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Numero d'incarto:
14.1998.40
Data decisione, Autorità:
09.03.1999, CEF
Incarto n.
14.98.00040
Lugano
9 marzo 1999/FA/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 2 febbraio
1998 da
patr.
dall'avv. __________
contro
patr.
dall'avv. __________
tendente
ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 12/13 gennaio 1998 dell’UE di Lugano;
sulla
quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Lugano con sentenza 31
marzo 1998 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione
interposta al precetto esecutivo in esame è respinta in via definitiva per
l'importo di fr. 158'485.35 oltre interessi al 5% dal 15.9.1997 e per fr.
151'598.85 oltre interessi al 5% dal 15.12.1997.
- La tassa di giustizia in fr. 350.--, da anticipare
dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta con l'obbligo di
rifondere a controparte fr. 1'800.-- a titolo di indennità .”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 7 aprile 1998 ha
postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
con
osservazioni 7 maggio 1998 la parte appellata si è opposta al gravame, con
protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto:
A. Il
12/13 gennaio 1998 l'UE di Lugano ha emesso nei confronti di __________ il PE
n. __________ per l'importo di fr. 158'588.80 oltre interessi al 5% dal
15.9.1997 e fr. 151'598.85 oltre interessi al 5% dal 15.12.1997, quale titolo
di credito risulta "decreto arbitrale del 3 luglio 1997". La dicitura
"__________" sta a indicare il creditore. L'escusso ha interposto
tempestiva opposizione, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al
Pretore.
B. __________,
che ha inoltrato l'istanza di rigetto, fonda la sua pretesa sul citato decreto
arbitrale (doc. B) e sull'atto di cessione 6/7 dicembre 1997 con il quale
__________ gli ha ceduto le pretese vantate nei confronti di __________ a
dipendenza del decreto arbitrale (doc. C).
C. All'udienza
di contraddittorio l'escusso ha fatto valere che sul PE risulterebbe quale
creditrice una società semplice, priva di personalità giuridica e comunque
diversa dall'istante nella procedura di rigetto. Il rigetto definitivo sarebbe
comunque escluso, visto che sul decreto arbitrale non risulta il nome di
__________. Il tasso di cambio indicato, poi, non sarebbe corretto, ritenuto
che determinante sarebbe la data della domanda di esecuzione. A norma del lodo
in esame non sarebbero dovuti interessi.
A
mente di __________, sul PE l'indicazione dello studio legale varrebbe
unicamente quale indirizzo del creditore. La conversione, a norma del decreto
arbitrale, sarebbe dovuta avvenire alla scadenza delle singole rate.
L'esclusione della corresponsione degli interessi non si estenderebbe anche
agli interessi moratori, che sarebbero comunque dovuti.
D. Con
sentenza 31 marzo 1998 il Segretario assessore della Pretura di Lugano ha
accolto l'istanza argomentando che l'indicazione sul PE ha senz'altro
consentito a __________ di riconoscere il vero creditore. Il decreto arbitrale
stabilisce poi che la conversione in franchi deve avvenire alla scadenza delle
singole rate; da quel momento devono essere accordati gli interessi di mora,
non esclusi dal lodo arbitrale.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato __________ postulando la
reiezione dell'stanza di rigetto definitivo e riconfermandosi, in sostanza,
nelle argomentazioni sollevate in precedenza. Il decreto arbitrale stabilisce
che la conversione in franchi avvenga sulla base del cambio del giorno in cui
gli importi pattuiti verranno pagati. Non essendo stato pagato alcunché, il
tasso di cambio applicabile sarebbe quello del giorno di avvio della procedura
esecutiva; momento in cui inizierebbero a decorrere gli interessi di mora.
F. Con
osservazioni 7 maggio 1998 __________ si è opposto al gravame e ha prodotto
copia della domanda di esecuzione 7 gennaio 1998 da lui inviata all'UE di
Lugano. La sua qualità di creditore non avrebbe potuto sfuggire all'escusso né
causargli incertezze. A norma dell'art. 170 cpv. 1 CO il cessionario beneficia
di tutti i privilegi di cui disponeva il cedente, ivi compresa la possibilità
di ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione. Per il resto ha ribadito la
correttezza della sentenza di prima istanza.
Considerato
in diritto
-
Secondo
l'art. 20 cpv. 2 LALEF "all'udienza le parti possono esporre le loro
domande, le eccezioni d'ordine e di merito e dovranno produrre, sotto pena di
perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non fossero
già stati prodotti unitamente all'istanza scritta". In appello è esclusa
la produzione di nuovi documenti (cfr. art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; Flavio Cometta,
Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep
1989, p. 333). La copia della domanda di esecuzione prodotta da __________ con
le osservazioni deve quindi essere estromessa dall'incarto e non venir
considerata.
-
Il
giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede di appello) se la sentenza prodotta costituisce un titolo di rigetto
definitivo e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito
indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed
il credito di cui alla sentenza (cfr. BlSchK 1970 p.85 n. 23).
Gli
atti esecutivi in cui una parte è indicata in modo poco chiaro o equivoco sono
in principio nulli; tuttavia se la carente designazione consente di riconoscere
il vero creditore o debitore, l'atto manchevole va sanato mediante rettifica e
l'esecuzione continuata per prevalenti ragioni di economia processuale, la
sanzione della nullità costituendo per certo formalismo eccessivo (cfr. Cometta,
op. cit., p. 343 e giurisprudenza ivi citata; DTF 114 III 62 ss.; Rep 1968 p.
322).
- In
concreto dall'indicazione "__________" non è deducibile la qualità di
unico creditore di __________. L'anteposizione in maiuscolo del nome dei soci
dello studio legale al nominativo dell'appellato potrebbe far pensare che
quest'ultimo agisca in rappresentanza degli altri o, tutt'al più, che sia solo
uno dei creditori. Nemmeno dall'incarto emergono elementi che possano indicare
che __________ doveva conoscere l'identità del creditore (come è stato il caso
nella DTF 114 III 62 ss., in particolare 65). Sul PE, quale titolo di credito,
risulta il "decreto arbitrale del 3 luglio 1997", che non vede in
nessun modo coinvolto __________. Egli, in verità, ha scritto una lettera
all'escusso l'8 dicembre 1997 (cfr. doc. F). Lo ha fatto però su carta
intestata dello studio e senza mai fare riferimento alla sua qualità di
creditore. Non risulta invece che l'atto di cessione prodotto in causa sia
stato trasmesso a __________. Ora, a queste condizioni, si deve ritenere che il
promotore dell'istanza di rigetto sia differente dal creditore che compare sul
PE. L'istanza 2 febbraio 1998 doveva quindi essere respinta, essendo venuta a
mancare la necessaria identità tra istante e creditore risultante dalla
documentazione prodotta, da una parte, e creditore indicato nel PE, dall'altra.
A
titolo abbondanziale si rileva che nemmeno l'esame della domanda di esecuzione
prodotta con le osservazioni avrebbe modificato i termini della questione.
Determinante è il tenore della comunicazione giunta al debitore e non la
responsabilità dell'errore. L'appellato avrebbe dovuto attivarsi introducendo
un ricorso ex art. 17 LEF contro l'emanazione del PE.
- L’appello
7 aprile 1998 di __________ va di conseguenza accolto e l'istanza di rigetto
definitivo respinta.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Per i quali
motivi,
richiamato l'art.
69 LEF
pronuncia
I L’appello
7 aprile 1998 di __________, è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 31 marzo 1998 del Segretario assessore della Pretura di
Lugano è così riformata:
"1. L'istanza
2 febbraio 1998 ____________________ è respinta.
- La
tassa di giustizia in fr. 350.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a
carico di __________ con l'obbligo di rifondere a __________ fr. 1'800.-- a titolo
di indennità."
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 525.--, già anticipata
dall’appellante, è posta a carico di __________, che rifonderà a __________ fr.
1'200.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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