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Numero d'incarto:
14.1996.62
Data decisione, Autorità:
30.10.1996, CEF
Incarto n.
14.96.00062
Lugano
30 settembre 1996
/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 23 aprile
1996 da
patr. da: avv. __________
contro
tendente ad ottenere il rigetto .provvisorio dell‘opposizione interposta al PE n.
__________ del 26/28 febbraio 1996 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della
Pretura di Lugano, Sezione 5, con sentenza 2/4 luglio 1996 ha così pronunciato:
“1. L’istanza é parzialmente accolta nel senso dei considerandi
e, di conseguenza, l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo
é rigettata in via provvisoria per Fr. 20’040.-- oltre interessi al 5% dal 1.
settembre 1995.
- La tassa di giustizia in Fr. 150.--, da anticipare
dalla parte istante, é posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di
rifondere alla controparte Fr. 350.-- a titolo di ripetibili.”
Sentenza
dedotta in appello dall’escussa con atto 17 luglio 1996;
ritenuto
in fatto e considerando in diritto
-
che
con sentenza 2/4 luglio 1996 la Segretaria assessore della Pretura di Lugano,
Sezione 5, ha parzialmente accolto l’istanza di rigetto provvisorio
dell’opposizione presentata dalla __________;
-
che
con atto 17 luglio 1996 __________ si é aggravata contro il pronunciato
pretorile, chiedendo di potere esporre il suo ricorso a voce, poiché alcune
cose scritte non corrisponderebbero al vero ed in Pretura avrebbe chiesto di
potere visionare quanto era stato verbalizzato, ricevendo tuttavia una risposta
negativa;
-
che
l’appellante ha inoltre chiesto di poter produrre per conoscenza di questa
Camera eventuali documenti scritti;
-
che
forma e contenuto dell’appello sono disciplinati all’art. 309 CPC che al cpv. 2
elenca, tra l’altro, sub:
e) le
domande d’appello;
f) i
motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda l’appello;
-
che
l’atto di appello manca manifestamente e irrimediabilmente delle formalità di
cui all’art. 309 cpv. 2 lett. e) e f) CPC;
-
che
per l’art. 309 cpv. 5 CPC la mancanza delle pregresse formalità trae seco la
declaratoria di nullità dell’appello;
-
che
l’appellazione si riduce alla semplice comunicazione di impugnazione, tanto
irrituale quanto inconcludente;
-
che
ne consegue per espressa disposizione di legge, la nullità dell’atto (cfr. CEF
4 luglio 1989 in re V.R. c. H.S., 14 novembre 1988 in re U. c. S.M., 19 maggio
1980 in Rep 1981 p. 411 e 17 marzo 1977 in Rep 1978 p. 369; II CC 3 ottobre
1988 in re A. c. B., 15 aprile 1988 in re C. & G. c. L., 26 agosto 1982 in
Rep 1984 p. 167; I CC 12 gennaio 1984 in Rep 1985 p. 93);
-
che
inoltre ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello é esclusa la facoltà
di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni;
-
che
l’esito dell’appello permette di prescindere dalla notifica dell’atto di
appello alla controparte per le osservazioni (cfr. art. 313 bis CPC,
applicabile anche alla CEF);
per i
quali motivi,
richiamati
i disposti citati, in particolare l’art. 309 CPC
pronuncia
-
L’appello
17 luglio 1996 di __________, è dichiarato nullo.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 225.-- è a carico di __________.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, Sezione 5
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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