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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.1997.00133
Data decisione, Autorità:
22.05.1998, CEF
Incarto n.
14.97.00133
Lugano
22 maggio 1998
MR/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 7 ottobre
1997 da
contro
tendente
ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE
n.__________ del 30 settembre 1997dell’Ufficio esecuzione e fallimenti del
Distretto __________,
sulla
quale istanza il Pretore della Giurisdizione __________ con decisione 10
dicembre 1997 si è così pronunciato:
“1. L’istanza
è accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo
n.__________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti, __________, è respinta in
via definitiva per fr. 38’488.50 oltre interessi al 5% dal 5.12.1995, fr.
3’450.-- di tasse, spese e ripetibili e fr. 100.-- di spese esecutive.
-
Le spese e la tassa di giustizia per
comlessivi fr. 280.--, da anticipare dalla parte istante, sono a carico della
parte convenuta, la quale rifinderà a controparte fr. 400.-- di indennità.
-
omissis”
Decisione
tempestivamente dedotta in appello da __________ che con atto 11/18 dicembre
1997 ne ha postulato l’annullamento;
Viste le
osservazioni 19 dicembre 1997 della parte appellata che si è opposta al
gravame, protestate spese e ripetibili;
letti ed esaminati
gli atti e i documenti di causa;
considerato in
fatto e in diritto
che
con PE n. __________ del 30 settembre 1997dell’UEF di __________ ha escusso
__________ per l’incasso degli importi di fr. 38’488.50 oltre interessi al 5%
dal 5 dicembre 1995 e di fr. 3’450.-, indicando quale titoli di credito ”Sentenza
30.06.1997 del Pretore __________ __________ ” rispettivamente “Tasse, spese e
ripetibili”;
che
l’escusso ha interposto tempestiva opposizione;
che
con istanza 7 ottobre 1997 la procedente ne ha richiesto il rigetto definitivo
al Pretore;
che
ricevuta l’istanza di rigetto, il Pretore, con ordinanza 8 ottobre 1997, ha
citato le parti all’udienza di contraddittorio fissata per il 5 novembre 1997
alle ore 10.30;
che
con scritto 24 ottobre 1997, corredato di certificato medico, __________ ha
chiesto il rinvio dell’udienza “ad una data che potrebbe essere eventualmente
stabilita durante la prima quindicina di dicembre”, giustificando la propria
domanda con la necessità di recarsi in clinica per sottoporsi, il 3 novembre
1997, “ad un’operazione che richiederà una degenza di circa 3 settimane con
successiva riabilitazione motoria per un periodo che verrà definito in
seguito”;
che
ordinanza 27 ottobre 1997 il Pretore, in accoglimento della domanda
dell’escusso, ha rinviato l’udienza di contraddittorio al 10 dicembre 1997,
alle ore 15.00;
che
con scritto 5 dicembre 1997 __________ ha chiesto nuovamente il rinvio
dell’udienza “da fissare possibilmente dopo la metà del mese di gennaio 1998”,
osservando che “l’intervento subito è andato molto più alla lunga di quanto
previsto” e di essere “impossibilitato per il momento ad ogni attività motoria
che non sia il solo spostamento di alcuni passi con le stampelle”;
che
con ordinanza 9 dicembre 1997 il Pretore ha respinto la domanda di rinvio 5
dicembre 1997, ritenendola non convenientemente giustficata mediante
certificato medico e comunque tardiva e incompatibile con il principio di
celerità della procedura di rigetto;
che
il 10 dicembre 1997 alle ore 15.00 ha avuto luogo l’udienza di contraddittorio,
alla quale nessuna delle parti è comparsa;
che
con decisione 10 dicembre 1997 il Pretore ha accolto l’istanza 7 ottobre 1997
della creditrice, rigettando in via definitiva l’opposizione interposta
dall’escusso al PE n. __________ dell’UEF __________ per l’importo di fr.
38’488.50 oltre interessi al 5% dal 5 dicembre 1995, fr. 3’450.-- di tasse
spese e ripetibili e fr. 100.-- di spese esecutive;
che
con scritto 11 dicembre 1997 all’indirizzo della Pretura e corredato di
certificato medico 4 dicembre 1997, __________, facendo riferimento
all’ordinanza 10 dicembre 1997 di non ammissione della domanda di rinvio, ha
postulato l’annullamento dell’udienza 10 dicembre 1997, asserendo in sostanza:
-
che
l’ordinanza di conferma sarebbe “__________ il giorno 10.12.1997 alle ore
15’30, quindi mezz’ora dopo l’inizio dell’udienza e forse anche ad udienza
terminata”;
-
che
la prima richiesta di rinvio “era stata prevista con troppo ottimismo, ossia
per una durata di ospedalizzazione di circa 15 giorni”;
-
che
la seconda richiesta di rinvio formulata il 5 dicembre 1997 (“non appena uscito
dalla clinica”) “avrebbe dovuto essere accettata anche senza certificato, in
quanto si sa che un intervento di protesi totale all’anca può rendere una
persona invalida anche per la durata di 2-3 mesi”;
-
che
la stessa richiesta 5 dicembre 1997, giunta alla Pretura il giorno successivo
per un’udienza fissata il 10 dicembre 1997 non sarebbe tardiva;
che
con scritto 18 dicembre 1997, sempre all’indirizzo della __________, con
riferimento in particolare allo scritto 11 dicembre 1997 nonché alla sentenza
10 dicembre 1997 (“scaturita da una udienza che sembra ombra di dubbio avrebbe
dovuto essere annullata in attesa del mio ristabilimento”) ha confermato la
richiesta di annullamento dell’udienza 10 dicembre 1997 nonché postulato
l’annullamento della sentenza di rigetto, asserendo che la sua presenza
all’udienza di contraddittorio sarebbe stata necessaria “avendo motivi più che
validi e documentati, affinché l’opposizione al precetto esecutivo fosse
mantenuta”;
che
con osservazioni 19 dicembre 1997 __________ si oppone all’accoglimento del
gravame;
che
la procedura sommaria di rigetto dell’opposizione ex art. 82 __________ è retta
dagli art. 20 ss. __________ (Legge cantonale di applicazione della legge
federale sulla esecuzione e sul fallimento, del 12 marzo 1997 in: RL 3.5.1.1),
atteso che nei casi non previsti da quella legge e in assenza di norma
specifica, valgono le disposizioni del Codice di procedura civile (CPC, cfr. art.
25 __________);
che
sulla possibilità di chiedere un rinvio (sia una prima che una seconda volta)
dell’udienza di contraddittorio sull’istanza di rigetto la LALEF è silente;
che
il __________ dal canto suo prevede all’art. 136 che la parte o il suo
patrocinatore può chiedere tempestivamente il rinvio dell’udienza se impedita
per motivi gravi, in particolare - per quanto qui di rilievo - per malattia o
per infortunio (cpv. 1) e che il giudice respinge l’istanza di rinvio se la
ritiene non giustificata, intempestiva o incompatibile con le necessità del
proseguimento del processo (cpv. 2);
che
tuttavia la __________ stabilisce in particolare che il giudice cita le parti a
comparire entro breve termine (art. 20 cpv. 1), che se una parte non compare,
decide in base agli atti e sentita l’altra parte, se comparsa (art. 20 cpv. 4),
e che pronuncia, se possibile, seduta stante, e in ogni caso entro i termini
prescritti dalla __________, rifiutando qualunque operazione che non sia
compatibile con le esigenze di una procedura sommaria (art. 20 cpv. 6);
che
una domanda presentata dopo aver già ottenuto un rinvio dell’udienza
relativamente lungo (dal 5 novembre al 10 dicembre 1997), e intesa a
posticipare nuovamente il contraddittorio di 4-5 settimane è all’evidenza
incompatibile con il principio di celerità che caratterizza la procedura
sommaria di rigetto dell’oppo-sizione;
che
già per questo motivo il rinvio dell’udienza fissata per il 10 dicembre 1997
non poteva essere ammesso, e ciò a prescindere dalla carenza formale della
domanda, non corredata dal necessario certificato medico;
che
del resto neppure il certificato 4 dicembre 1997, con cui si attesta
genericamente che l’escusso “è inabile al lavoro al 100% dal 1.11.97 fino nuovo
avviso, per postumi di operazione di protesi totale anca destra” presentato
soltanto con lo scritto 11 dicembre 1997 - se fosse stato a conoscenza del
giudice avrebbe potuto portare a diversa conclusione;
che
inoltre l’escusso, presentando un’istanza di (secondo) rinvio a così breve
termine (l’istanza 5 dicembre 1997 è stata ricevuta soltanto lunedì 8 dicembre
1997, appena due giorni prima dell’udienza) non poteva confidare tout court
in un suo accoglimento, bensì doveva farsi parte diligente e - non giungendo in
tempo utile una risposta - preoccuparsi dell’esito dell’istanza;
che
in tali circostanze era dovere dell’escusso organizzarsi convenientemente,
designando in particolare un rappresentante che presenziasse in sua vece e per
suo conto all’udienza, nell’evenienza - verificatasi - in cui il rinvio non
fosse stato concesso;
che
l’appello 11/18 dicembre 1997 __________ va quindi respinto;
che
la tassa di giustizia e l’indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61
cpv.1, 62 cpv.1 OTLEF).
pronuncia:
-
L’
appello 11/18 dicembre 1997 __________,è respinto.
-
La
tassa di giustizia di fr. 100.-- del presente giudizio è a carico
dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 100.-- a titolo di
indennità d’appello.
-
Intimazione
a: __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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