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Numero d'incarto:
14.1997.138
Data decisione, Autorità:
09.04.1998, CEF
Incarto n.
14.97.00138
Lugano
9 aprile 1998/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur
Martinelli
statuendo
sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 17 ottobre 1997
presentata da
tutti
patr. da. __________
contro
sulla quale istanza la
Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 12 dicembre 1997 ha cosî
deciso:
“1. È pronunciato il
fallimento di __________, a far tempo da
Venerdì 12 dicembre 1997 alle
ore 14.00.
2./3./4. omissis”
Sentenza
tempestivamente dedotta in appello il 23 dicembre 1997 da __________ che ne postula
l’annullamento;
richiamato il decreto
presidenziale 30 dicembre 1997 che ha accordato all’appello effetto sospensivo
parziale;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 17
ottobre 1997 la ____________________, __________ e __________ hanno chiesto il
fallimento di __________ per Fr. 7’560.20 oltre accessori e dedotti eventuali
acconti.
B. All’udienza
di contraddittorio dell’19 novembre 1997 l’escusso non è comparso.
C. L’appellante
adduce di avere saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento,
producendo una ricevuta datata 11 dicembre 1997 della __________ in cui viene
confermato il pagamento di Fr. 6’700.-- a saldo dell’esecuzione in oggetto
oltre spese e interessi. (doc. A).
Considerato
in diritto: 1. Giusta l'art. 172 n.
3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con
documenti che il debito, compreso gli interessi e le spese, è stato estinto.
Per
l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
- L’appellante
adduce per la prima volta in sede d’appello, di aver saldato il suo debito
prima della declaratoria di fallimento. A
sostegno del suo
assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C.
Questo documento costituisce prova sufficiente dell’avvenuto pagamento ante
declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1
LEF.
- La
tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, siccome non comparso
avanti al primo giudice, in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).
Non
si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le
spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 171,
172 e 174 LEF
pronuncia: I. L’appello 23 dicembre
1997 di __________, è accolto e di conseguenza il giudizio di prima sede è così
riformato:
“1. La dichiarazione di fallimento 12 dicembre 1997
pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. FA.97.00991,
nei confronti di __________, è annullata.
-
La tassa di giustizia di prima
sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di __________.
-
Le spese dell’Ufficio dei
fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della
__________.”
II. La
tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata
dall’appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione:
– __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente: La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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