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Numero d'incarto:
14.1996.24
Data decisione, Autorità:
11.03.1997, CEF
Incarto n.
14.96.00024
Lugano
11 marzo 1997/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 6 dicembre 1996 da
patr.
dall'avv. __________
contro
patr.
dall'avv. __________
tendente ad ottenere il
rigetto provvisorio dell’opposione interposta al PE n. __________ dell’UEF di
Locarno del 23/24 ottobre 1995;
sulla quale istanza il
Pretore di Locarno-Città con sentenza 12 marzo 1996 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta.
§ Di
conseguenza l’opposizione interposta dal convenuto __________, Locarno, al
precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di Locarno è respinta in via
provvisoria per l’importo di Fr. 120’400.-- oltre interessi al 6% dal 21
settembre 1995 su Fr. 120’000.-- e Fr. 198.-- di spese esecutive.
- Le
spese e la tassa di giustizia di complessivi Fr. 400.--, da anticipare dalla
parte istante, sono poste a carico del convenuto, il quale rifonderà a
controparte Fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili.”
Sentenza dedotta tempestivamente in
appello dall’escusso che con atto 22 marzo
1996 ha postulato la reiezione
dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
con osservazioni 25 aprile
1996 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;
rilevato che con decreto
presidenziale 26/27 marzo 1996 all’appello è stato concesso effetto sospensivo;
ritenuto
in fatto
A. Con PE n.
__________del 23/24 ottobre 1995 dell’UEF di Locarno la __________ ha escusso
__________ per l’incasso di Fr. 120’000.-- oltre interessi al 6% dal 21
settembre 1995 e Fr. 400.--, indicando quale titolo di credito: “1) Avalli su
due pagherò di Fr. 60’000.-- cadauno all’ordine __________, con scadenza
21.09.1995 - 2) Titolo di provvigione.”
Interposta tempestiva
opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al
Pretore.
B. La procedente fonda
la sua pretesa su due vaglia cambiari di nominali Fr. 60’000.-- ciascuno (doc.
B e C), datati 14 settembre 1995, emessi dalla __________ all’ordine della
__________ (in seguito: __________) e scadenti il 21 settembre 1995. Gli
effetti cambiari recano l’avallo, fra altri, di __________.
C. All’udienza di
contraddittorio l’escusso ha sostenuto che la procedente avrebbe dovuto
presentare la documentazione già con l’istanza di rigetto, la produzione
durante il contraddittorio precludendo all’escusso qualsiasi possibilità di
difesa. Inoltre la creditrice ha promosso esecuzione contemporaneamente contro
tre avallanti per lo stesso importo. Tale modo di procedere porta tre volte
all’incasso della somma posta in esecuzione. Essendo la procedura in oggetto
posteriore a quella promossa contro __________, l’istanza in esame va respinta
per violazione dell’art. 144 CO. Il debitore ha poi rilevato che sul FUC n. __________
del __________ è stato pubblicato il fallimento dell’emittente dei vaglia
cambiaria __________, ma che la stessa è stata dichiarata in fallimento già il
19 maggio 1995. I vaglia cambiari doc. B e C, datati 14 settembre 1995, sono
stati emessi allorquando l’emittente non aveva più capacità cambiaria. Essi
sono pertanto inesistenti dal profilo cambiario.
D. Con sentenza 12 marzo
1996 il Pretore di Locarno-Città ha accolto l’istanza, argomentando che è
durante l’udienza di contraddittorio che le parti al più tardi, sotto pena di
perenzione, devono produrre i loro documenti. In prima sede è stato poi
rilevato che l’avallante può essere escusso per primo, l’avallo non implicando
sussidiarietà. In casu il vaglia cambiario, sottoscritto a tergo dalla __________,
nuova ragione sociale della __________, è stato girato validamente in bianco.
Il primo giudice ha poi argomentato che al momento della consegna dell’effetto
cambiario alla creditrice, consegna avvenuta già negli anni 1988 e 1989,
l’emittente __________ era pienamente capace di obbligarsi. D’altro canto l’art.
1022 cpv. 2 CO sancisce la validità dell’obbligazione dell’avallante anche se
l’obbligazione garantita è nulla per qualsiasi altra causa che un vizio di
forma.
E. Contro la sentenza
pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso riconfermandosi in sostanza
nelle sue allegazioni di prima sede.
F. Con osservazioni 25
aprile 1996 la parte appellata si è opposta al gravame con argomentazioni di
cui, se del caso, si dirà in seguito.
Considerato
in diritto
- Ex art. 387 cpv. 2
CPC all’udienza le parti possono esporre le loro domande, le eccezioni d’ordine
e di merito e dovranno produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che
suffragano le rispettive ragioni e che non fossero già stati prodotti
unitamente all’istanza scritta.
Il principio dell’oralità,
dedotto dalla suddetta normativa di diritto procedurale cantonale, assume
carattere cogente in virtù dell’art. 101 CPC, che vieta alle parti e al giudice
di adottare un modo di procedura diverso da quello stabilito dalla legge (cfr.
Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi
giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti)
La procedente ha pertanto
correttamente prodotto i doc. da B a H, su cui fonda l’istanza di rigetto,
durante l’udienza di contraddittorio, non essendovi alcun obbligo di inoltrarli
con l’istanza scritta.
a) La nozione di
riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv.
1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta,
op. cit. in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
Nel caso di un’esecuzione
ordinaria per titolo cambiario l’esame della sua esecutività si estende
all’accertamento della validità del titolo sotto il profilo del diritto
cambiario (Rep 1979 p. 400-401 e 1949 p. 312; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung,
Zurigo 1980, § 59 p. 141).
b) Il vaglia cambiario
può essere emesso quale garanzia di crediti presenti o futuri. Per esempio
quale garanzia di conti correnti una banca può far emettere dai suoi clienti un
vaglia cambiario. Di regola l’importo non viene indicato. Questo titolo
cambiario non è destinato alla circolazione, ma viene lasciato in deposito.
Esso viene emesso sotto una condizione sospensiva: prima che il credito (del
rapporto base) del beneficiario contro l’emittente divenga esigibile e non
venga pagato, il creditore/beneficiario non ha alcun diritto derivante dal
titolo cambiario. Quest’ultimo non può essere né trasferito, né discontato.
Questa forma di garanzia comporta dei vantaggi sia per il creditore che per il
debitore. Il debitore non deve consegnare né soldi, né altri valori
patrimoniali. Il creditore non riceve una garanzia reale, come nel caso di un
pegno, né un’ulteriore garanzia personale, come nel caso della fideiussione.
Grazie al rigore formale dei titoli cambiari, ha tuttavia, in caso di ritardo
nel pagamento, la possibilità di un’esecuzione rapida e priva di difficoltà
(cfr. A. Meier-Hayoz/H.C. von der Crone, Wertpapierrecht, Berna 1985, § 18 m.
34-36 p. 232).
c) L’escusso ha negato
la capacità dell’emittente dei vaglia cambiari doc. B e C, __________, di
obbligarsi, essendo stata dichiarata fallita in data 19 maggio 1995 con
pubblicazione sul FUC n. __________ del __________.
Dalla documentazione
prodotta dalla procedente risulta tuttavia che con scritti 10 giugno 1988 risp.
16 febbraio 1989 (doc. I e L), controfirmati anche dagli avallanti, tra i quali
da __________ a, la __________ ha trasmesso alla __________, quali garanzie, i
vaglia cambiari in oggetto, emessi in bianco di luogo d’emissione, data e
scadenza, autorizzandola a completarli con i requisiti mancanti e a presentarli
all’incasso qualora i crediti non fossero stati rimborsati. Da questi scritti
emerge pertanto che gli effetti cambiari in esame sono stati emessi dalla
__________ precedentemente al suo fallimento, per cui l’eccezione di mancanza
di capacità dell’emittente ad obbligarsi va respinta.
D’altro canto in casu
escusso é un avallante, la cui obbligazione, secondo l’art. 1022 cpv. 2 CO, è
valida anche se l’obbligazione garantita è nulla, per qualsiasi altra causa
che un vizio di forma. L’avallo esplica infatti i suoi effetti anche se è stato
sottoscritto per una persona, che non poteva assumersi un obbligo cambiario per
carenza di capacità di obbligarsi (cfr. OR-Netzle, art. 1022 n. 3).
d) Ex combinati art.
1044 cpv. 1, 2 e 4 CO e 1098 cpv. 1 CO, l'emittente, il girante e l’avallante
del vaglia cambiario rispondono in solido verso il portatore. Il portatore ha
diritto di agire contro queste persone individualmente o congiuntamente e non è
tenuto ad osservare l’ordine nel quale si sono obbligate. L’azione promossa
contro uno degli obbligati non impedisce di agire contro gli altri, anche se posteriori
a colui contro il quale si sia prima proceduto.
Il portatore non è nemmeno
legato alla scelta effettuata. Fintanto che non è soddisfatto, può agire contro
un altro obbligato, senza che con ciò un obbligato venga liberato (cfr. A. Meier-Hayoz/H.C.
von der Crone, op. cit., § 13 n. 25 p. 203).
La procedente poteva
pertanto agire contemporaneamente contro più persone obbligate in solido fino
all’estinzione dell’intera obbligazione.
e) Secondo i combinati art.
1003 CO e 1098 cpv. 1 CO, la girata deve essere scritta sul vaglia cambiario o
su un foglio ad essa attaccato (allungamento). Deve essere scritta dal girante.
La girata è valida ancorché il beneficiario non sia indicato o il girante abbia
apposto soltanto la firma (girata in bianco). In questo caso la girata per
essere valida deve essere scritta a tergo del vaglia cambiario o
sull’allungamento.
Ex art. 1004 cpv. 1 CO,
applicabile secondo l’art. 1098 cpv. 1 CO anche al vaglia cambiario, la girata
trasferisce tutti i diritti inerenti al titolo cambiario.
Secondo l’art. 1006 cpv. 1
CO il detentore del vaglia cambiario è considerato portatore legittimo se
giustifica il suo diritto con una serie continua di girate. Chi si legittima in
tal modo, vale fino a prova contraria, anche come legittimato materialmente,
come proprietario del titolo cambiario e pertanto come creditore del credito
cambiario (cfr. A. Meier-Hayoz/H.C. von der Crone, op. cit. § 11. n. 53 p.
181).
f) Dall’esame dei
vaglia cambiari doc. B e C si evince che questi sono stati validamente girati
in bianco dalla __________, nuova ragione sociale della __________ (cfr. doc.
F), essendo stati firmati a tergo senza l’indicazione del beneficiario.
Pertanto la __________, quale detentrice dei vaglia cambiari in seguito a
girate in bianco, vale come legittimata materialmente, come proprietaria dei
titoli cambiari e pertanto come creditrice dei crediti cambiari. Essa poteva
quindi validamente agire individualmente contro tutti gli obbligati fino a
estinzione dell’obbligazione.
I vaglia cambiari doc. C e
D costituiscono di conseguenza validi riconoscimenti di debito ex art. 82 LEF.
La sentenza pretorile va quindi confermata.
- L’appello 22 marzo
1996 di __________ va di conseguenza respinto.
Tassa di giustizia e
indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 387 cpv. 2 CPC,
82 LEF, 1003, 1006 cpv. 1, 1006 cpv. 1, 1022 e 1044 CO
pronuncia
-
L’appello 22 marzo
1996 di __________, è respinto.
-
La tassa di
giustizia di Fr. 600.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di
__________, che rifonderà a __________ Fr. 1’000.-- a titolo di indennità.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura
di Locarno-Città
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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