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Numero d'incarto:
14.1997.99
Data decisione, Autorità:
17.10.1997, CEF
Incarto n.
14.97.00099
Lugano
17 ottobre 1997
/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 23 giugno 1997 presentata da
contro
sulla quale istanza la pretore del Distretto di
Lugano, Sezione 5, con sentenza 13 agosto 1997 ha così deciso:
“1. È
pronunciato il fallimento di __________, a far tempo da Mercoledì __________,
alle ore 14.00.
2./3./4.
omissis”
Sentenza
tempestivamente dedotta in appello il 22 agosto 1997 fa __________ che ne
postula l’annullamento;
richiamato
il decreto presidenziale 9 settembre 1997 che ha accordato all’appello effetto
sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 23 giugno
1997 la __________ ha chiesto il fallimento di __________ per Fr. 981.45 oltre
accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza
di contraddittorio del 6 agosto 1997 l’escusso non è comparso.
C. L’appellante
adduce di avere saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento
avendo versato l’11 agosto 1997 l’importo integrale a saldo di ogni debito a
__________, rappresentante in Ticino della creditrice, ed ha prodotto una
ricevuta in tal senso (doc. C).
D. La
creditrice non ha formulato osservazioni.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l'art. 172 n.
3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con
documenti che il debito, compreso gli interessi e le spese, è stato estinto.
Per
l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
-
L’appellante
adduce per la prima volta in sede d’appello, di aver saldato il suo debito
prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio
ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C, rimasto incontestato.
Questo documento costituisce prova sufficiente dell’avvenuto pagamento ante
declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1
LEF.
-
La
tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, non essendo comparso
avanti al primo giudice, in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).
Non
si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le
spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 171,
172 e 174 LEF
pronuncia: I. L’appello
è accolto e di conseguenza il giudizio di prima sede è così riformato:
“1. La
dichiarazione di fallimento 13 agosto 1997 pronunciata dalla Pretore del
Distretto d Lugano, Sezione 5, inc. FA.97.00582, nei confronti di __________, è
annullata.
-
La
tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è
posta a carico di __________.
-
Le
spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono
poste a carico di __________.”
II. La
tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata
dall’appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
Presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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