AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.2007.150
Data decisione, Autorità:
07.01.2008, IICCA
Titolo:
Astensione del Pretore, motivi gravi, accanimento personale di una parte sul Pretore co ripercussioni soggettive sulla srenità di giudizio
Incarto n.
12.2007.150
Lugano
7 gennaio
2008/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
vista l’istanza 24 aprile 2007, comunicata a questa
Camera il 7 maggio 2007, del Pretore del Distretto di __________, avv. __________,
con la quale comunica la sua astensione ai sensi dell’art. 27 lett. a e b CPC:
nella causa OA.1998.31 (affitto agricolo) promossa con
petizione 10 luglio 1998 da
AP 1 e __________ Z__________, C__________
(entrambi rappr. dall’avv. RA 1, M__________)
contro
AO 1, C__________
(rappr. dall’avv. RA 2, B__________)
nella quale è
intervenuto in qualità di litisdenunciato
arch. LI 1, G__________
(rappr. dall’avv. RA 3, B__________)
e nella causa inc. OA.2006.20 (risarcimento per
occupazione abusiva) promossa con petizione 16 giugno 2006 da
AO 1, C__________
(rappr. dall’avv. RA 2, B__________)
contro
AP 1 e
M__________, C__________
(entrambi rappr. dall’avv. RA 1, M__________)
preso atto della domanda di astensione 7 maggio 2007,
della comunicazione 19 settembre 2007, nella quale il Pretore segnala ulteriori
episodi che corroborano la sua domanda, e della documentazione ivi menzionata,
versata agli atti in fotocopia;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto:
A. Il 7 aprile 1988 AP
1 e il AO 1 hanno stipulato un contratto di affitto agricolo per la masseria
ubicata nel territorio del Comune di C__________, località B__________ (doc.
A). Il AO 1 ha disdetto il 27 dicembre 1995 il contratto di affitto agricolo per
il 31 dicembre 1996 (doc. Q). AP 1 ha chiesto con istanza 25 marzo 1996
l’annullamento della disdetta e in via subordinata la protrazione dell’affitto.
In occasione dell’udienza tenutasi il 14 aprile 1999 davanti al Pretore del
Distretto di __________ le parti hanno raggiunto un accordo transattivo in
virtù del quale hanno prorogato il contratto di affitto agricolo sino al 31
dicembre 2002 (inc. DI.96.37).
B. Con
petizione 10 luglio 1998 AP 1 e la figlia M__________ __________ hanno chiesto
al Pretore di __________ la condanna del AO 1 al pagamento di fr. 81'797.-
oltre interessi al 5% dal 20 maggio 1996 per danni derivanti, a loro dire, da
difetti di costruzione insiti nella nuova stalla, costruita nell’arco degli
anni 1995 e 1996 in sostituzione della stalla preesistente (inc. OA.1998.31).
Dopo la denuncia di lite in data 23 ottobre 1998 da parte del AO 1 all’arch. LI
1, sia il convenuto sia il denunciato in lite si sono opposti alla petizione
con le risposte del 16 dicembre 1998 e del 2 gennaio 1999. All’udienza
preliminare del 25 maggio 1999 le parti hanno offerto numerosi mezzi di prova,
in particolare l’audizione di 33 testimoni (di cui 19 proposti dalla parte
attrice), diverse domande di edizione di documenti da terzi e l’allestimento di
una perizia sul danno subito dalla parte attrice. L’istruttoria è in corso e
devono ancora essere sentiti una ventina di testimoni. Con decreto 14 febbraio
2001 il Pretore ha estromesso dalla causa M__________ per carenza di
legittimazione attiva, in accoglimento dell’eccezione presentata da parte
convenuta.
C. Il AO
1 si è rivolto alla Pretura del Distretto di __________ con petizione del 16
giugno 2006 postulando la condanna di AP 1 e M__________ al pagamento di fr.
64'749.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2004 quale risarcimento per
occupazione abusiva, perdita di fitto, consumo di acqua potabile e costi
legali, domanda alla quale, con risposta 25 settembre 2006, si sono
parzialmente opposti i convenuti, chiedendo una riduzione del risarcimento a
fr. 6'229.- (inc. n. OA.2006.20). Con replica 31 ottobre 2006 e duplica 7
dicembre 2006 le parti hanno sostanzialmente confermato le proprie
argomentazioni.
D. Il 24
aprile 2007 il Pretore del Distretto di __________ ha notificato alle parti la
sua intenzione di astenersi dalle cause che vedono parte AP 1 e M__________,
vale a dire dalle cause inc. n. OA.1998.31 e inc. n. OA.2006.20. Da anni
infatti egli sarebbe oggetto di “denigranti critiche, malevoli insinuazioni e
denunce da parte di ”, irriverenze queste che avrebbero generato nel
Pretore una “situazione di oggettiva inimicizia” che renderebbe impossibile il
sereno svolgimento delle due cause. Già nel 2005 il Pretore aveva dovuto
giustificare il proprio operato dinnanzi al Consiglio di Stato, in seguito a una
denuncia di __________ del 1° giugno 2005 (v. doc. 94), poi rivelatasi infondata (cfr. risposta 15 novembre 2005
della Divisione della giustizia; doc. 102). Altre tre lettere di denuncia sono
state inoltrate da __________ nel 2006 al Consiglio della Magistratura, che non
vi ha dato seguito. Il 15 gennaio 2007 __________ hanno chiesto l’intervento
del Consiglio della Magistratura nei confronti del Pretore, “reo di emettere da
anni decisioni errate e a loro sfavorevoli”. Il Consiglio della Magistratura ha
statuito che al Pretore non poteva venire imputato alcun comportamento
contrario al diritto e non ha pertanto dato seguito alla segnalazione. In un nuovo
scritto del 18 aprile 2007, M ha dichiarato al Consiglio della Magistratura
(con copia al Consiglio di Stato e al Gran Consiglio) di non accettare “più
alcuna decisione da parte del Pretore di __________”. Con un articolo di
denuncia su “Il Caffè” del 22 aprile 2007 AP 1 ha contestato l’operato del
Pretore.
E. Con
scritto 25 aprile 2007 l’avv. RA 1, patrocinatore di M__________ e AP 1, si è
dichiarato d’accordo con l’astensione, mentre l’avv. RA 3, patrocinatore del litisdenunciato
arch. LI 1, con lettera 26 aprile 2007, e l’avv. RA 2, patrocinatore del AO 1,
con lettera 4 maggio 2007, si sono opposti all’astensione del Pretore del
Distretto di__________. Con lettera 7 maggio 2007, il Pretore ha sottoposto
alla Camera civile del Tribunale d’appello la sua richiesta di astensione nelle
vertenze concernenti le parti M__________ e/o AP 1, nelle cause inc. n. OA.1998.31
e OA.2006.20, rilevando che il continuo “stillicidio di pesanti critiche,
parole e offese”, come ne è esempio la lettera 2 maggio 2007 inviata da M__________
all’Ufficio esecuzione e fallimenti di , lo ha “colpito nell’animo,
minando quel distacco e quella serenità indispensabili per l’attività di chi è
chiamato a giudicare”. Il Pretore ha ribadito la sua richiesta di astensione il
19 settembre 2007, segnalando due episodi significativi a opera di M,
che il 14 settembre 2007 si è presentata in Pretura dando in escandescenza e ha
dovuto essere allontanata dalla Polizia, e il 17 settembre 2007 ha fatto
spiccare nei confronti del Pretore un precetto esecutivo per fr. 100'000.-
indicando come causale “avvaloramento di un contratto falso”. Ancora il 30
ottobre 2007 il Pretore ha segnalato episodi di minacce e avvertimenti nei
confronti suoi e della sua famiglia in relazione con il caso Z__________. Le
lettere del Pretore sono state intimate alle parti, che hanno avuto la
possibilità di esprimersi. L’avv. RA 3 ha ribadito il 4 ottobre 2007 di opporsi
all’astensione, mentre l’avv. RA 2 ha condiviso le motivazioni del Pretore,
segnalando il 22 ottobre 2007 di essere a conoscenza diretta delle intemperanze
di M__________.
e considerato
in diritto:
- L’art.
27 CPC dispone che le parti possono ricusare il giudice o il segretario se vi è
grave inimicizia tra il giudice o il segretario e alcuna delle parti (lett. a),
rispettivamente “in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni” (lett. b).
Inoltre, il giudice o il segretario che riconosce in sé un caso di ricusazione
ha l’obbligo di astenersi e di avvertirne immediatamente le parti (art. 29 cpv.
1 CPC). Il giudizio sulla ricusazione del Pretore incombe alla Camera civile di
appello, mentre sulla ricusazione del Segretario assessore statuisce il giudice
da cui dipende (art. 30 cpv. 1 CPC). La decisione di ricusa o di esclusione è
pronunciata con decreto in camera di consiglio e non può essere impugnata (art.
30 cpv. 3 CPC). L’astensione del magistrato che ravvisa in sé un caso di
ricusazione non è automatica ma è sempre necessario, per evitare abusi, il
giudizio confermativo dell’autorità prevista dall’art. 30 CPC (Rep. 1997 pag.
212).
2.Il
diritto a un giudice indipendente e imparziale è espressamente regolato
dall’art. 30 Cost. Sul piano cantonale la garanzia di un giudice indipendente e
imparziale è concretizzata anzitutto dalle norme sulla ricusazione e
l'esclusione, le quali sono concepite, come quelle sull'organizzazione dei
tribunali, in modo tale da assicurare l'equanimità e la neutralità dei
magistrati, conformemente alle esigenze dell'art. 6 n. 1 CEDU (DTF 125 I 209 consid.
8a, 119 consid. 3a). La garanzia di un giudice imparziale vieta l’influsso
sulla decisione di circostanze esterne al processo che potrebbero privare il
magistrato della necessaria oggettività, a favore o a pregiudizio di una parte:
a chiunque sia sottoposto ad influenze di tal genere non può infatti essere
riconosciuta la qualità di “giusto mediatore”, necessaria per poter fungere da
giudice in una vertenza (DTF 126 I 68 consid. 3a, 125 I 209 consid. 8a, 124 I
255 consid. 4, 117 Ia 170 consid. 3a). Il giudice deve quindi astenersi
dall'esercizio del proprio ufficio o poter essere ricusato da chiunque dimostri
un interesse, allorquando vengono a mancare imparzialità e indipendenza. La ricusa
- alla stessa stregua dell'astensione - rimane tuttavia una misura d'eccezione
che, per non intralciare il buon funzionamento della giustizia, deve essere
ammessa soltanto in presenza di motivi gravi ed oggettivi che permettono di
dubitare dell'imparzialità del giudice. A tal fine occorre che il sospetto di
parzialità sia confortato da elementi concreti e nasca da ragioni gravi, di per
sé atti a creare una situazione di incapacità soggettiva del giudice a
occuparsi in modo equanime e sereno della vicenda processuale (DTF 126 I 168 consid.
2a, 116 Ia 14 consid. 4; RDAT 1984 n 29 consid. 3b; Rep 1998 n. 97). Non
costituiscono ragioni gravi, sufficienti alla ricusa di un magistrato, semplici
supposizioni, illazioni o timori generici di parzialità non confortati da
elementi concreti e suscettibili di confermare l'esistenza di tale situazione.
È quindi richiesta la parvenza di motivi seri e comprovati (Rep. 1997 n. 95).
Nemmeno l’avvio di un procedimento penale di una delle parti nei confronti del
giudice è di per sé un motivo grave che consenta la sua astensione (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato
e commentato, Lugano 2000, n. 24 e 25 ad art. 27). Tuttavia, secondo costante
prassi del Tribunale federale, per accogliere una domanda di ricusa non occorre
che il giudice sia effettivamente prevenuto, bastando circostanze
obiettivamente idonee a suscitare l'apparenza di una prevenzione e a far
sorgere un rischio di parzialità (DTF 117 Ia 324 consid. 2, 116 Ia 33 consid.
2b).
-
Il
Pretore ritiene di essere da anni vittima “di denigranti critiche, malevoli
insinuazioni e denunce da parte di M__________ e AP 1, i quali lo considerano
un poco di buono, una specie di corrotto che sta sempre dalla parte dei cattivi
e mai dei buoni, che sarebbero poi loro”. A suo giudizio l’ostilità e
l’irriverenza di M__________ e AP 1 nei suoi confronti “si sono spinte oltre
ogni limite generando una situazione di oggettiva inimicizia che nuoce al
sereno proseguio delle due cause”. Da qui la domanda di astensione da parte del
Pretore dalle cause che vedono parte M__________ e/o AP 1, inc. n. OA.1998.31 e
inc. n. OA.2006.20, essendo ormai venuti a mancare quel distacco e quella
serenità indispensabili per l’attività di chi è chiamato a giudicare. L’avv. RA
2, patrocinatore del AO 1, si è dapprima opposto
all’astensione del Pretore, ma ha poi aderito alla richiesta. Per contro l’avv. RA 3, patrocinatore del litisdenunciato arch. LI 1,
si è opposto all’astensione del Pretore, mettendo in risalto il carattere
eccezionale della ricusa ed evidenziando come l’imparzialità debba essere
valutata secondo un approccio soggettivo, che tenga conto della convinzione
personale di un giudice, ma anche secondo un approccio oggettivo, che tenda a
verificare se certi fatti autorizzino a sospettare l’imparzialità del giudice.
-
Nella prima lettera di denuncia inoltrata al
Consiglio di Stato il 1° giugno 2005, M__________ e AP 1 chiedevano tra le
altre cose “di fare i dovuti accertamenti e di mettere un po d’ ordine in certi
uffici (togliendo le mele marce). Vogliamo che […] prendiate una posizione nei
confronti della Pretura di . E’ vergognoso, offensivo e
ingiustificabile che un cittadino dopo nove anni è rimasto praticamente al
punto di partenza”. Nella fattispecie i denuncianti, utilizzando toni pesanti e
polemici, si lamentavano della lentezza con cui la Pretura stava trattando la
loro causa. In quanto rivolte all’istituzione e non a una persona, tali
esternazioni, soggettive e fors'anche sconvenienti, non tradivano tuttavia animosità
personale nei confronti dell'istante. Si fondasse su questi soli motivi,
l'istanza del Pretore andrebbe respinta. Se non che, M e AP 1 sono
andati ben oltre. Nella loro segnalazione del 15 gennaio 2007 essi hanno
chiesto al Consiglio della Magistratura di intervenire nei confronti del
Pretore del Distretto di , reo, secondo loro, di emettere da anni
decisioni errate e a loro sfavorevoli. I segnalanti rimproverano al Pretore di
non avere accolto la loro richiesta di munirli di un patrocinatore: secondo
loro, ciò sarebbe stato un espediente del Pretore per poter dar loro torto
poiché “senza l’avvocato per la stessa causa mi ha dato torto mentre per le due
precedenti cause sempre per lo stesso argomento, quando ero rappresentata
dall’avvocato, ho vinto la causa” (segnalazione 15 gennaio 2007). Il Consiglio
della Magistratura non ha dato seguito disciplinare alla segnalazione e nella
decisione 16 aprile 2007 è giunto alla conclusione che nulla poteva essere rimproverato
al Pretore per la trattazione delle procedure in corso. Con una nuova segnalazione
del 18 aprile 2007, trasmessa al Consiglio della Magistratura e in copia al
Consiglio di Stato e al Gran Consiglio, M ha dichiarato di non
accettare più alcuna decisione da parte del Pretore di . In tale
lettera ella ha affermato che “contro ogni evidenza e logica, il Pretore
inspiegabilmente non ha tenuto in considerazione…”, “appare palese che la
verità che non dovrebbe avere né colore di pelle, né partito, dà fastidio o meglio
fa paura al Pretore”, “Appare evidente che il Pretore si sta arrampicando sui
vetri”, “tanto per essere in chiaro sappiate, signori del Consiglio della Magistratura,
che non è solo la famiglia Z che si lamenta dell’operato della
Pretura di ”, “non sappiamo più se dobbiamo ancora credere nella
giustizia del Cantone TI”, “di conseguenza sia ben chiaro, ripeto, che non
accetto più alcuna decisione da parte del Pretore di ”. In
un’intervista apparsa sul periodico domenicale “Il Caffè” del 22 aprile 2007, AP
1 ha affermato che “il Pretore di, e lo dico assumendo tutte le
responsabilità, ha respinto il nostro ricorso; magari non l’ha neanche letto…”.
Nella raccomandata 2 maggio 2007 all’Ufficio esecuzione e fallimenti M
contesta l’esecuzione nei suoi confronti, sostenendo che essa sia “da imputare
ad un’invenzione del Pretore di __________ e della moglie dell’assessore del
Pretore di __________”, che “neanche nel terzo mondo si arriverebbe ad invalidare
i contratti che per motivi inspiegabili il Pretore di __________ ha fatto”, che
“il malandazzo voluto e/o creato dal Pretore di , agli Z ha
già creato un danno finanziario di circa CHF 30'000.-” e accennando al fatto
che l’anno scorso un quotidiano della Svizzera interna avrebbe affermato che il
Ticino è un Cantone di mafiosi o mafiosetti, chiedendosi sostanzialmente se ciò
corrispondesse al vero (“ebbene sono sicura che il giornale sbagliava o mi
sbaglio io?”).
-
La
lettera 1° giugno 2005 indirizzata al Consiglio di Stato conteneva come si è
detto invettive dirette verso la Pretura come autorità giudiziaria, che non
erano idonee a violare la personalità e l’integrità del Pretore. Gli scritti e
i comportamenti successivi denotano un drastico cambiamento di tono. Le critiche
sono dirette inequivocabilmente alla persona del magistrato. M__________ e AP 1
hanno accusato il Pretore di “aver creato espedienti per poter dar loro torto”
(v. segnalazione 15 gennaio 2007 al Consiglio della Magistratura). M__________,
con la sua protesta datata 18 aprile 2007 trasmessa al Consiglio della Magistratura
e in copia al Consiglio di Stato e al Gran Consiglio, afferma che “la verità
che non dovrebbe avere né colore di pelle, né partito, dà fastidio o meglio fa
paura al Pretore”, il quale “si sta arrampicando sui vetri” e del cui operato
“non […] solo la
famiglia __________ […] si lamenta”. Nella sua lettera del 2 maggio 2007 all’Ufficio
esecuzione e fallimenti M__________ rimprovera al Pretore di essersi reso
autore di un’invenzione, di non aver annullato un contratto in modo
inspiegabile (come neanche nel terzo mondo succede(?)), di aver creato
volontariamente seri danni agli__________ (“il malandazzo voluto e/o creato dal
Pretore di ”…). Addirittura essa accenna alla possibilità (“o mi
sbaglio io?”) di un’inclinazione mafiosa degli organi giudiziari ticinesi. Ora,
un giudice deve cercare di mantenere un atteggiamento distaccato, soprattutto
in vertenze lunghe, spinose e cariche di emotività, poiché se così non fosse
basterebbe a una parte trascendere in intemperanze verbali o scritte per
ottenere la ricusa di un magistrato, il che non è ragionevolmente ammissibile,
tanto meno se si pensa che alla ricusa si deve far capo con riserbo, per non
sovvertire inutilmente l’ordine giurisdizionale (Rep. 1983 pag. 319). Il
magistrato non è tuttavia tenuto a sopportare qualsiasi comportamento o sfogo
di una parte, tantomeno atteggiamenti che egli ritiene lesivi della propria
integrità e onorabilità. D’altro lato, quando ci si rivolge ad un’autorità
giudiziaria non si deve interpretare ogni decisione dell’autorità che non
risponda alle proprie aspettative come un atto di prevenzione o di ostilità.
Nella fattispecie è però proprio questo l’atteggiamento assunto a più riprese
da M e AP 1, che si accaniscono sul Pretore di . Sintomatica
è la critica di AP 1 apparsa sul “Caffè” del 22 aprile 2007, in cui egli
attacca l’operato del Pretore con insinuazioni e affermazioni negative (“il
Pretore di __________ […] il nostro ricorso magari non l’ha neanche letto …”),
senza alcun accenno al fatto che la sentenza del Pretore criticata era a quel
momento già stata confermata dalla sentenza 31 gennaio 2006 della seconda
Camera civile del Tribunale d’appello (inc. n. 12.2005.124) e dalla sentenza 19
settembre 2006 della prima Corte civile del Tribunale federale (incarto
4C.90/2006). L’inclinazione di M e AP 1 alla polemica e alla
demonizzazione di coloro che non danno seguito alle loro richieste, così come
la tendenza ad assumere comportamenti aggressivi e intimidatori, traspare da
alcune lettere presenti nell’inc. n. OA.1998.31: una su tutte la lettera del 18
ottobre 2001, in cui il Pretore di __________ comunica all’allora patrocinatore
di M__________ e AP 1, avv. , le preoccupazioni dell’arch. B
per un sopralluogo da effettuare presso la masseria, viste le minacce di botte
e di morte ricevute in precedenza dalla stessa M__________ (v. fascicolo
corrispondenza 64).
-
M__________
e AP 1 accusano con lettere e segnalazioni presso le autorità statali il
Pretore del Distretto di __________ di essere l’unica causa dei loro problemi
giudiziari. Ciò, nonostante la sentenza del Pretore nella causa di affitto
agricolo (inc. 12.2005.124) sia stata confermata dalla seconda Camera civile
del Tribunale di appello e dal Tribunale federale. La lentezza della causa in
corso OA.1998.31 di cui essi si dolgono, per altro, è dovuta alla complessità
dell’istruttoria, dove vi sono state oggettive difficoltà nel reperire i periti
giudiziari disponibili ad allestire la perizia multidisciplinare (cfr. lettera
5 settembre 2002, 85) e non da ultimo al fatto che gli interessati,
contrariamente alla controparte, insistono nel voler sentire tutti i testimoni
offerti all’udienza preliminare (cfr. lettera 20 ottobre 2006 dell’avv. RA 1,
111). Il Pretore, dal canto suo, si è adoperato per tentare di snellire la
causa, scontrandosi con le resistenze dell’una o dell’altra parte (cfr. a
titolo di esempio l’ordinanza 18 novembre 2001, 66 e la risposta del
patrocinatore 67). La vertenza ha raggiunto notevoli livelli di tensione, come attestano
le reazioni epistolari reperibili nel voluminoso incarto, e le deposizioni di
alcuni testimoni (verbale dell’8 marzo 2002, pag. 11, 23 ottobre 2001 pag. 8). Il
collaudo della stalla all’origine della vertenza, per esempio, è stato eseguito
alla presenza dell’usciere comunale armato e l’architetto che si era occupato
della direzione dei lavori non vi è comparso adducendo motivi di sicurezza
personale.
-
Dal
profilo oggettivo, una segnalazione al Consiglio della Magistratura nei
confronti del Pretore non sarebbe di per sé sufficiente, come rileva il
patrocinatore del AO 1, per ammettere la ricusazione del Pretore (cfr. per la
querela penale Cocchi/Trezzini, CPC-TI App 2000/2004 m. 56 ad art. 27) o la
sua astensione. Occorre nondimeno tenere conto anche del profilo soggettivo,
ovvero della ripercussione che il comportamento dianzi descritto di AP 1 e
della figlia __________ ha avuto sulla persona del Pretore. Al riguardo non è
possibile porre esigenze troppo severe, trattandosi di uno stato d’animo
soggettivo del giudice di cui è impossibile portare la prova (Kiener, Richterliche Unabhängigkeit, Berna 2001, pag.
69). Nella fattispecie le segnalazioni – infondate – si
susseguono dal 2005 e sono accompagnate da varie azioni di disturbo, come
l’invio il 17 settembre 2007 di un precetto esecutivo di fr. 100'000.- al
Pretore per gli asseriti danni subiti dalla causa conclusasi con la conferma
della sentenza da lui emanata da parte del Tribunale federale e le intemperanze
negli uffici della Pretura avvenute il 14 settembre 2007, in un turbinio di
scritti lesivi dell’onorabilità personale del magistrato. Il comportamento di AP
1 e soprattutto di M__________, ai limiti della querulomania, lascia
intravedere un loro stato di grave inimicizia personale nei confronti del Pretore.
Dal profilo soggettivo, inoltre, è decisivo il fatto che le continue denunce e
il costante flusso di lettere e comunicazioni, per altro inviate in copia a
terze persone e ad autorità estranee alla causa, hanno profondamente colpito il
magistrato, il quale si sente ora privato della serenità di giudizio necessaria
per trattare le cause con il dovuto distacco, come traspare in modo chiaro dalle
sue lettere 24 aprile 2007, 7 maggio 2007, 19 settembre 2007 e 15 ottobre 2007.
In tali circostanze, invero eccezionali, la domanda di astensione deve essere
accolta, il Pretore essendo ormai giunto ai limiti della sopportazione
nonostante la sua lunga esperienza giudiziaria. Sono dunque date in concreto le
“gravi ragioni” richieste dall’art. 27 lett. b CPC per pronunciare l’astensione
del Pretore. L’incarto viene trasmesso al Segretario assessore della Pretura
per la continuazione della procedura. Sull’eventuale ricusazione del Segretario
assessore deciderà, dandosene il caso, il Pretore viciniore.
-
Non
si prelevano tasse né spese, viste le particolarità del caso, e non si
attribuiscono ripetibili.
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli
art. 148 CPC e la TG
pronuncia: 1. L’istanza di astensione
presentata il 24 aprile 2007 dal Pretore del Distretto di __________ nelle
cause OA.1998.31 e OA.2006.20 è accolta. Gli atti sono trasmessi al Segretario
assessore per la continuazione del processo.
2.Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano
ripetibili.
- Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
terzi implicati
LI 1
rappr. da: RA 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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