
compilare la proposta d'assicurazione.
3.2.1 Ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LCA, il proponente deve dichiarare per
iscritto all'assicuratore sulla scorta di un questionario o in risposta ad
altre domande scritte, tutti i fatti rilevanti per l'apprezzamento del rischio.
In base al secondo capoverso del medesimo articolo, sono rilevanti tutti quei
fatti che possono influire sulla determinazione dell'assicuratore a concludere
il contratto o a concluderlo a determinate condizioni. Secondo il terzo
capoverso della norma in rassegna, si presumono rilevanti i fatti in merito ai
quali l'assicuratore abbia formulato per iscritto delle questioni precise, non
equivoche. A questo proposito va da subito rilevato che l'importanza dei fatti
che devono essere dichiarati non dipende dal loro rapporto di causa-effetto con
il danno coperto dall'assicurazione (DTF 111 II 388 consid 3a con
riferimenti)
L'art. 6
LCA dispone che se la persona, la quale era tenuta a rilasciare la
dichiarazione di cui all'art. 4 LCA, ha sottaciuto o ha dichiarato
inesattamente un fatto rilevante che conosceva o doveva conoscere,
l'assicuratore è legittimato a recedere dal contratto entro quattro settimane
da quando ne ha avuto cognizione.
Secondo
costante giurisprudenza, per poter giudicare se il proponente è incorso in
reticenza non ci si deve basare su di un criterio né puramente soggettivo, né
tantomeno puramente oggettivo. La legge non si accontenta infatti che questi si
limiti a comunicare all'assicuratore i fatti rilevanti per l'apprezzamento del
rischio di cui è effettivamente a conoscenza, ma gli impone pure di dichiarare
quei fatti importanti che gli devono essere noti, indipendentemente dalla sua
conoscenza effettiva del fatto concreto, ritenuto che nell'applicazione di
questo secondo criterio si deve tenere conto delle cosiddette circostanze
particolari del caso (DTF 118 II 333 consid. 2b; 116 II 338 consid. 1c;
96 II 204). Ciò significa, ad esempio, che occorre prendere in considerazione
la situazione particolare dell'assicurato, con particolare riferimento al suo
grado di intelligenza e di formazione, nonché alla sua esperienza (DTF
118 II 333 consid. 2b; 109 II 60 consid. 2b), ritenuto comunque che il grado di
diligenza nell'adempimento dell'obbligo d'informazione va anche esaminato e giudicato
sotto il profilo della buona fede, pure applicabile in campo assicurativo (Nef,
Commentario basilese, n. 26 ad art. 4 LCA, pag. 98 in fine con numerosi
riferimenti).
In virtù
dell'art. 8 CC, l'onere di dimostrare che il proponente ha disatteso i propri
doveri di informazione spetta all'assicuratore (DTF 108 II 550 consid.
2b; Roelli/Keller/Tännler, Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz
über den Versicherungsvertrag, vol. I, 2a ed., Berna 1968, pag. 105).
3.2.2 Nella fattispecie, le appellanti non sono state in grado di
adempiere con successo detto onere. L'istruttoria di causa non ha in effetti
permesso di stabilire con sufficiente verosimiglianza che l'appellata era già
affetta da disturbi alla schiena quando ha compilato la sua proposta d'assicurazione,
né di accertare che ella, rispondendo negativamente alle varie domande
contenute nella medesima in merito al suo stato di salute e ad eventuali
terapie o ospedalizzazioni subite in passato, avesse fornito alle compagnie di
assicurazione informazioni non conformi alla realtà.
È vero che in alcuni rapporti medici agli atti, risalenti al periodo 1997-1998,
è stato indicato che __________ soffriva di dolori alla schiena già diversi
anni prima della stipulazione del contratto d'assicurazione (cfr. rapporto 6
maggio 1997 e 4 maggio 1998 del dr. med. __________ e rapporto 15 aprile 1997
del dr. med. __________) e che nel suo referto del 20 gennaio 1998 il dr. med.
__________ aveva fatto risalire l'inizio di questi disturbi addirittura al
1976, rilevando in particolare che, a causa di ciò, __________ era stata spesso
e per lunghi periodi assente dal lavoro sin dall'inizio della sua attività
presso la __________; è però altresì vero che tutte queste affermazioni non si
basano su degli accertamenti diretti dei fatti, dal momento che nessuno di
questi medici aveva mai avuto occasione di visitare l'attrice in precedenza e
che comunque l'istruttoria di causa non ha permesso di chiarire in base a quali
elementi essi fossero potuti giungere a tali conclusioni. D'altra parte, si
deve pure sottolineare la presenza agli atti di altri referti medici, che per
contro indicano chiaramente come i primi problemi lombari per l'appellata siano
insorti soltanto nel settembre del 1989, in concomitanza con il suo ricovero presso
l'Ospedale __________ e di __________ (cfr. rapporto 1° aprile 1999 del dr.
med. __________ e rapporto 5 maggio 1999 del dr. med. __________). Questa
versione dei fatti è stata fatta propria anche dal Servizio Accertamento Medico
dell'Assicurazione Invalidità per l'allestimento del suo rapporto del 7 maggio
1999.
Si deve
infine osservare che neppure le dichiarazioni rilasciate dai medici che hanno
avuto in cura l'appellata nel corso degli ultimi 20 anni hanno permesso di fare
completa chiarezza sulla questione in esame. A questo proposito va innanzitutto
rilevato come la dr. med. __________, attuale medico curante dell'attrice,
avesse affermato nel suo rapporto del 6 marzo 1998 per l'AI che la sua paziente
soffriva da 15 anni di dolori lombari per poi dichiarare davanti al Pretore, in
occasione del suo interrogatorio 30 aprile 2001, che in realtà ella non sapeva
esattamente quando erano insorti per la prima volta tali disturbi, visto che
l'appellata era in cura presso di lei soltanto dal 1995, e che quindi quanto da
lei riferito all'AI era il frutto di una semplice supposizione. Maggiormente
chiaro è invece risultato il dr. med. __________, medico di fiducia di
__________ dall'inizio degli anni ottanta sino al 1995. Egli ha in effetti
dichiarato davanti al Pretore che sino al suo primo ricovero presso l'Ospedale
__________ di __________ l'appellata aveva sempre lavorato normalmente senza
accusare particolari problemi alla schiena, anche se poi per quanto attiene
alle date di detta ospedalizzazione egli ha ammesso che i suoi ricordi erano
alquanto vaghi. Nulla permette però di dubitare che quest'ultimo episodio sia
avvenuto, come indicato da più parti, nel mese di settembre del 1989.
3.2.3 Tenuto conto delle numerose incertezze emerse durante l'istruttoria
in merito alla questione appena evocata, la decisione adottata dal Pretore, di
non ritenere provato che al momento della conclusione del contratto
d'assicurazione l'appellata avesse sottaciuto alle compagnie d'assicurazione
dei fatti di rilievo per l'apprezzamento del rischio da assicurare, dev'essere
confermata. In particolare, la valutazione delle prove compiuta dal giudice di
primo grado va condivisa e non risulta affatto lesiva dei principi scaturenti
dall'art. 90 CPC (in proposito cfr.: Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1 e
segg. ad art. 90). Di conseguenza, la rescissione da parte delle appellanti del
contratto d'assicurazione concluso con l'attrice e convenuta convenzionale non
può essere considerata valida.
Ne
consegue che l'attrice ha diritto alle prestazioni previste dalla polizza e che
la domanda riconvenzionale delle convenute va respinta per le pertinenti
argomentazioni del Pretore.
- Resta a questo punto da esaminare l'entità delle prestazioni
richieste dall'appellata alle compagnie di assicurazione.
4.1 Quest'ultime contestano in primo luogo il fatto che il Pretore,
accogliendo le richieste dell'attrice, abbia fatto decorrere il termine
d'attesa di 720 giorni previsto nella polizza a partire dal 18 marzo 1997.
Richiamandosi alle condizioni complementari n. 2.1 per l'assicurazione
dell'incapacità al guadagno (edizione 1/1982), esse affermano che l'appellata
non è rimasta ininterrottamente incapace al guadagno durante il citato periodo,
avendo lavorato il 9 e il 10 giugno 1997, ragione per la quale il termine in
parola doveva essere calcolato a partire da quest'ultima data.
La
censura è infondata. Ai fini del calcolo del periodo di attesa si deve in
effetti tenere conto che, giusta l'art. 8 delle suddette condizioni
complementari, i giorni con un incapacità parziale al guadagno di almeno il 25%
sono computati come giorni interi, mentre che i giorni con un'incapacità al
guadagno inferiore a tale percentuale non sono presi in considerazione. Ora,
dai vari referti medici agli atti risulta che alla ricorrente è stata
riconosciuta un'incapacità lavorativa globale del 50% a partire dal 18 marzo
1997. Nel periodo successivo a questa data ella ha effettivamente cercato di
lavorare il 9 e il 10 giugno 1997, visto che, secondo i medici, a quel tempo si
poteva esigere da lei l'esercizio di un'attività a tempo ridotto. Sennonché
anche durante questa breve parentesi lavorativa, la sua incapacità di guadagno
era comunque superiore al limite del 25% previsto dalle condizioni
complementari, per cui si deve ammettere che tale evento non ha interrotto il
decorso del termine d'attesa iniziato il 18 marzo 1997
4.2 Le appellanti rimproverano infine al Pretore di avere riconosciuto
all'attrice una rendita annua di fr. 2'100.-- sino alla scadenza del contratto
d'assicurazione, vale a dire sino al 31 dicembre 2011. Affermano che, qualora
in sede di revisione delle sue prestazioni, l'AI dovesse constatare una
riduzione del grado d'incapacità lavorativa dell'appellata, esse si vedrebbero
costrette ad avviare una causa di merito per ottenere una modifica del
dispositivo della sentenza qui impugnata.
La
critica è in parte fondata. Così come formulato dal Pretore, il punto 1.2 del
dispositivo del giudizio querelato non tiene sufficientemente conto del fatto
che le circostanze che determinano il versamento della rendita in questione
potrebbero in avvenire subire delle modifiche tali da influire sull'ammontare
della rendita stessa o addirittura sul diritto alla medesima. Per questo motivo
si giustifica di riformare parzialmente la decisione litigiosa, inserendo al
predetto punto del dispositivo una riserva che tenga conto di tale eventualità.
- Ne discende il parziale accoglimento del gravame, limitatamente alla
modifica del punto n. 1.2 del dispositivo della sentenza impugnata nel senso
appena illustrato. Per il resto l'appello va respinto. La tassa di giustizia,
le spese e le ripetibili della prima istanza e della procedura d'appello non
sono toccate dalla minima correzione del giudizio e di conseguenza vanno tutte caricate
alle convenute ed appellanti.
Per i quali motivi,
richiamati, per le spese, l'art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
- L'appello 11 luglio 2002 della __________, e della __________, è
parzialmente accolto e di conseguenza il punto n. 1.2. del dispositivo della
sentenza 14 giugno 2002 del Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud viene
così riformato:
1.2
La
__________ e la __________, in solido, sono condannate a pagare in favore di
__________ la rendita annua di fr. 2'100.--, dal 18 marzo 1999 sino al 31
dicembre 2011, oltre interessi al 5% sulle rendite scadute, riservati eventuali
cambiamenti futuri delle circostanze suscettibili di influire sull'ammontare
della rendita o sul diritto dell'assicurata alla medesima.
- Le spese della procedura d'appello consistenti in:
tassa di giustizia fr. 950.-
spese fr. 50.-
totale fr.1'000.-
già anticipati dalle appellanti, sono poste a loro carico con l'obbligo di
rifondere, in via solidale, a __________ fr. 1'600.- per ripetibili d'appello.
- Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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