AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.1995.134
Data decisione, Autorità:
30.05.1996, CEF
Incarto n.
14.95.00134
Lugano
30 maggio 1996/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 10 febbraio
1995 da
patr.
dall'avv. __________
contro
patr. dall'avv.__________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’11/12 gennaio 1995 dell’UEF
di Locarno;
sulla quale istanza il Pretore di Locarno Cittâ con
sentenza 22 maggio 1995 ha così deciso:
“1. L’istanza è parzialmente accolta.
Di
conseguenza l’opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________dell’UEF
di Locarno è respinta per Fr. 39’375.-- oltre a Fr. 98.-- di spese esecutive.
- Le
spese e la tassa di giustizia di complessivi Fr. 250.--, da anticipare dalla
parte istante, sono poste a carico della convenuta la quale rifonderà alla
controparte Fr. 200.-- a titolo di indennità.”
Sentenza tempestivamente dedotta in appello
dall’escusso che con atto 2 giugno 1995 ha postulato la reiezione dell’istanza,
protestate spese e ripetibili;
rilevato che la parte appellata non ha presentato
osservazioni;
esaminati atti e documenti
ritenuto
in
fatto
A. Con PE n. __________ dell’11/12 gennaio 1995 dell’UEF
di Locarno __________ __________ha escusso __________ per l’incasso di Fr.
45’000.--, indicando quale titolo di credito: “Contrat de prêt hypothécaire du
09.09.1988; 7 cédules hypothécaires, soit Fr. 130’000.-- en Ier rang, constituée
le 22.09.85 sous no 5719; Fr. 10’000.-- en 2ème rang, const. le 02.03.81 sous
no 2163; Fr. 10’000.-- en 3ème rang, const. le 07.03.83 sous no 2659; Fr.
110’000.-- en 4ème rang, const. le 13.01.86 sous no 394; fr. 70’000.-- en 6ème rang,
const. le 16.02.87 sous no 2227; Fr. 970’000.-- en 7ème rang, const. le
20.07.87 sous no10398; Fr. 200’000.-- en 8ème rang, const. le 29.09.88 sous no
15357. Intérèts semestriels au 30.09.94 + taux majoré Fr. 45’000.--.”
Interposta
tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa su un contratto
concluso con __________ e __________ il 9/27 settembre 1988 (doc. B)
concernente la concessione di un mutuo ipotecario di Fr. 1’500’000.--, così
come su sette cartelle ipotecarie al portatore per un importo complessivo di
nominali Fr. 1’500’000.-- (doc. da I a Q).
C. All’udienza di contraddittorio l’escussa ha sostenuto
che non vi è identità tra i titoli di credito indicati sul PE ed i conteggi
prodotti con l’istanza di rigetto. Inoltre l’unico documento sottoscritto dalla
debitrice è il contratto doc. B, nel quale era previsto un interesse fisso per
tre anni del 4.75%
D. Con sentenza 22 maggio 1995 il Pretore di Locarno
Città ha accolto parzialmente l’istanza argomentando che la procedente fonda la
sua pretesa sia sul contratto di mutuo ipotecario 27 settembre 1988 (doc. B),
che costituisce valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione, che
sulle cartelle ipotecarie doc. da I a Q. Non avendo tuttavia
____________________ sottoscritto il doc. C, in prima sede è stato riconosciuto
unicamente il tasso d’interesse al 4.75% previsto dal contratto di mutuo doc.
B, oltre ad un aumento dello 0.5% previsto in caso di ritardo nel pagamento.
Per il periodo dal 1. aprile al 30 settembre 1994 sono stati pertanto ritenuti
giustificati interessi unicamente al 5.25% su Fr. 1’500’000.--, ossia Fr.
39’375.--.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente
aggravata l’escussa riconfermandosi in sostanza nelle sue argomentazioni di
prima sede.
Considerato
in
diritto
a)
La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art.
82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr.
Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi
giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
La
volontà di obbligarsi può risultare anche da un atto pubblico redatto nelle
forme stabilite dal diritto cantonale come le cartelle ipotecarie (cfr. Cometta,
op. cit. in Rep 1989 p. 337).
b) Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni
stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta
costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il
creditore, il debitore ed il credito (indicati nel precetto esecutivo e
nell’istanza) con il creditore, il debitore ed il credito (di cui ai documenti
prodotti) (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).
c) Il contratto di mutuo costituisce riconoscimento di
debito quando cumulativamente sono adempiuti i seguenti requisiti:
-
vi
è contratto di mutuo scritto;
-
vi è la
prova documentale (che può risultare dal contratto medesimo o da una ricevuta
separata) che il mutuante ha trasferito al mutuatario il capitale pattuito;
-
la
pretesa deve essere inoltre esigibile (cfr. CEF 19 giungo 1990 in re J./W.SA).
d) La procedente ha indicato sul PE quali titoli di
credito il contratto d mutuo ipotecario 9 settembre 1988 (doc. B), così come
sette cartelle ipotecarie (doc. da I a Q). Questi documenti sono stati prodotti
e posti a fondamento dell’istanza di rigetto dell’opposizione, per cui
l’eccezione di carenza di identità sollevata dall’escussa, al limite del
temerario, va respinta.
e) Sia le cartelle ipotecarie doc. da I a Q che il mutuo
ipotecario doc. B costituiscono validi riconoscimenti di debito ex art. 82 LEF.
Per quel che concerne il mutuo ipotecario l’escussa non ha infatti negato il
trasferimento della somma mutuata, tra l’altro dimostrata dal possesso delle
cartelle ipotecarie da parte __________ Inoltre il contratto prevede quale
scadenza per il pagamento degli interessi il 31 marzo risp. il 30 settembre,
per cui risultano adempiuti i requisiti di cui al precedente considerando sub
1.b).
f) Nel contratto di mutuo doc. B è stato fissato un tasso
d’interesse al 4.75% annuo, aumentato dello 0.5% in caso di ritardo di oltre 30
giorni nel pagamento (cfr. doc. B punto 7). Dalla documentazione agli atti non
risulta __________ abbia sottoscritto la comunicazione 6 giugno 1991 (doc. C)
concernente l’aumento del tasso variabile al 7%. Di conseguenza in prima sede
sono stati correttamente riconosciuti interessi limitatamente al tasso del
5.25%, ossia 4.75% aumentato dello 0.5%, su Fr. 1’500’000.-- per il periodo dal
-
aprile al 30 settembre 1994, per un importo di Fr. 39’375.--.
-
L’appello 2 giugno 1995 di __________ va quindi
respinto.
La
tassa di giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano indennità in
mancanza di petitum in tal senso, la parte appellata non avendo presentato
osservazioni (art. 51, 54, 67 e 68 cpv. 1 OTLEF).
Per i
quali motivi,
richiamato
l’art. 82 LEF, nonchè i disposti citati
pronuncia
-
L’appello 2 giugno 1995 di __________ o, è respinto.
-
La tassa di giustizia di Fr. 300.--, già anticipata
dall’appellante, resta a suo carico.
-
Intimazione a: - avv. __________
Comunicazione
alla Pretura di Locarno Città
per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster