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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.33
Data decisione, Autorità:
25.09.2002, IICCA
Incarto n.
12.2002.00033
Lugano
25 settembre
2002/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. no.
OA.2000.00484 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con
petizione 21 agosto 2000 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto l’accertamento dell’inesistenza di un
debito di fr. 2'970'000.- oltre interessi e la condanna della convenuta al
pagamento di fr. 724'381.- più interessi, domande avversate da quest'ultima;
ed ora sul decreto 18 gennaio 2002, con cui il Pretore ha stralciato
la causa dai ruoli a seguito della desistenza dell’attrice, accollandole la
tassa e le spese di giudizio di complessivi fr. 15'000.- e attribuendo alla
convenuta fr. 40'000.- per ripetibili;
appellante l’attrice, con atto di appello 6 febbraio 2002, con cui
chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ridurre a complessivi fr.
10’000.- la tassa di giustizia e le spese a suo carico rispettivamente a fr.
27'000.- le ripetibili dovute alla controparte, protestando spese e ripetibili
della seconda sede;
mentre la convenuta, con osservazioni 4 marzo 2002, postula la
reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto ed in diritto:
che con
la petizione l'attrice ha chiesto l’accertamento dell’inesistenza di un debito
di fr. 2'970'000.- oltre interessi e la condanna della convenuta al pagamento
di ulteriori fr. 724'381.- più interessi, domande avversate da quest'ultima;
che essa
ha in seguito dichiarato di recedere dalla petizione, per cui il Pretore con il
decreto qui impugnato ha stralciato la causa dai ruoli, ponendo a suo carico la
tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 15'000.- e le ripetibili di
fr. 40'000.-;
che con
l'appello che qui ci occupa, avversato dalla convenuta, l'attrice chiede di
ridurre a fr. 10'000.- la tassa di giustizia e le spese rispettivamente a fr.
27'000.- l'indennità ripetibile;
che
per costante giurisprudenza la tassa di giustizia è deducibile in appello (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, m. 53 ad art. 148), ma il potere di verifica dell’autorità
di seconda istanza, stante il vastissimo margine di apprezzamento di cui gode
il Pretore, è limitato al caso di eccesso o abuso (Cocchi/Trezzini, op.
cit., m. 51 ad art. 148);
che
a fronte di un elevato valore di causa la tassa di giudizio va adeguatamente
moderata per mantenersi in un rapporto ragionevole con la complessità della
causa e l’impegno richiesto al Tribunale (DTF 120 Ia 175, consid. 4; ICCA
9 dicembre 1998 in re S./S.);
che
in concreto la determinazione di una tassa di giustizia in fr. 15’000.-, sia
pure comprensiva delle spese, appare decisamente eccessiva alla luce delle
circostanze del caso, segnatamente in considerazione del fatto che l'evasione
della causa mediante recesso impone al giudice di ridurre la tassa di giustizia
di cui all'art. 17 LTG, che per le cause con un valore litigioso come quello
qui in esame va fissata tra fr. 10'000.- e fr. 50'000.-, proporzionalmente agli
atti compiuti (art. 21 LTG);
che
un importo di fr. 10’000.-, come richiesto dall'appellante, risulta
maggiormente consono ai suesposti principi;
che,
a sua volta, anche l'ammontare delle ripetibili è censurabile dall'autorità
d'appello solo in caso di eccesso o abuso da parte del primo giudice (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 19 ad art. 150);
che nel
caso di specie, non essendosi ancora in presenza di un valore di causa
elevatissimo che imporrebbe di far capo all'art. 11 TOA (cfr. IICCA 9
giugno 1997 in re F. SA/B., riferita a una vertenza con un valore litigioso di
fr. 4'031'625.-), le ripetibili che avrebbero dovuto essere accordate alla
convenuta se la reiezione della petizione fosse avvenuta con una sentenza sul
merito sarebbero state comprese tra fr. 110'830.- e fr. 221'660.- (art. 9 TOA);
che
il fatto che la causa è venuta meno a seguito della desistenza dell’attrice
impone l’applicazione della norma dell’art. 11 TOA e quindi della nota formula
che media l’onorario ad valorem con quello ad horam (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 9 ad art. 77);
che
l’appellante, tenuto conto della difficoltà della lite e degli atti di causa
sin qui svolti dal patrocinatore della convenuta, ovvero l'allestimento degli
allegati di risposta e di duplica nonché la presenza ad un'udienza, ritiene
equo considerare una tariffa ad valorem corrispondente al 4% del valore
di causa e una tariffa ad horam calcolata su un dispendio di tempo pari
a 50 ore, retribuibili a fr. 300.- l'una;
che
l'esame dell'incarto permette senz'altro di confermare la correttezza dei
parametri di calcolo proposti dall'appellante;
che
applicando gli stessi -con la precisazione che, contrariamente a quanto
ritenuto dall'appellante, il valore di causa non è di fr. 3'470'449.25 bensì di
fr. 3'694'381.- (disconoscimento del debito di fr. 2'970'000.- e azione
creditoria di fr. 724'381.-)- si ottiene un onorario e quindi un’indennità per
ripetibili di fr. 27'200.-;
che
l'importo di fr. 40'000.- attribuito dal Pretore appare dunque eccessivo e deve
pure essere ridotto;
che
l’appello è di conseguenza parzialmente accolto ai sensi dei considerandi,
ritenuto che le spese e le ripetibili di questa sede seguono la pressoché
integrale soccombenza della convenuta, indebitamente oppostasi al gravame,
anche in merito all'ammontare della tassa di giustizia, questione che neppure
la concerneva (art. 148 CPC);
Per
i quali motivi
visti
gli art. 148 e seg. CPC e LTG
pronuncia
I. L’appello 6 febbraio 2002 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza il dispositivo n. 2 del decreto 18 gennaio 2002 della Pretura
del distretto di Lugano, Sezione 1, è riformato nel modo seguente:
- La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr.
10'000.-, già anticipate dall'attrice, restano a suo carico con l'obbligo di
rifondere alla convenuta fr. 27'200.- a titolo di ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in fr. 450.- di tassa di giustizia
e in fr. 50.- di spese (totale fr. 500.-), già anticipati dall’appellante, sono
a carico dell'appellata, che rifonderà alla controparte fr. 1'500.- per
ripetibili di appello.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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