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Numero d'incarto:
14.1996.45
Data decisione, Autorità:
08.01.1997, CEF
Incarto n.
14.96.00045
Lugano
8 gennaio 1997/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 5 marzo 1996
da
rappr.
dal __________
contro
tendente ad ottenere il
rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 19/24
febbraio 1996 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la
Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, con
sentenza 3/6 maggio 1996 ha così pronunciato:
“1. L’istanza è accolta nel senso dei considerandi e, di conseguenza, l’opposizione
interposta al summenzionato precetto esecutivo è rigettata in via provvisoria
per Fr. 120’680.-- ed interessi all’8.5% dal 13 febbraio 1996 su Fr.
120’064.65.
- La tassa di
giustizia in Fr. 200.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico
della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 600.-- a
titolo di indennità.”
Sentenza tempestivamente
dedotta in appello dall’escusso che ha postulato la reiezione dell’istanza,
protestate spese e ripetibili;
con osservazioni 20 giugno
1996 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto
A. Con PE n. __________
del 19/24 febbraio 1996 dell’UE di Lugano, __________ ha escusso __________ per
Fr. 120’680.-- oltre interessi al 9.5% dal 13 febbraio 1996, indicando quale
titolo di credito: “Garanzia no __________ del 30.8.1991. Contratto di credito
del 3.9.1991. Lettera del 15.1.1996 dell’avv. __________ Nostro sollecito del
6.2.1996”.
Interposta tempestiva
opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio
alla Pretore.
B. La procedente fonda
la sua pretesa sulla garanzia bancaria n. __________emessa il 30 agosto 1991
per Fr. 125’000.-- (doc. B) a favore della __________ con apposta in calce la
seguente autorizzazione sottoscritta dall’escusso:
“Dò l’ordine __________ a, di rilasciare la garanzia
succitata sotto la mia intera responsabilità. __________ è autorizzata ad
effettuare, a debito del mio conto, qualsiasi pagamento in virtù di questo
impegno, a prima richiesta della beneficiaria e senza far valere eccezioni o
obiezioni risultanti dal contratto tra me e la beneficiaria.”
L’__________ ha inoltre
prodotto lo scritto 15 gennaio 1996 inviatole dall’__________ (doc. C), il lodo
arbitrale 14 dicembre 1995 dell’arbitro unico __________ (doc. D), dal cui
dispositivo n. 2 risulta che Fr. 120’064.65 sono “dovuti dal signor __________
facendo capo alla citata garanzia bancaria ; la ditta __________
provvederà al relativo incasso”. Agli atti risultano poi lo scritto 15 gennaio
1996 dell’ (doc. E) alla Pretura di Locarno Città, con la richiesta di
consegnare la garanzia bancaria, l’ordine di bonifico dell’_________ (doc. F)
per Fr. 120’064.65 dal conto intestato all’escusso al beneficiario ,
con l’indicazione “a completo scarico nostra garanzia no. __________ di Sfr.
125’000.--”, la lettera 6 febbraio 1996 __________ (doc. G) all’, con
la conferma di ricezione della somma di cui all’ordine di bonifico doc. F ed in
calce la conferma dell’avvenuta ricezione della garanzia, così come la diffida
di pagamento 6 febbraio 1996 (doc. H) dell’__________ all’escusso con allegato
l’estratto conto per il 13 febbraio 1996 (doc. I).
C. All’udienza di
contraddittorio l’escusso non è comparso.
D. Con sentenza 3/6
maggio 1996 la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 5, ha accolto l’istanza argomentando che l’insieme della documentazione
prodotta costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF. Gli
interessi sono stati concessi solo al tasso dell’8.5%, come calcolato con
l’estratto conto doc. I.
E. Contro la sentenza
pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso argomentando che i doc. C-I
non sono da lui né redatti, né sottoscritti. Nemmeno il doc. B può costituire
riconoscimento di debito, ritenuto che egli ha conferito alla procedente la
facoltà di addebitare al suo conto il pagamento che essa avrebbe effettuato in
virtù della garanzia. Ciò non corrisponde tuttavia ad un riconoscimento di
debito.
F. Con osservazioni 20
giugno 1996 la parte appellata si è opposta al gravame con argomentazioni di
cui, se del caso, si dirà in seguito.
Considerato
in diritto
a) La nozione di
riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv.
1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile.
Il riconoscimento di
debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da
essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di
denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi
stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale
dipendente dalla volontà delle parti (Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio
dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con
riferimenti).
b) Il giudice del
rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di
appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di
debito (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331)
c) Ex art. 321 cpv. 1
lett. b CPC in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti,
prove ed eccezioni.
Le allegazioni
dell’escusso, presentate la prima volta in sede di appello, vanno quindi
respinte, poiché proceduralmente irrite.
d) Dall’esame della
garanzia bancaria no. __________ (doc. B), con la quale l’__________ si è
impegnata a pagare alla ditta __________ a prima richiesta l’importo di Fr.
125’000.--, comprensivo di capitale, interessi e spese, si evince che l’escusso
ha sottoscritto l’autorizzazione alla banca ad effettuare il pagamento a debito
del proprio conto. Dalla documentazione agli atti doc. C, D, E e F risulta che
la procedente ha effettuato il pagamento, addebitando, secondo la citata
autorizzazione, la somma versata sul conto di . Questi, avendo
riconosciuto l’addebitamento, è divenuto pertanto debitore nei confronti dell’__________
Come si evince dai doc. F e H, in data 5 febbraio 1996, giorno dell’avvenuto
pagamento della garanzia da parte della banca, il debito ammontava a Fr.
120’064.30. Il 6 febbraio 1996 l’__________ ha messo in mora l’appellante
chiedendogli il pagamento entro il 13 febbraio 1996 di Fr. 120’680 interessi,
commissioni, bollo cantonale e spese di chiusura compresi. Questo importo è
coperto dalla garanzia limitatamente a Fr. 120.064.30 valuta 5 febbraio 1996,
per la quale la banca ha emesso la garanzia bancaria e di cui l’escusso ha
riconosciuto l’addebito sul suo conto. Come ritenuto in prima sede i citati
documenti costituiscono pertanto valido titolo di rigetto provvisorio
dell’opposizione non però per l’importo di Fr. 120’680.-- ma solo per Fr.
120'064.30 atteso che il rapporto giuridico __________ dopo il versamento di
Fr. 120'064.30 valuta 5.2.1996 non è più retto dalla garanzia, ma da altro
negozio non portato a conoscenza del giudice del rigetto. Gli interessi di mora
possono essere concessi solo al tasso legale del 5% (art. 104 cpv. 1 CO)a
partire dal 5 febbraio 1996, non trovandosi agli atti alcun riconoscimento di
debito per un tasso maggiore.
- L’appello 13 maggio
1996 di __________ va quindi parzialmente accolto.
La tassa di giustizia e
l’indennità seguono la pressoché totale soccombenza dell’escusso (art. 51, 54,
67 e 68 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia
I. L’appello 13 maggio
1996 di __________, è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza
3/6 maggio 1996 della Segretaria assessore della Pretura del Distretto di
Lugano, Sezione 5, è così riformata:
“1. L’istanza 5 marzo 1996 __________, è
parzialmente accolta.
Di
conseguenza l’opposizione interposta al PE n. __________ del 19/24 febbraio
1996 dell’UE di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a Fr.
120’064.30 oltre interessi al 5% dal 5 febbraio 1996.
- La
tassa di giustizia di Fr. 200.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a
carico di _, con l’obbligo di rifondere all’ Fr. 600.-- a
titolo di indennità.”
II. La tassa di
giustizia del presente giudizio di Fr. 300.--, già anticipata dall’appellante,
è posta a carico di __________, che rifonderà __________ Fr. 600.-- a titolo di
indennità.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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