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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.1998.37
Data decisione, Autorità:
22.05.1998, CEF
Incarto n.
14.98.00037
Lugano
22 maggio 1998
B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
nella procedura fallimentare dipendente dall’istanza 18 febbraio 1998
presentata
da
contro
patr.
dall'__________
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano,
Sezione 5, con sentenza 20 marzo 1998 ha così deciso:
“1. È
pronunciato il fallimento ____________________a far tempo da venerdì 20 marzo
1998, alle ore 14.00.
2./3./4.
omissis”
Sentenza
tempestivamente dedotta in appello il 27 marzo 1998 da __________ che ne
postula l’annullamento;
richiamato
l’ordinanza presidenziale 31 marzo /3 aprile 1998 che ha accordato all’appello
effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 18
febbraio 1998 la __________ ha chiesto il fallimento di __________ per Fr.
3’280.-- oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza
di contraddittorio dell’11 marzo 1998 l’escussa non è comparsa.
C. L’appellante
adduce di avere saldato completamente il suo debito prima della declaratoria di
fallimento, avendo versato alla creditrice il 18 marzo 1998 l’importo di
complessivi Fr. 3’573.50, ed ha prodotto una ricevuta della __________ in tal
senso (doc. C).
D. La
creditrice non ha formulato osservazioni.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l'art. 172 n.
3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con
documenti che il debito, compreso gli interessi e le spese, è stato estinto.
Per
l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
-
L’appellante
adduce per la prima volta in sede d’appello, di aver saldato il suo debito
prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio
ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C. Questo documento
costituisce prova sufficiente dell’avvenuto pagamento ante declaratoria di
decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
-
La
tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, non essendo comparsa
avanti al primo giudice, in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).
Non
si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le
spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 171,
172 e 174 LEF
pronuncia: I. L’appello
27 marzo 1998 di __________, è accolto e di conseguenza il giudizio di prima
sede è così riformato:
“1. La
dichiarazione di fallimento 20 marzo 1998 pronunciata dalla Pretore del
Distretto d Lugano, Sezione 5, inc. __________, nei confronti __________, è
annullata.
-
La
tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è
posta a carico __________
-
Le
spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono
poste a carico __________.”
II. La
tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante,
resta a suo carico.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
Presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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