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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.136
Data decisione, Autorità:
16.09.2002, IICCA
Incarto n.
12.2002.00136
Lugano
16 settembre
2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. no. DI.2002.00168 della Pretura della
giurisdizione di Locarno-Campagna, promossa con istanza 2 luglio 2002 da
Comunione
ereditaria fu __________ i,
composta da:
tutti rappr. dalla __________
contro
con cui gli istanti hanno chiesto lo sfratto dei
convenuti dal terreno occupato in Via __________ a __________, domanda
avversata da questi ultimi e accolta dal Segretario assessore con decreto 26
luglio 2002;
appellante il solo convenuto __________ con atto di
appello 6 agosto 2002, con cui chiede di riformare il primo giudizio nel senso
di annullare il decreto di stralcio, appello che a seguito del mancato
pagamento dell'anticipo di fr. 200.- nel termine assegnato è stato stralciato
dai ruoli da questa Camera con sentenza 5 settembre 2002;
ed ora sullo scritto 11 settembre 2002 con cui
__________ chiede la concessione di un ulteriore termine per provvedere al
versamento dell'anticipo richiesto;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto: che con ordinanza 7 agosto 2002 il presidente di questa
Camera, nell’ambito della procedura ricorsuale dipendente dall’appello 6 agosto
2002 di __________, ha assegnato all’appellante un termine scadente il 26
agosto 2002 per versare alla cassa del Tribunale un anticipo spese di fr. 200.-
con la comminatoria di stralcio del gravame in caso di mancata osservanza dello
stesso (art. 312 CPC);
che,
preso atto che il termine assegnato era scaduto infruttuosamente, questa Camera
con sentenza 5 settembre 2002 ha stralciato l’appello dai ruoli;
che con
lettera 11 settembre 2002 qui in esame, qualificabile in diritto come istanza
di restituzione in intero contro il lasso dei termini, l’appellante chiede la
concessione di un ulteriore termine per provvedere al versamento dell'anticipo
richiesto, adducendo in sostanza di non aver potuto procedere al versamento
richiesto poiché in prossimità dello scadere dello stesso, e meglio il 12
agosto 2002, il suo socio __________, anch'esso parte in causa della procedura
di sfratto, era deceduto;
che la
controparte non è stata invitata a presentare osservazioni;
che
giusta l’art. 137 CPC la restituzione in intero per inosservanza di un termine
è concessa se l’istante o il suo patrocinatore dimostra di essere stato
impedito di agire, di comparire o di chiedere un rinvio, perché, senza sua
colpa, ignorava la scadenza del termine oppure perché la notificazione è
avvenuta così tardi da renderne impossibile l’osservanza (lett. a), oppure
ancora perché l’impedimento di compiere in tempo utile l’atto processuale era
dovuto a un fatto grave, che non poteva essere evitato (lett. b);
che nel
caso di specie il decesso del socio dell'appellante, il quale comunque non
aveva provveduto ad impugnare il decreto di sfratto, che nei suoi confronti
era dunque cresciuto in giudicato, non può comportare l'assegnazione
all'appellante di un nuovo termine per provvedere al versamento dell'anticipo
richiesto: la scrivente Camera ha in effetti già avuto modo di stabilire, in un
caso analogo a questo, che la grave malattia di un congiunto, anche se possa
aver creato notevole disagio in seno alla famiglia, non presenta nell'ottica
del processo civile i connotati di un grave fatto d'impedimento ai sensi della
normativa, in quanto non è circostanza tale da inibire oggettivamente
l'attività normale di chi è tenuto al semplice versamento di una somma di
denaro, né, ancor prima, da impedire di prendere atto di una scadenza (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, m. 35 ad art. 137); oltretutto, nel caso concreto, se
anche si volesse ammettere che il preteso impedimento possa aver colto di
sorpresa l'appellante, non va dimenticato che lo stesso è tuttavia avvenuto il
12 agosto, ovvero 14 giorni prima della scadenza del termine, così che in
definitiva l'appellante, il quale oltretutto, affermando che il decesso del
socio gli avrebbe "imposto delle riflessioni circa il futuro
professionale", ha implicitamente ammesso di essersi posto dei quesiti
circa l'opportunità o meno di proseguire con l'attività di rivenditore d'auto
svolta nell'ente locato oggetto della domanda di sfratto, aveva comunque tutto
il tempo per procedere nelle sue incombenze processuali, così che la sua
dimenticanza non risulta giustificabile;
che ne
discende la reiezione dell’istanza qui in esame, ritenuto che, date le
particolarità del caso, non si prelevano né tasse di giustizia né spese, né si
assegnano ripetibili alla controparte;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’istanza di restituzione in intero 11 settembre 2002 di __________ è
respinta.
II. Non si prelevano né tasse né spese, né si assegnano ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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