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Numero d'incarto:
14.1998.00145
Data decisione, Autorità:
18.01.1999, CEF
Incarto n.
14.98.00145
Lugano
18 gennaio 1999
B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 1. ottobre 1998 presentata da
contro
patr.
dall'avv. __________
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di
Lugano, Sezione 5, con sentenza 23 novembre 1998 ha così pronunciato:
“1. È
pronunciato il fallimento della __________, a far tempo da lunedì 23 novembre
1998, alle ore 14.00.
2./3./4.
omissis”
Sentenza
tempestivamente dedotta in appello il 3 dicembre 1998 dalla __________ che ne
postula l’annullamento;
richiamato
il decreto presidenziale 9/10 dicembre 1998 che ha accordato all’appello
effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 1. ottobre
1998 la __________ ha chiesto il fallimento della __________ per Fr. 31’842.50
oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza
di contraddittorio dell’11 novembre 1998 l’escussa non è comparsa.
C. L’appellante
adduce di avere ottenuto una dilazione di pagamento prima della declaratoria di
fallimento, producendo una lettera 17 novembre 1998 della creditrice, in cui
quest’ultima dichiara di accettare la dilazione di pagamento proposta dalla
__________ (doc. B).
D. Con le sue
osservazioni la creditrice ha rilevato che l’appellante ha effettuato i
versamenti pattuiti, estinguendo il debito nei suoi confronti.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l'art. 172 n.
3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con
documenti che il creditore gli ha concesso una dilazione.
Per
l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
-
L’appellante
adduce per la prima volta in sede d’appello, di avere ottenuto una dilazione di
pagamento prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio
ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C. Questo documento
costituisce prova sufficiente della concessione da parte della creditrice di
una dilazione ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato
ex art. 174 cpv. 1 LEF.
-
La
tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, non essendo comparsa
avanti al primo giudice, in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).
Non
si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le
spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 171,
172 e 174 LEF
pronuncia: I. L’appello
3 dicembre 1998 __________, è accolto e di conseguenza il giudizio di prima
sede è così riformato:
“1. La
dichiarazione di fallimento 23 novembre 1998 pronunciata dalla Pretore del
Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. __________ nei confronti della __________,
è annullata.
-
La
tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è
posta a carico della __________.
-
Le
spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono
poste a carico della __________.”
II. La
tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata
dall’appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
Presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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