AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2002.98
Data decisione, Autorità:
11.03.2003, IICCA
Incarto n.
12.2002.98
Lugano
11 marzo 2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.1998.00316
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2- promossa con petizione 28
aprile 1998 da
rappr. dall'avv.
contro
rappr. dall'avv.
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 24'308.80
oltre interessi, somma aumentata con la replica a fr. 49'308.- e in sede
conclusionale a fr. 75'283.80;
domanda
avversata dalla controparte che ha postulato la reiezione della petizione, e
che il Pretore con sentenza 19 aprile 2002 ha integralmente respinto;
appellante
l'attore con atto di appello 10 maggio 2002, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 27'208.80,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la
convenuta, con osservazioni 17 giugno 2002, postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
-
Il
28 febbraio 1997, in territorio di __________ e meglio all'altezza della
stazione di servizio __________, si è verificato un incidente della
circolazione, che ha visto coinvolte da una parte la Vespa Piaggio condotta da
__________ e dall'altra un furgone Renault Trafic dell'impresa __________, al
cui volante vi era __________. Cadendo, il conducente dello scooter ha
riportato una frattura del processo stiloideo del radio destro, un trauma alla
mano destra e un'escoriazione al ginocchio destro.
-
Con
la petizione in rassegna __________, pensionato sessantasettenne al momento dei
fatti, ha chiesto la condanna della __________, assicuratrice RC del furgone
della ditta __________, al pagamento di fr. 24'308.80 oltre interessi,
rilevando che la responsabilità dell'incidente sarebbe ascrivibile
esclusivamente ad __________. Il danno di cui era preteso il risarcimento,
aumentato con la replica a fr. 49'308.-, consisteva nella perdita di guadagno
(fr. 28'000.- fino alla petizione e fr. 10'000.- per il futuro), nell'indennità
per torto morale (fr. 6'000.-), nelle spese di viaggio (fr. 308.-) e nelle
spese legali preprocessuali (fr. 5'000.-).
-
La
convenuta si è opposta alla petizione, mettendo innanzitutto in dubbio la
responsabilità del proprio assicurato nell'incidente. Le pretese di cui era
chiesto il risarcimento, contestate nel loro ammontare, erano in ogni caso
ampiamente compensate dagli acconti già versati in ragione di fr. 6'000.-.
-
Il
Pretore, con il giudizio qui impugnato, ha respinto la petizione. Il giudice di
prime cure, preso atto che la convenuta nella fase preprocessuale non aveva mai
esplicitamente contestato la responsabilità della propria assicurata, ha
senz'altro ritenuto di entrare nel merito delle richieste formulate nella
petizione, lasciando di fatto indecisa la questione a sapere se l'incidente
fosse effettivamente imputabile ad __________. Esaminate le singole posizioni
di danno, egli è però giunto alla conclusione che l'attore poteva unicamente
pretendere il rimborso delle spese di viaggio (fr. 308.80) e delle spese
preprocessuali (fr. 2'000.-) per complessivi fr. 2'308.80, somma di gran lunga
inferiore agli acconti di fr. 6'000.- che la convenuta gli aveva corrisposto
nel frattempo.
-
Con
l'appello che qui ci occupa l'attore chiede di riformare la sentenza pretorile
nel senso di ammettere la petizione per fr. 27'208.80. Oltre alle spese di
viaggio (fr. 308.80) e alle spese legali preprocessuali (pretese però in
ragione di fr. 5'000.-), egli chiede pure il rimborso del valore della giacca e
del casco (fr. 600.- e fr. 300.-), la rifusione della perdita di guadagno
subita fino all'inoltro della petizione (ridotta per altro a fr. 2'000.-)
nonché la corresponsione di un'indennità per torto morale (fr. 25'000.-), il
tutto previa deduzione degli acconti già incassati.
-
Nelle
osservazioni all'appello la convenuta, oltre a postulare la reiezione del
gravame, contesta che la sua assicurata sia responsabile nell'incidente
rispettivamente di aver tenuto un atteggiamento contrario al principio della
buona fede allorché aveva messo in dubbio tale circostanza in sede giudiziaria.
In ogni caso tutte le pretese fatte valere dall'appellante, anche quelle
riconosciute dal giudice di prime cure, erano infondate.
-
Contrariamente
a quanto ritenuto dal Pretore, il fatto che nella fase preprocessuale, e meglio
durante le trattative intercorse tra le parti per tentare di liquidare
bonalmente le pretese risarcitorie avanzate dall'attore, la convenuta non abbia
mai esplicitamente contestato la responsabilità della sua assicurata, non le
impediva in realtà di contestare la circostanza in sede giudiziaria, per cui,
prima di esaminare le pretese attoree, egli avrebbe dovuto accertare a quale
conducente fosse imputabile l'incidente. Il Tribunale federale, richiamandosi
alla dottrina (Merz, Berner Kommentar, N. 454 ad art. 2 CC), ha in
effetti già avuto modo di stabilire che quanto si svolge nelle discussioni in
vista di una transazione per principio avviene senza pregiudizio delle
rispettive ragioni nell'eventualità di una lite (I CCTF 6 giugno 1994 in
re M. SA/B. S.n.c.), per cui le eventuali ammissioni fatte a quel momento da
una parte, in concreto dalla convenuta, sarebbero irrilevanti; oltretutto, nel
caso di specie, la convenuta non aveva assolutamente riconosciuto che
l'incidente fosse ascrivibile alla sua assicurata e, se ciò non bastasse,
allorché aveva provveduto al versamento dell'acconto più sostanzioso, quello di
fr. 5'000.-, aveva espressamente sottolineato che ciò avveniva "senza
pregiudizio per l'ulteriore trattazione della pratica" (doc. G; di analogo
tenore è il doc. 2); un'analoga riserva era stata pure formulata al momento in
cui essa aveva dichiarato di rinunciare alla prescrizione (doc. P).
Pacifica
l'applicazione nella fattispecie dell'art. 61 cpv. 1 LCS, disposizione che in
caso di incidente con lesioni corporali prevede di regola la responsabilità di
tutti i detentori coinvolti in proporzione della loro colpa, si tratta ora di
esaminare se, come preteso dalla convenuta, la responsabilità della sua
assicurata non sia eventualmente esclusa a seguito dell'assenza di colpa da
parte sua rispettivamente della colpa grave del convenuto leso o di un terzo
(cfr. Bussy/Rusconi, Commentaire du Code suisse de la circulation
routière, Losanna 1996, n. 1.2b ad art. 61 LCS; II CCA 21 marzo 1996 in
re C./P. llcc., 26 marzo 1996 in re F./B. llcc.). È così. L'istruttoria di
causa, che per la particolare questione era in sostanza limitata all'audizione
del conducente __________ -prova per altro richiesta dalla parte attrice- ha
infatti permesso di escludere una qualsiasi colpa a carico del conducente del
furgone e di accertare che la responsabilità dell'incidente era semmai da
attribuire proprio all'attore e meglio alla sua incapacità di padroneggiare lo
scooter nella fase di frenata, ancorché la stessa fosse senz'altro possibile.
Il teste, che non è stato considerato inattendibile dall'attore, ha in effetti
riferito che, al momento in cui egli si era immesso sulla strada cantonale
proveniente dal distributore __________, il conducente della Vespa era distante
circa 50-60 m o anche di più; sempre in base al suo racconto, l'attore aveva
iniziato a "tracollare" e in seguito era caduto a terra, senza che
tra i due veicoli vi fosse stato un contatto; oltretutto, sempre secondo il
teste, nel corso di un successivo colloquio l'attore gli aveva confidato che,
se non avesse frenato, non sarebbe successo niente. Non è per contro dimostrato
che il furgone avrebbe invaso la corsia dello scooter, la relativa versione
dell'attore (doc. B) essendo stata smentita dal teste __________.
- Dovendosi,
già per questo motivo, respingere la petizione, è unicamente a titolo
abbondanziale che, nel seguito di questo esposto, ci si pronuncerà sulle
singole posizioni di danno fatte valere dall'attore. Come vedremo, anche in
questa evenienza, la petizione non avrebbe avuto miglior sorte, ritenuta la
pressoché totale infondatezza delle censure sollevate nell'appello ed il
parziale buon fondamento dei rilievi mossi dalla convenuta.
8.1 Atteso
che le censure relative al valore della giacca e del casco (fr. 600.- e fr.
300.-), alla perdita di guadagno fino all'inoltro della petizione (sia pure
ridotta a fr. 2'000.-) e alle spese legali preprocessuali (ora chieste in
ragione di fr. 5'000.-) devono già essere respinte siccome irricevibili, in
quanto l'appellante non ha assolutamente precisato nel gravame i motivi di
fatto e di diritto per cui il giudizio pretorile, che aveva perlopiù respinto o
accolto in misura limitata quelle pretese, sarebbe stato errato (Cocchi/
Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 27 ad art. 309), l'unica censura
d'appello che in definitiva può essere esaminata in questa sede è quella con
cui l'attore chiede la corresponsione di un'indennità per torto morale di fr.
25'000.-, fermo restando che l'aumento dell'indennizzo richiesto da fr. 6'000.-
a fr. 25'000.-, già operato in sede conclusionale, è proceduralmente
inammissibile, visto che per giurisprudenza invalsa un'estensione fondata -come
nel caso concreto- non già su risultanze istruttorie che abbiano messo in luce
sofferenze maggiori di quelle considerate all'inizio, ma riconducibile
piuttosto a motivi di mera opportunità, è contraria al principio
dell'affidamento (II CCA 12 dicembre 1994 in re P./M., 30 luglio 2002 in
re C./A. SA).
Nella
valutazione del torto morale il giudice gode di ampia libertà di apprezzamento
delle circostanze concrete (genere e gravità del pregiudizio, intensità e
durata delle conseguenze sulla personalità della vittima, grado di colpa
dell’autore, ecc.: cfr. per tante: II CCA 5 febbraio 2001 in re D./U.).
Nel caso di specie già si è detto che l'attore, a seguito dell'incidente, ha in
sostanza riportato una frattura del processo stiloideo del radio destro, un
trauma alla mano destra e un'escoriazione al ginocchio destro. La frattura al
radio, curata conservativamente, è nel frattempo guarita senza conseguenze
particolari. L'unico problema che tuttora persiste, oltre a dei dolori alla
spalla (secondo il perito giudiziario, le emicranie di cui soffre l'attore,
probabilmente dovute a quella lesione, sarebbero comunque intervenute anche
senza l'incidente), è una menomazione permanente alla mano destra, segnatamente
l'impossibilità di chiudere completamente la mano, in particolare di piegare in
modo completo l'anulare e il mignolo. Il perito ha però aggiunto che l'attuale
stato della mano era in gran parte dovuto a fattori non riconducibili
all'incidente e meglio a una preesistente artrosi delle articolazioni
interfalangiche prossimali e distali delle dita nonché a una successiva
frattura della prima falange del mignolo, concludendo in definitiva che
l'incidente in questione aveva inciso sullo stato invalidante della mano e del
braccio destro, inclusa la spalla, nella misura del 15%. Alla luce di quanto
precede e vista la giurisprudenza in materia (cfr. in particolare Hütte/Ducksch,
Die Genugtuung, 3. ed., Zurigo 1999, VIII/6 1987-1989 N. 19, ove, in un caso
decisamente più grave di quello in esame, che aveva comportato l'amputazione
dell'indice e del medio e l'irrigidimento dell'anulare e del mignolo della mano
destra, era stata riconosciuta, stante una concolpa del leso del 20%,
un'indennità di fr. 14'000.-), questa Camera ritiene che l'indennizzo per torto
morale che avrebbe potuto essere attribuito all'attore, rivalutato secondo i
criteri applicati negli anni Novanta, era di complessivi fr. 15'000.-, a
condizione però, beninteso, che lo stato invalidante fosse completamente
ascrivibile all'incidente: visto però, come detto, che l'incidente ha in realtà
influito solo in ragione del 15%, l'importo a suo favore sarebbe tutt'al più di
fr. 2'250.-.
8.2 Mentre
il rilievo mosso dalla convenuta contro le spese di viaggio per le cure mediche
poste a suo carico dal Pretore (fr. 308.80) è del tutto infondato, la relativa
pretesa attorea essendo in effetti perfettamente ricevibile siccome già
formulata con la petizione, il discorso è diverso per le spese legali
preprocessuali (fr. 2'000.-), che il primo giudice ha ritenuto di attribuire
all'attore. Secondo la prassi del Tribunale federale le spese legali di
assistenza precedenti l'apertura della causa, non comprese nelle ripetibili
secondo la procedura civile, costituiscono una posta di danno, a condizione che
l'assistenza legale sia giustificata, necessaria e appropriata (DTF 117
II 101 consid. 6b, I CCTF 12 febbraio 2003 in re J./G. SA). Nel caso di
specie, ritenuto che le pretese attoree sono in definitiva risultate fondate
solo in ragione di fr. 2'558.80 (fr. 2'250.- + fr. 308.80) a fronte del
versamento a suo favore di acconti in ragione di fr. 6'000.-, è evidente che
l'intervento del legale non è risultato assolutamente appropriato ai sensi
della giurisprudenza, ciò che esclude qualsiasi risarcimento del suo onorario.
Nella fase preprocessuale il legale dell'attore si è inoltre comportato in modo
eccessivamente intransigente e poco cooperativo, formulando pretese -oltretutto
sempre più elevate- che oggettivamente non avrebbero mai potuto essere ammesse
dalla controparte (si pensi alla richiesta di fr. 4'000.- al mese di cui al
doc. R e dunque di fr. 26'000.- per la sola perdita di guadagno nel doc. M, pur
sapendo che a quel momento l'attore era pensionato) rispettivamente non
mettendo a disposizione, sia pure richiesto, la documentazione comprovante il
danno (cfr. doc. P, Q e 3; teste __________).
- Ne
discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili di questa sede seguono la soccombenza
(art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 10 maggio 2002 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 580.-
b) spese fr.
20.-
Totale fr.
600.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 1'000.- per ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster