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Numero d'incarto:
14.1997.139
Data decisione, Autorità:
27.02.1998, CEF
Incarto n.
14.97.00139
Lugano
27 febbraio 1998
B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 7 novembre 1997 presentata da
contro
pat
dall'avv. __________
sulla
quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha così
pronunciato:
“1. È
pronunciato il fallimento di __________, a far tempo da Mercoledì 17 dicembre
1998, alle ore 14.00.
2./3./4.
omissis”
Sentenza
tempestivamente dedotta in appello il 23 dicembre 1997 da __________ che ne
postula l’annullamento;
richiamato
il decreto presidenziale 30 dicembre 1997 che ha accordato all’appello effetto
sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 7
novembre 1997 la __________ ha chiesto il fallimento di __________ per Fr.
8’794.-- oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza
di contraddittorio del 10 dicembre 1997 l’escusso non è comparso.
C. L’appellante
adduce di avere saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento,
producendo una ricevuta datata 16 dicembre 1997 sottoscritta dalla creditrice
a conferma dell’avvenuto pagamento di Fr. 9’600.-- a saldo dell’esecuzione in
oggetto e delle spese giudiziarie (doc. B).
D. La
creditrice non ha formulato osservazioni.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l'art. 172 n.
3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con
documenti che il debito, compreso gli interessi e le spese, è stato estinto.
Per
l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
-
L’appellante
adduce per la prima volta in sede d’appello, di aver saldato il suo debito
prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio
ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C. Questo documento
costituisce prova sufficiente dell’avvenuto pagamento ante declaratoria di
decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
-
La
tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, non essendo comparso
avanti al primo giudice, in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).
Non
si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le
spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 171,
172 e 174 LEF
pronuncia: I. L’appello
23 dicembre 1997 di __________, è accolto e di conseguenza il giudizio di prima
sede è così riformato:
“1. La
dichiarazione di fallimento 17 dicembre 1997 pronunciata dalla Pretore del
Distretto d Lugano, Sezione 5, inc. FA.97.01064, nei confronti di __________, è
annullata.
-
La
tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è
posta a carico di __________.
-
Le
spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono
poste a carico di __________.”
II. La
tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata
dall’appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
Presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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