Lease contract as debt acknowledgment for provisional release

14.1995.38Übriges Gericht07.08.1995Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Cantonal appellate debt-enforcement chamber dismissed the debtor’s appeal against provisional release of opposition. It held that the lease contract produced by the creditors was a valid written acknowledgment of debt for the July 1994 rent under Art. 82 SchKG, since the payable amount was objectively determinable. The debtor’s arguments about a postponed lease start, missing parking spaces, and defects in delivery were raised only on appeal and were therefore inadmissible under Art. 321(1)(b) CPC. The first-instance order granting provisional release for CHF 14,333.35 plus 7% interest was confirmed, and appeal costs were imposed on the appellant.

Omnilex-Regeste

Art. 82 SchKG; Art. 321 Abs. 1 lit. b ZPO; provisional release of objection based on a lease contract and prohibition of new objections on appeal. A lease agreement may constitute a valid written acknowledgment of debt if it contains an obligation to pay a monetary amount that is determined or objectively determinable by reference to pre-established criteria. For provisional release proceedings, the acknowledgment may also be derived from several documents taken together, provided the essential elements are apparent. In appeal proceedings of this summary nature, new facts, evidence, and objections are inadmissible; objections first raised on appeal are procedurally ineffective and cannot defeat the provisional release (consid. 1).

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.1995.38

Data decisione, Autorità: 07.08.1995, CEF

Incarto n. 14.95.00038

Lugano 7 agosto 1995/B/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 21 novembre 1994 da



Contro


tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’8 agosto/18 novembre 1994 dell’UE di Lugano;

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 26 gennaio 1995 ha così deciso:

“1. L’istanza è accolta e, di conseguenza, l’opposizione interposta al PE indicato è respinta in via provvisoria per Fr. 14’333.35 più interessi al 7% dall’1.7.1994.

  1. La tassa di Fr. 120.-- da anticipare dalla parte istante è a carico della parte convenuta con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 270.-- a titolo di indennità”.

Decisione tempestivamente dedotta in appello dall’escussa, che con atto 6 febbraio 1995 ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;

preso atto che con decreto presidenziale 9/13 febbraio 1995 all’appello è stato concesso effetto sospensivo;

rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;

esaminati atti e documenti,

ritenuto

in fatto:

A. Con PE __________del 8 agosto/11 novembre 1994 dell’UE di Lugano __________ e __________ hanno escusso la __________ per l’incasso di Fr. 14’333.35 oltre interessi al 7% dal 1. luglio 1994, indicando quale titolo di credito:”canone di locazione bar e sala bingo dal 1.7.1994 al 31.7.1994.”

Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, i procedenti ne hanno chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.

B. I procedenti fondano la loro pretesa su un contratto di locazione concluso il 15 giugno 1993 con la __________ (doc. B) concernente una superficie di 165 o/oo situata nello stabile __________, mapp. __________a __________. Il canone di locazione è stato fissato in Fr. 172’000.-- pagabili in rate trimestrali anticipate. In caso di ritardo nel pagamento la conduttrice si è impegnata a pagare un interesse di mora del 7%.

I creditori pretendono il pagamento del canone di locazione di Fr. 14’333.35 per il.mese di luglio 1994.

C. L’escussa non è comparsa all’udienza di contraddittorio.

D. Con sentenza 26 gennaio 1995 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza, argomentando che il contratto di locazione doc. B costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.

E. Contro la sentenza pretorile si è aggravata l’escussa sostenendo che l’inizio del contratto di locazione è stato posticipato al 1. dicembre 1993 con un pregiudizio finanziario di Fr. 80’000.--. Il 30 settembre 1993 è stato concluso un contratto di locazione per 72 posteggi. Questi non sarebbero stati tuttavia messi a disposizione come da contratto. Inoltre il verbale di consegna 1. dicembre 1992 non è stato firmato da due dei suoi membri del Consiglio di amministrazione e azionisti. D’altro canto l’oggetto della locazione non è stato consegnato in perfetto ordine e sarebbe rimasto tale, ad eccezione del collaudo e dell’avviamento dell’impianto di climatizzazione, avvenuto solo all’inizio di settembre 1994, con un danno per la __________ di Fr. 100’000.--

Considerato

in diritto:

a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).

b) Il contratto di locazione doc. B, come correttamente ritenuto in sede pretorile, costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF per il canone di locazione del mese di luglio 1994.

c) Le eccezioni dell’appellante, sollevate per la prima volta in sede di appello, non essendo comparsa all’udienza di contraddittorio, sono proceduralmente irrite, ritenuto che ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni. Il rigetto provvisorio dell’opposizione pronunciato in prima sede va pertanto confermato.

  1. L’appello 6 febbraio 1995 __________ va di conseguenza respinto.

La tassa di giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano indennità, in mancanza di petitum in tal senso, non avendo la parte appellata presentato osservazioni (art. 51, 54, 67 e 68 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 82 LEF, 321 cpv. 1 lett. b CPC, nonchè i disposti citati

pronuncia

  1. L’appello 6 febbraio 1995 __________ a, è respinto.

  2. La tassa di giustizia di Fr. 180.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di


  1. Intimazione: -

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Schlagwörter

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Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the lease contract constituted a valid debt acknowledgment under Art. 82 SchKG for the July 1994 rent

Extrahierter Entscheid

Yes. The lease contract established a debt acknowledgment for the determinable rent amount due for July 1994.

Extrahierte Begründung

A written acknowledgment under Art. 82 SchKG requires an obligation to pay a determined or objectively determinable sum. The lease contract met that standard for the monthly rent claimed.

Kernrechtsfrage

Whether the debtor could raise new factual objections for the first time on appeal

Extrahierter Entscheid

No. The objections were procedurally inadmissible because they were raised for the first time on appeal.

Extrahierte Begründung

Under Art. 321(1)(b) CPC, new facts, evidence, and objections are excluded on appeal in this procedure; therefore the first-instance provisional release had to stand.

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