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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.142
Data decisione, Autorità:
26.08.2002, IICCA
Incarto n.
12.2002.00142
Lugano
26 agosto
2002/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa a procedura speciale
in materia di locazione -inc. LA.2002.88 della Pretura del Distretto di
__________ - promossa con istanza 28 giugno 2002 da
Contro
rappr. da __________
in merito alla
decisione 25 giugno 2002 dell'Ufficio di conciliazione in materia di locazione
di Viganello che ha confermato la disdetta per mora della conduttrice, con
effetto al 31 maggio 2002;
ed ora sull'istanza
di ricusa, presentata il 30 luglio 2002 dall'istante nei confronti del
Pretore di __________, cui questi ha preso posizione, non riconoscendo
nessuno dei motivi invocati;
preso atto che
l'istanza è stata regolarmente intimata al convenuto che non ha formulato
nessuna osservazione al proposito;
data la competenza di questa Camera in virtù
dell'art. 30 cpv. 1 CPC;
considerato
in fatto e in diritto:
che a
motivo dell'istanza in esame l'istante invoca gli art. 26 lett. c) e 27 lett.
b) CPC, rinviando per la motivazione a frammenti di sentenza concernenti
fatti accaduti in via __________, interno __________, __________, l'11
gennaio 1993;
che,
verosimilmente riferiti a quei fatti, l'istante produce estratti di due
sentenze: la prima 19 agosto 1996 della Camera dei ricorsi penali e la seconda,
3 ottobre 1996, della Corte di cassazione penale del Tribunale federale dalle
quali emerge l'avvenuta denuncia penale 10 novembre 1995 nei confronti del
Pretore __________ da parte della qui istante;
che, per
quanto riguarda l'esito della causa penale, i documenti prodotti rivelano che
la denuncia, riferita a una decisione negativa nei confronti dell'istante in
una precedente vertenza di locazione, è sfociata in un decreto di non luogo a
procedere e che l'impugnazione della signora __________ contro il decreto del
Procuratore pubblico è stata respinta sia nella sede cantonale che in quella
federale;
che, a
prescindere da ogni considerazione sull'obbligo di motivazione di un'istanza di
ricusa e sulla sufficienza in tale ottica dell'allegato in esame (art. 29 cpv.
2 CPC), deve anzitutto essere esclusa la ricorrenza del primo motivo indicato
dall'istante la quale né sostiene esplicitamente, né dimostra che il Pretore
ricusato abbia già dato un referto nella stessa vertenza (__________/ __________)
come giudice, patrocinatore, perito o magistrato d'altro ordine e grado (art.
26 lett. c CPC);
che per
il rimanente il solo fatto che la parte abbia denunciato penalmente il Pretore
non è motivo sufficiente per fondare una ricusa del magistrato (Cocchi/
Trezzini, CPC-TI, art. 27, m. 24) poiché in particolare non è indizio di
inimicizia personale del giudice nei confronti della parte, né rappresenta
motivo grave tale da giustificare oggettivamente il rischio di una sua
parzialità (Cocchi/ Trezzini, op cit., ibidem, m. 11); e ciò (a titolo
più che abbondanziale) tanto meno a dipendenza dell'esito della causa penale;
che, a
dipendenza della particolarità della fattispecie e del fatto che l'istante ha
presentato senza consiglio giuridico la domanda in esame, si può prescindere
dalla tassazione della presente decisione, mentre alla controparte non vengono
assegnate ripetibili che non ha chiesto e che comunque non sarebbero fondate
dal momento, come già detto, che nelle osservazioni 12 agosto 2002 essa non si
è espressa sul tema della ricusa.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 27 e segg. CPC
pronuncia:
-
L'istanza
di ricusa di __________ nei confronti del Pretore del Distretto di Lugano, avv.
__________, è respinta.
-
Non
si prelevano spese, né tassa di giustizia.
-
Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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