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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.137
Data decisione, Autorità:
08.08.2002, IICCA
Incarto n.
12.2002.00137
Lugano
8 agosto 2002/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. no.
SF.2002.00124 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4- promossa con
istanza di sfratto 3 giugno 2002 da
rappr. dal lic. oec. __________
contro
che il Pretore, accertata la validità della disdetta 2
aprile 2002, ha accolto, con decreto 30 luglio 2002, ordinando al convenuto di
mettere a libera disposizione della parte istante entro 10 giorni i locali da
lui occupati al pianterreno dello stabile sito in Via __________ a __________;
ed ora sullo scritto (recte: appello) 2 agosto 2002
del convenuto;
Considerato
in fatto e in
diritto:
che
con decreto 30 luglio 2002 il Pretore, preso atto che il contratto di locazione
tra le parti era stato validamente disdetto per il 31 maggio 2002 ai sensi
all’art. 257f CO (violazione dell'obbligo di diligenza del conduttore) e ciò in
quanto, a suo giudizio, il convenuto, nonostante diffida scritta, non aveva
provveduto a ripristinare i locali commerciali, abusivamente trasformati in
abitazione primaria, ha accolto l’istanza di sfratto 3 giugno 2002 della parte
istante, ordinando al convenuto di liberare entro 10 giorni l'ente locato;
che
con scritto (recte: appello) 2 agosto 2002 il convenuto, dopo aver contestato
di aver trasformato abusivamente in abitazione primaria i locali commerciali
oggetto del contratto, che, a suo dire, nonostante il loro cattivo stato,
verrebbero ancora adibiti al loro scopo originario, ha chiesto al primo giudice
di esperire al più presto un sopralluogo per constatare questo stato di fatto
"a motivo che il sottoscritto si vede costretto improvvisamente a lasciare
l'attività" e in quanto la decisione di prima istanza "arrecherebbe
al sottoscritto un notevole pregiudizio";
che
lo scritto in esame può senz'altro essere evaso già nell'ambito dell'esame
preliminare dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte
per eventuali osservazioni;
che,
in effetti la richiesta, formulata quale unica domanda di appello, di ritornare
gli atti al Pretore perché abbia a procedere all'istruzione della causa, in
concreto ad esperire un sopralluogo, non soddisfa il precetto di cui all'art.
309 cpv. 2 lett. e CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 13 ad
art. 309);
che
in ogni caso l'appellante, non comparso all'udienza di discussione, non può più
contestare in questa sede i fatti allegati nell'istanza, segnatamente
l'avvenuta modifica di destinazione dell'ente locato, ora adibito ad uso
abitativo (circostanza che è stata comprovata dalla dichiarazione 4 marzo 2002
del controllo abitanti di __________, cfr. doc. F) rispettivamente postulare
l'assunzione di nuove prove, ostandovi il disposto di cui all'art. 321 cpv. 1
lett. b CPC (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 6 ad art. 169);
che
le ulteriori argomentazioni esposte nel gravame, in particolare il fatto che
egli "si vede costretto improvvisamente a lasciare l'attività" e che
la decisione di prima istanza gli arrecherebbe "un notevole
pregiudizio" non censurano gli accertamenti di fatto e le conclusioni
pretorili e dunque non sono tali da comportare la modifica del primo giudizio;
che
l'appello in questione deve pertanto essere respinto, per quanto ricevibile,
con accollo al convenuto degli oneri processuali;
Per i quali motivi
Visti gli art. 506 e
segg. e 313bis CPC
pronuncia:
-
Lo scritto (recte: appello) 2 agosto 2002 di __________ è
respinto.
-
Gli
oneri processuali di complessivi fr. 100.- (con una tassa di giustizia di fr.
70.- e spese di fr. 30.-) sono a carico del convenuto appellante.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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