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Numero d'incarto:
14.1997.7
Data decisione, Autorità:
02.02.1998, CEF
Incarto n.
14.97.00007
Lugano
2 febbraio 1998 /FA/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 18 ottobre
1996 da
patr.
dall'avv. __________
contro
patr.
dallo studio legale __________
tendente
ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 13/26 agosto 1996 dell’UE di Lugano;
sulla
quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Lugano con sentenza
16/17 gennaio 1997 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta nel senso dei considerandi e di
conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è
respinta in via definitiva per fr. 171'442.85 oltre interessi al 12.50% dal
3.6.1996 su fr. 144'937.20.
- La tassa di giustizia in fr. 300, da anticipare
dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l'obbligo di
rifondere alla controparte fr. 1'400.-- a titolo di indennità.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 30 gennaio 1997
ha postulato la reiezione dell'istanza, protestate spese e ripetibili;
con
osservazioni 28 febbraio 1997 la parte appellata si è opposta al gravame, con
protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto:
A. Con
PE n. __________ del 13/26 agosto 1996 dell'UE di Lugano __________ ha escusso
__________ per l'incasso di fr. 146'034.-- oltre interessi al 12,5% dal 3
giugno 1996 e fr. 26'707.05, indicando quale titolo di credito "sentenza
23 marzo 1995 Tribunale de Grande instance di Parigi (capitale pari a FF
721'257.-- al cambio 0.2395)". L'escussa ha interposto tempestiva
opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Pretore.
B. La
procedente fonda la sua pretesa sulla citata sentenza (doc. A), che condanna
l'escussa, solidalmente con __________, al pagamento all'escutente di FF
609'748.52 oltre interessi al 12,50% dal 17 dicembre 1994. Ha pure prodotto il
procès verbal de signification 27 aprile 1995 (doc. B), dal quale
risulterebbe l'avvenuta notifica a __________, e la certificazione del
cancelliere in capo della Corte d'appello di Parigi che contro la sentenza non
è stato fatto appello (doc. D).
C. All'udienza
di contraddittorio l'escussa ha eccepito la mancata conformità della procedura
iniziata da __________ ai dettami della Convenzione di Lugano (in seguito CL).
Ha poi fatto valere la riserva sollevata dalla Svizzera e fissata nell'art.
Ibis del Protocollo n. 1 CL, i cui presupposti in casu sarebbero dati. La
notifica della sentenza poi sarebbe avvenuta in maniera irrituale con
riferimento all'art. IV del citato Protocollo e alla Convenzione dell'Aja del
15.10.1965 relativa alla notificazione ed alla comunicazione all'estero degli
atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale. __________
ha poi chiesto in via abbondanziale al giudice di verificare la conformità
della sentenza prodotta ai disposta di cui agli art. 46 ss. CL. Da ultimo ha
contestato il tasso di cambio FF/CHF che non sarebbe stato provato visto che i
doc. prodotti in udienza da controparte sarebbero tardivi.
L'escutente
ha contestato l'irregolarità della procedura adottata, l'art. Ibis del
Protocollo n. 1 CL non sarebbe applicabile venendo a mancare il requisito della
competenza del giudice fondata unicamente sull'art. 5 punto 1 CL (cifra 1 lett.
a). Siccome la sentenza poteva essere notificata in Francia non entrerebbero in
considerazione convenzioni internazionali relative alla notificazione degli
atti.
D. Con
sentenza 16 gennaio 1997 il Segretario assessore della Pretura di Lugano ha
accolto l'istanza argomentando che il creditore può scegliere se richiedere la
dichiarazione di esecutività di una sentenza sottoposta alla CL nella procedura
di cui agli art. 31 ss. CL oppure, come in precedenza, in via preliminare
tramite istanza di rigetto definitivo dell'opposizione. Siccome la convenuta si
è costituita in giudizio davanti al Tribunale de grande instance essa ha
rinunciato al foro del domicilio non potendo più avvalersene in questa sede;
__________ si è inoltre sottomessa all'ordinamento francese, non vi è quindi
spazio per l'applicazione della Convenzione dell'Aja. Una copia della sentenza
è poi stata regolarmente inviata all'avvocato dell'escussa. La sentenza
prodotta adempie tutti i requisiti di cui agli art. 46 ss. CL. Il tasso di cambio,
da ultimo, è stato tempestivamente provato, rispetto a quanto indicato nel PE
deve essere leggermente corretto verso il basso.
E. Contro
la sentenza del giudice di prime cure si è tempestivamente aggravata l'escussa
che ha in sostanza ribadito la propria posizione, lasciando cadere l'eccezione
relativa al tasso di cambio. La riserva della Svizzera fondata sull'art. 59 Cost.
costituirebbe un motivo per rifiutare il riconoscimento di una sentenza
straniera e non avrebbe nulla a che vedere con la competenza del giudice che
l'ha emanata.
F. Con
osservazioni 28 febbraio 1997 l'appellata ha fatto rilevare come l'escussa, cui
incombe il relativo onere, non abbia provato l'esistenza del requisito di cui all'art.
Ibis cifra 1 lett. a del Protocollo. Per il resto si è riconfermata nelle
precedenti argomentazioni.
Considerato
in diritto
-
L'entrata
in vigore della CL con la relativa procedura di exequatur e la modifica
degli art. 511 ss. CPC non impediscono al creditore di una pretesa stabilita in
una sentenza sottoposta alla CL di procedere secondo l'art. 512 CPC. In
sostanza infatti nulla è cambiato quando il creditore non voglia godere dei
vantaggi che la CL gli offre, ad esempio del cosiddetto effetto sorpresa che
gli consente di iniziare la procedura senza l'emissione di un precetto
esecutivo e pertanto senza che il debitore sia previamente avvertito: in
siffatta evenienza il giudice del rigetto si limita all'esame preliminare del
riconoscimento della sentenza estera - secondo il diritto al riconoscimento
materiale previsto dalla CL - nella procedura abituale di rigetto definitivo
dell'opposizione (cfr. CEF 4 maggio 1995 in re BS c. AA con rif. in: BlSchK
1997 p. 62 ss., Yves Donzallaz, La Convention de Lugano, vol. II, Berna 1997,
n. 1923 ss. e dottrina citata ai n. 2068 e 2070).
-
Il
Segretario assessore si è pertanto correttamente determinato, interpretando per
il giusto verso l'art. 512 CPC nel senso che si ricorre alla laboriosa
procedura prevista ex art. 513b e 513c CPC solo quando sia espressamente
richiesto dal creditore.
-
Secondo
l'art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una sentenza esecutiva, il
creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Ex art.
81 cpv. 3 LEF se la sentenza è stata pronunciata in uno Stato estero con il
quale esiste un trattato per la reciproca esecuzione delle sentenze, l'escusso
può avvalersi delle eccezioni previste dal trattato.
-
A
norma dell'art. Ibis Protocollo n.1 della CL la Svizzera può negare la
dichiarazione di esecutività ad una decisione resa in uno Stato contraente se,
cumulativamente, la competenza del giudice si fonda unicamente sull'art. 5 CL
(lett. a), al momento dell'introduzione dell'azione il convenuto era
domiciliato in Svizzera (lett. b) e il convenuto si oppone alla richiesta di
esecuzione senza aver in precedenza rinunciato a far valere la riserva (lett.
c).
-
L'entrata
in materia senza riserve nel merito presso il giudice estero, prevista dall'art.
18 CL, ha per conseguenza che il convenuto domiciliato in Svizzera non potrà
più prevalersi della riserva di cui all'art. Ibis del Protocollo n. 1, tale
comportamento è assimilato ad una rinuncia (cfr. Messaggio 21 febbraio 1990
sulla CL, § 223.33, pag. 29; Donzallaz, op. cit., vol. II, n. 3273 e nota 968).
-
In
concreto l'appellante è entrata nel merito della questione, dal tenore della
sentenza francese (doc. A) risulta che non ha sollevato alcunché circa la
competenza del giudice adito o la riserva dell'art. Ibis, fatto rimasto incontestato
in questa sede.
ha quindi rinunciato ad avvalersi della riserva. Venendo a mancare il requisito
indicato nella lett. c l'art. Ibis Protocollo n. 1 non può trovare applicazione
nel caso di specie. A titolo abbondanziale si rileva comunque che la competenza
del giudice francese non si fonda esclusivamente sull'art. 5 punto 1 CL: a
seguito della regolare comparsa dei convenuti egli è divenuto competente ex art.
18 CL.
-
Per
l'art. 47 cifra 1 CL "la parte che chiede l'esecuzione deve, inoltre,
produrre qualsiasi documento atto a comprovare che, secondo la legge dello
Stato di origine, la decisione è esecutiva ed è stata notificata". A norma
degli art. 654 e 655 del Nouveau code de procédure civile francese un
atto giudiziario deve essere notificato personalmente all'interessato, se ciò
non è possibile è permesso effettuare la consegna al custode dell'immobile nel
quale il destinatario ha il proprio domicilio o, se questo è sconosciuto, ha la
propria residenza. Se la notifica è stata fatta tramite ufficiale giudiziario,
l'attestazione scritta di quest'ultimo deve essere considerata sufficiente
quale mezzo di prova (cfr. Yves Donzallaz, op. cit., vol. II, n. 3757 e 3759).
-
ha portato la prova dell'avvenuta notifica della sentenza 23 marzo 1995 alla
qui appellante e della sua conformità alla normativa francese (cfr. doc. B e
C). Il fatto che l'intimazione sia avvenuta presso quello che, sulla base della
dichiarazione del Comune di __________ (doc. 1), non era il domicilio di
__________ non ne inficia la validità. L'appellante è entrata nel merito della
lite senza mai eccepire l'esistenza del domicilio svizzero che era quindi
sconosciuto all'autorità francese. Dallo scritto che accompagnava la sentenza
notificata (doc. B, ultimo foglio) risulta poi che quest'ultima già era stata
recapitata all'avvocato dei convenuti.
Inapplicabile
alla fattispecie in esame la Convenzione relativa alla notificazione e alla
comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia
civile e commerciale (Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965), che prescrive
all'art. 1 cpv. 1 che "la presente Convenzione è applicabile, in
materia civile e commerciale, in tutti i casi in cui un atto giudiziario o extragiudiziario
debba essere trasmesso all'estero per esservi notificato o comunicato",
l'atto francese è stato intimato - regolarmente - nel territorio nazionale.
Per
il resto non ricorre nessuno dei casi di cui agli art. 27 e 28 CL. Nulla osta
quindi alla dichiarazione, incidentale, di esecutività ed al successivo rigetto
definitivo dell'opposizione pronunciato dal Segretario assessore.
- L’appello
30 gennaio 1997 di __________ va di conseguenza respinto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 2 OTLEF).
Per i quali
motivi,
richiamati
gli art. 80 e 81 LEF, 511 ss. CPC, 5, 18, 27, 28 e 46 ss. CL, Ibis Protocollo
n. 1 CL
pronuncia
-
L’appello
30 gennaio 1997 di __________, è respinto.
-
La
tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 450.--, già anticipata
dall’appellante, è posta a carico di __________, che rifonderà a __________ Fr.
1'000.-- a titolo di indennità.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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