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Numero d'incarto:
14.1998.6
Data decisione, Autorità:
26.02.1998, CEF
Incarto n.
14.98.00006
Lugano
26 febbraio 1998
B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 17 luglio 1997 presentata da
patr.
dall'avv. __________
contro
patr.
dall'avv. __________
sulla
quale istanza il Pretore di Locarno-Città con sentenza 9 gennaio 1998 ha così
deciso:
“1. È pronunciato il
fallimento della __________, a far tempo dal giorno 9 gennaio 1998 alle ore
11.00.
2./3./4. omissis”
Sentenza
tempestivamente dedotta in appello il 20 gennaio 1998 dalla __________ che ne postula
l’annullamento;
richiamato il decreto
presidenziale 22/23 gennaio 1998 che ha accordato all’appello effetto
sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 17 luglio
1997 la __________ ha chiesto il fallimento della __________ per Fr.360’668.35
interessi e spese compresi.
B. All’udienza
di contraddittorio del 6 agosto 1997 l’escussa non è comparsa.
C. L’appellante
adduce di avere ottenuto dalla creditrice, prima dell’emanazione del decreto di
fallimento, una dilazione di pagamento del debito in oggetto. Con scritto 20
febbraio 1998 il patrocinatore della creditrice ha confermata che la sua
mandante ha concesso alla __________ una dilazione di pagamento, anteriormente
alla declaratoria di fallimento.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l'art. 172 n.
3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con
documenti che il creditore gli ha concesso una dilazione.
Per
l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
-
L’appellante
adduce per la prima volta in sede d’appello di aver ottenuto una dilazione di
pagamento prima della declaratoria di fallimento. A conferma di questa
dilazione risulta agli atti lo scritto 20 febbraio 1998 del patrocinatore della
creditrice. Questo documento costituisce prova sufficiente della concessione di
dilazione ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato ex art.
174 cpv. 1 LEF.
-
La
tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, non essendo comparsa
avanti al primo giudice, in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).
Non
si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le
spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante
.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 171,
172 e 174 LEF
pronuncia: I. L’appello
20 gennaio 1998 della __________, è accolto e di conseguenza il giudizio di
prima sede è così riformato:
“1. La
dichiarazione di fallimento 9 gennaio 1998 pronunciata dal Pretore di Locarno-Città,
inc. EF.__________, nei confronti della __________, Minusio, è annullata.
-
La
tassa di giustizia di prima sede di fr. 60.--, da anticipare come di rito, è
posta a carico della __________.
-
Le
spese dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, da anticipare come di
rito, sono poste a carico della __________.”
II. La
tassa di giustizia di Fr. 100.-- del presente giudizio, già anticipata
dall’appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Città.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
Presidente: La
segretaria:
.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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