Appeals inadmissible in debt enforcement stay case

14.1996.28Übriges Gericht04.12.1996Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Ticino Court of Appeal in debt-enforcement matters joined two separate appeals against a Lugano pretore judgment on provisional release from objection. The 4 April 1996 appeal was rejected as inadmissible because the required advance on costs had been paid after the deadline. The 1 April 1996 appeal, which only challenged the refusal to stay the summary proceedings under cantonal procedural law, was also declared inadmissible: stays in enforcement are governed exhaustively by federal law, and refusal to stay a summary release proceeding is in principle not appealable. Costs were allocated to the respective losing appellants.

Omnilex-Regeste

Arts. 57–62 LEF, 82 and 84 LEF; Art. 107 CPC; appealability of a refusal to stay summary debt-enforcement proceedings. Stays in debt enforcement are governed exhaustively by federal law; cantonal provisions on discretionary stays apply only exceptionally and cannot undermine the federal principle of expedition. In summary release proceedings, any exception is narrowly confined to very short stays or clear abuse-of-right situations and falls within the judge’s discretion. A procedural order refusing a stay is, as a rule, not separately appealable; only manifest arbitrariness may be reviewed. Late payment of an ordered advance on costs renders the appeal inadmissible. Joinder of parallel appeals against the same judgment is admissible for reasons of procedural economy and does not merge their dispositive autonomy.

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.1996.28

Data decisione, Autorità: 04.12.1996, CEF

Incarto n. 14.96.00028

Lugano 4 dicembre 1996 /FC/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 6 febbraio 1996 da


patr. dallo studio legale __________

contro


patr. dallo Studio legale __________

per ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 30 gennaio / 1 febbraio 1996 dell’UE di Lugano;

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano ha così deciso il 26 marzo 1996:

  1. L'istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di Lugano è respinta in via provvisoria per Fr. 302'082.50 oltre interessi all'8% dal 1. gennaio 1996.

  2. TG in Fr. 200.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta che rifonderà all'istante Fr. 600.-- di indennità;

decisione dedotta in appello dalle parti con atti separati di data 1° aprile 1996 da __________ e 4 aprile 1996 da __________ con cui è stato chiesto sia giudicato:


I. L'appello è accolto. Di conseguenza la sentenza pretorile è così riformata:

  1. Va ordinata la sospensione ai sensi dell'art. 107 CPC della procedura sommaria avviata dalla __________ con istanza di rigetto provvisorio 6 febbraio 1996. La stessa verrà riattivata non appena sarà stata emanata in via definitiva la sentenza del Fürstliche Landgericht di Vaduz nell'ambito della procedura esecutiva contro la __________ (inc. 1C32/96).

  2. Non si prelevano né tasse né spese di giudizio.

II. Spese e indennità d'appello a carico dell'appellata;


  1. L'appello è accolto. Di conseguenza l'istanza di rigetto provvisorio __________ relativa all'esecuzione n. __________ dell'UE di Lugano è integralmente accolta.

  2. Protestate tasse, spese giudiziarie e ripetibili dei due gradi di giurisdizione, da accollare al convenuto;

richiamate le osservazioni 15 maggio 1996 di __________ postulanti:

I. in via principale

  1. L'appello è dichiarato irricevibile.

  2. Protestate tasse, spese e ripetibili di seconda istanza.

II. In via subordinata

  1. L'appello è integralmente respinto.

  2. Protestate tasse, spese e ripetibili di seconda istanza;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN DIRITTO

che i due atti d'appello sono diretti contro la stessa sentenza di primo grado che vede opposte le medesime parti in connessione con un rapporto giuridico comune;

che le due procedure possono quindi essere congiunte ex art. 320 CPC ed evase con una sola sentenza, atteso che il provvedimento di congiunzione - preso nell'ossequio del principio di economia processuale - ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio anche in grado d'appello: le cause congiunte conservano comunque la loro autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep 1989, p.334 e rif. ivi);

a) sull'appello 4 aprile 1996 di __________

che con ordinanza presidenziale (invito per anticipo) di data 9 aprile 1996 a __________ è stato fissato il termine del 29 aprile 1996 per il versamento di Fr. 300.-- a titolo di anticipo per tasse e spese, con la comminatoria dello stralcio dai ruoli ex art. 312 CPC e 12 LTG in caso di mancato o tardivo pagamento;

che la chiesta anticipazione è stata versata il 7 maggio 1996 e quindi tardivamente;

che ne consegue l'irricevibilità del gravame;

che la tassa di giustizia, ridotta, è a carico di __________;

che non si assegnano indennità, l'atto d'appello non essendo stato intimato alla controparte per osservazioni;

b) sull'appello 1° aprile 1996 di __________

che __________ ha dichiarato di "appellarsi contro i considerandi n. 2, 3 e 4 dell'impugnata sentenza";

che la sentenza citata non indica la numerazione dei considerandi e il dispositivo si limita ai n. da 1 a 3, con il n.3 riferito all'ovvia intimazione;

che l'intento dell'appellante emerge comunque con sufficiente chiarezza dal petitum con cui si chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso che "va ordinata la sospensione ai sensi dell'art. 107 CPC della procedura sommaria avviata dalla __________ con istanza di rigetto provvisorio 6 febbraio 1996. La stessa verrà riattivata non appena sarà stata emanata in via definitiva la sentenza del Fürstliche Landgericht di Vaduz nell'ambito della procedura esecutiva contro __________ (inc. 1C32/96)";

che __________ non ha impugnato il giudizio pretorile nella misura in cui è stata rigettata in via provvisoria per Fr. 302'082.50 oltre accessori l'opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell'UE di Lugano, limitandosi a censurare la mancata concessione della sospensione facoltativa del processo ex art. 107 CPC;

che il primo giudice si è espresso sulla domanda di sospensione del processo formulata all'udienza per il contraddittorio nel senso che:

  • "la sospensione facoltativa ex art. 107 CPC del processo esecutivo fino all'emanazione della decisione formale del Landgericht Vaduz in merito all'esecuzione quivi promossa dall'istante nei confronti del __________, non è ammissibile già per il motivo che il giudizio sotteso al rigetto di quell'opposizione non ha conseguenze sulla procedura ora in esame";

  • "d'altro canto, l'applicazione dell'art. 107 CPC alla procedura sommaria di rigetto dell'opposizione appare incompatibile avuto riguardo ai brevissimi termini stabiliti in via di norma d'ordine dagli art. 84 LEF e 387 cpv.6 CPC";

che __________ nelle osservazioni all'appello ha chiesto in via principale la declaratoria di irricevibilità del gravame, atteso che il giudizio sull'art. 107 CPC è "una ordinanza a norma degli art. 94 e 286 CPC e come tale inappellabile (art. 95 cpv.1 e 307 cpv.1 CPC)";

che le sospensioni nel diritto esecutivo federale sono disciplinate in termini esaustivi agli art. da 57 a 62 LEF;

che, per la forza derogatoria del diritto federale ex art. 2 disp.trans. Cost., l'art. 107 CPC - quale norma di diritto processuale cantonale - non è in linea di massima applicabile, ostandovi il principio di celerità che informa il diritto esecutivo, in particolare la procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti, specie in sede di rigetto dell'opposizione;

che sono ipotizzabili in via di eccezione al principio - per ragioni di mera opportunità e di economia processuale - sospensioni facoltative di brevissima durata, come pure casi particolari in cui l'opposizione alla sospensione fosse costitutiva di abuso di diritto (sul principio nel diritto esecutivo, cfr. Flavio Cometta, Il giudice del diritto esecutivo e il principio della buona fede, in: SJZ 1991 p.298 sub II e p.299 sub III.2.c);

che il principio di celerità nel diritto esecutivo è evidenziato in termini didascalici nell'art. 84 LEF ("il giudice pronuncia sul rigetto dell'opposizione entro cinque giorni dalla presentazione della relativa domanda") che anche nella nuova formulazione in vigore dal 1° gennaio 1997 non ha formato oggetto di estensioni esuberanti (art. 84 cpv.2 nLEF: "non appena ricevuta la domanda, [il giudice] dà all'escusso la possibilità di esprimersi verbalmente o per scritto, poi comunica la decisione entro cinque giorni");

che ogni eccezione al principio rientra nel potere discrezionale del giudice del rigetto e non è di massima suscettibile di impugnazione, riservati i casi di arbitrio manifesto;

che nel caso di specie il primo giudice si è correttamente determinato, non accedendo alla domanda di sospensione del processo sommario di rigetto per evidente mancanza di qualsivoglia presupposto;

che quand'anche si volesse applicare, come sostenuto da __________, il diritto processuale ticinese (art. 107 CPC), il giudizio di non sospensione - costituendo ordinanza disciplinante il procedimento (art. 94 cpv.1 CPC) - non sarebbe comunque impugnabile, ostandovi l'art. 95 cpv.1 CPC (cfr. Rep 1988 p.372-373 cons.3);

che l'appello di __________ è di conseguenza irricevibile;

che tassa di giustizia e spese seguono la soccombenza (art. 51, 54, 67 cpv.1 e 68 cpv.1 OTLEF);

richiamati gli art. 82 e 84 LEF; 2 disp.trans. Cost.; 312 CPC; 12 LTG

PRONUNCIA:

  1. Le procedure riferite agli appelli 1° aprile 1996 di __________, e 4 aprile 1996 di __________, sono dichiarate congiunte.

  2. L'appello 4 aprile 1996 di __________, è irricevibile per tardivo versamento dell'anticipazione delle spese.

2.1 La tassa di giustizia in Fr. 100.-- è a carico di __________.

  1. L'appello 1° aprile 1996 __________, è irricevibile.

3.1 La tassa di giustizia in Fr. 300.-- è a carico di __________ che rifonderà a __________ Fr. 1'000.-- di indennità.

  1. Intimazione: -__________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the two appeals should be joined

Extrahierter Entscheid

The two appeals were joined because they concerned the same first-instance judgment and related parties and legal relationship.

Extrahierte Begründung

Joinder was permissible under procedural economy; the joined cases retained their autonomy and could still be appealed separately.

Kernrechtsfrage

Whether the 4 April 1996 appeal was admissible after late payment of the advance on costs

Extrahierter Entscheid

The appeal was inadmissible because the required advance was paid after the deadline.

Extrahierte Begründung

The presiding order fixed a deadline with a threat of removal from the docket; payment on 7 May 1996 was late.

Kernrechtsfrage

Whether the 1 April 1996 appeal against refusal to stay the summary release proceedings was admissible

Extrahierter Entscheid

The appeal was inadmissible.

Extrahierte Begründung

Stay rules in enforcement are exhaustively governed by federal law; cantonal stay under Art. 107 CPC is generally incompatible with the speed principle in debt enforcement and, in any event, refusal to stay in this context is a procedural order not subject to appeal absent manifest arbitrariness.

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