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Numero d'incarto:
14.1996.107
Data decisione, Autorità:
09.04.1997, CEF
Incarto n.
14.96.00107
Lugano
9 aprile 1997/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
quale Autorità giudiziaria superiore dei concordati -
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 18 luglio
1996 di moratoria concordataria alla Pretura del Distretto di Lugano da
__________;
richiamata la sentenza 14
novembre 1996 della Pretore del Distretto di Lugano che ha revocato la
moratoria concessa l'8 agosto 1996;
sentenza tempestivamente
dedotta in appello da
patr.
dall'avv. __________
con
atto 21 novembre 1996 denominato "appellazione" e "fondato sul
successivo cpv.3 del predetto art. 17 LEF";
preso
atto delle osservazioni commissariali 6 dicembre 1996 di __________
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN DIRITTO
che
con sentenza 14 novembre 1996 la Pretore del Distretto di Lugano ha revocato la
moratoria concordataria concessa alla ditta __________. per le ragioni ivi partitamente
indicate cui si rinvia;
che
in particolare il primo giudice ha motivato la revoca ex art. 306 cpv.2 LEF per
la certezza acquisita nel senso che gli attivi del debitore non siano nemmeno
sufficienti per coprire i crediti privilegiati (Fr. 33'340.80), ritenuto
altresì che per la durata della moratoria non è nemmeno stato versato il canone
di locazione per Fr. 48'800.--;
che
con appellazione 21 novembre 1996, formulata in termini al limite della ricevibilità,
__________ si è aggravata per il titolo di denegata o ritardata giustizia ex art.
17 cpv.3 LEF contro la mancata decisione della Pretore sulla domanda di revoca
del commissario per carenza del requisito di imparzialità;
che
"parallelamente si chiede la giusta pronuncia di codesta Autorità sul
comportamento del sig. __________, comportamento in aperto contrasto con la
funzione pubblica da lui esercitata. Si chiede che tutti gli atti messi in
essere dal Commissario siano dichiarati nulli";
che
il giudizio pretorile di revoca della moratoria - peraltro nel confuso gravame
nemmeno rimesso in discussione - è in linea con gli orientamenti dottrinali e
giurisprudenziali, atteso che il debitore deve indicare al giudice del
concordato i mezzi finanziari di cui dispone per garantire le spese
d’esecuzione del concordato - nell’ipotesi che si giunga all’omologazione
secondo la proposta che va formulata nella domanda introduttiva - e che la proposta
di concordato deve essere seria e rispettosa dei diritti dei creditori (cfr.
Flavio Cometta, La procedura concordataria nel nuovo diritto, in: La revisione
della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento, Atti della giornata di
studio del 9 ottobre 1995, Collana CFPG vol. 16, Lugano 1996, p. 122-123, n.
3.1.2.1);
che
non vi può essere spazio per qualsivoglia censura di denegata o ritardata
giustizia, il primo giudice essendosi determinato con giudizio suscettibile di
impugnativa;
che
nemmeno è possibile censurare in sede di appello contro la sentenza pretorile
di revoca della moratoria il comportamento del Commissario, atteso che le
censure ex art. 5 LEF sfuggono al potere di cognizione del giudice del
concordato come pure della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale Autorità giudiziaria superiore dei concordati, rientrando
nell'esclusiva competenza del giudice del merito (cfr. Cometta, op. cit.,
p.139, n.6.3; Daniel Hunkeler, Das Nachlassverfahren nach revidiertem SchKG, Friborgo
1996, p.190-191);
che
l'appello va pertanto respinto;
che
la tassa di giustizia è a carico della ditta __________. (art. 54 e 61 cpv.1
OTLEF);
richiamati gli art. 293 ss. LEF
PRONUNCIA
- L’appellazione
21 novembre 1996 __________ è respinta.
1.1 Di
conseguenza è confermato il giudizio di prima sede che ha revocato la moratoria
per concordato ordinario concessa alla ditta __________.
-
E'
ordinata la pubblicazione del dispositivo di questa sentenza sul Foglio
ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale cantonale.
-
La
tassa di giustizia in Fr. 300.--, da anticipare dall’appellante, resta a carico
della ditta __________
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
a: Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
UE
di Lugano
Ufficio
registri di Lugano.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale Autorità giudiziaria superiore dei concordati -
Il
presidente La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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