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Numero d'incarto:
14.1998.63
Data decisione, Autorità:
06.11.1998, CEF
Incarto n.
14.98.00063
Lugano
6 novembre 1998
/FA/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 21 aprile
1998 da
(patr.
dall'avv. __________)
contro
(patr.
dall'avv. __________)
tendente
ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 15 dicembre 1997/26 gennaio 1998 dell’UEF di Bellinzona;
sulla
quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona con sentenza
3 giugno 1998 ha così deciso:
“1. E'
rigettata in via definitiva per la somma di fr. 27'844.15 oltre interessi dal
30 novembre 1997 al 5% su fr. 5'696.30 e al 6,5% su fr. 12'586.60 l'opposizione
al precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di Bellinzona, notificato il 26 gennaio
1998.
- La
tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 160.--, da anticipare
dall'istante, sono a carico della parte convenuta, la quale rifonderà alla
controparte fr. 300.-- per ripetibili.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 18 giugno 1998 ha
postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
con
osservazioni 15 luglio 1998 la parte appellata si è opposta al gravame, con
protesta di spese e ripetibili;
rilevato
che con decreto presidenziale 22 giugno 1998 l’istanza per effetto sospensivo è
stata dichiarata irricevibile;
ritenuto
in fatto: A. Con
PE n. __________ del 15 dicembre 1997/26 gennaio 1998 dell'UEF di Bellinzona il
__________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 27'844.15 oltre interessi,
indicando quale titolo di credito l'imposta comunale 1990, 1991 e 1992 oltre
agli interessi di mora. L'escusso ha interposto tempestiva opposizione, il procedente
ne ha chiesto il rigetto definitivo al Pretore.
B. Il
procedente fonda la sua pretesa sulle notifiche di tassazione 1989-1990 e
1991-1992, cresciute in giudicato, e sulle bollette inviate dal Comune negli
anni 1990, 1991 e 1992, pure cresciute in giudicato (doc. B, C e D).
C. All'udienza
di contraddittorio il __________ ha fatto valere che la dilazione di pagamento
concessa con lettera 26 novembre 1996 (doc. E) sarebbe poi decaduta per mancato
rispetto degli accordi presi da parte di __________, che avrebbe interrotto i
versamenti (cfr. doc. H). Nessuna ulteriore dilazione sarebbe poi stata
concessa.
L'escusso
ha invece evidenziato di aver introdotto presso la Pretura di Bellinzona
un'azione ex art. 85a LEF tendente all'accertamento della concessione di una
dilazione. A suo dire la dilazione sarebbe ancora in vigore. L'ammontare ancora
scoperto non sarebbe poi stato sostanziato tramite un chiaro estratto conto, __________
ravvisa delle non meglio specificate anomalie e inesattezze nel calcolo del
debito fiscale. Con la lettera 14 luglio 1997 (doc. H) l'escusso avrebbe inteso
sospendere i pagamenti per un limitato periodo in attesa della decisione
dell'Agenzia Comunale AVS/AI concernente la corresponsione della sua rendita
AI, ciò non sarebbe sufficiente per far decadere la convenzione tra le parti.
D. Con
sentenza 3 giugno 1998 il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona ha
accolto l'istanza e rigettato in via definitiva l'opposizione. Agli atti vi è
un titolo di rigetto definitivo e la sospensione dei pagamenti rateali ha
determinato il decadimento della dilazione.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato __________ sostenendo che
sarebbe stato l'escutente a non rispettare gli accordi chiedendo garanzie
supplementari inizialmente non pattuite (cfr. doc. N), ciò avrebbe cagionato
l'interruzione dei pagamenti. All'appello andrebbe poi concesso effetto
sospensivo nel senso di soprassedere all'emanazione del presente giudizio fino
alla conclusione della procedura ex art. 85a LEF pendente davanti al Pretore.
F. Con
osservazioni 15 luglio 1998 il Comune di __________ ha postulato la reiezione
dell'appello, riconfermandosi in sostanza nelle precedenti allegazioni.
L'appello di controparte sarebbe temerario e di ciò si dovrebbe tener conto
nell'attribuzione di indennità.
Considerato
in diritto: 1. L'appellante
sembra postulare una sospensione della presente procedura in attesa della
sentenza pretorile nella procedura ex art. 85a LEF (cfr. appello p. 8). Il
principio di celerità immanente al processo sommario in tema di esecuzione e
fallimento fa sì che non trovino di regola spazio motivi di sospensione
differenti da quelli previsti dalla LEF (cfr. anche Rep 1961 p. 114). Si noti poi che non vi è ragione di sospendere
la presente procedura, l'esecuzione in oggetto potrà essere sospesa, se dovessero
essere dati i necessari i requisiti, dal giudice chiamato a statuire ex art.
85a LEF. La richiesta di sospensione deve quindi essere respinta.
-
Ex
art. 80 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva, il
creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Sono
parificate alle sentenze esecutive le transazioni e i riconoscimenti di debito
giudiziali, le decisioni di autorità amministrative federali, come pure, entro
il territorio cantonale, le decisioni di autorità amministrative cantonali
riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico, quali le imposte, in
quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze esecutive.
-
Nel
caso specifico le notifiche di tassazione 1989-1990 e 1991-1992, cresciute in giudicato,
e le bollette inviate dal Comune negli anni 1990, 1991 e 1992, pure cresciute
in giudicato (doc. B, C e D), costituiscono un chiaro titolo di rigetto
definitivo. Ciò nemmeno è contestato dall'escusso.
-
"Se
il credito è fondato su una sentenza esecutiva di un'autorità della Confederazione
o del Cantone in cui fu promossa l'esecuzione, l'opposizione è rigettata in via
definitiva a meno che l'escusso provi con documenti che dopo la sentenza il
debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero
dimostri che è prescritto" (art. 81 cpv. 1 LEF).
-
L'escusso
ha contestato genericamente l'importo richiesto, a suo dire nel conteggio vi
sarebbero delle anomalie. Vi è comunque agli atti un titolo di rigetto per una
somma ben maggiore di quella posta in esecuzione. Toccava quindi a __________
provare di aver estinto tramite pagamento una parte di debito più consistente
di quella calcolata dal __________. Non avendolo fatto, si deve considerare
corretto l'importo posto in esecuzione.
-
Il
Municipio di __________, con lettera 11 ottobre 1995, ha concesso a __________
una prima dilazione di pagamento delle imposte comunali relative agli anni dal
1989 al 1992. L'ente pubblico aveva stabilito delle rate mensili di fr. 750.--
(cfr. doc. B, inc. DI.98.79 Pretura di Bellinzona). Successivamente le parti
hanno trovato un accordo nel senso di continuare con i pagamenti pattuiti,
previo versamento straordinario di fr. 5'000.--. L'accordo 26 novembre/19
dicembre 1996 (doc. E) prevedeva che "in caso di mancato rispetto dei
termini concordati il presente accordo decade immediatamente". L'escusso
ha comunicato, con lettera 14 luglio 1997 (doc. H), all'Ufficio cantonale di esazione
e al Comune di __________ che avrebbe sospeso i pagamenti rateali relativi ai
debiti fiscali scoperti. Con scritto 4 agosto 1997 (doc. I) l'appellato ha
comunicato a __________ che, a seguito della sospensione dei pagamenti,
considerava decaduta la dilazione e che avrebbe proceduto all'incasso forzato.
Ora, l'appellante ha motivato l'interruzione dei pagamenti con l'incertezza
relativa all'ammontare della sua rendita AI (cfr. appello a p. 8 e petizione a
p. 7 nell'incarto DI.98.79, richiamato dallo stesso __________). Dal tenore del
doc. H ciò non risulta, tale problematica non vi viene toccata. Nemmeno la
richiesta 8 luglio 1997 di ulteriori garanzie (doc. N) sembra essere il fatto
che ha cagionato la sospensione dei pagamenti, la citata lettera pare non essere
stata nemmeno ritirata dall'escusso (cfr. doc. I). Nonostante i rapporti tra le
parti appaiano chiaramente molto tesi e articolati, si deve ritenere in questa
sede di procedura sommaria che il Municipio ha correttamente ritenuto decaduta
la dilazione. Condizione per la sua validità era il rispetto dei termini concordati,
__________ ha disatteso questi ultimi interrompendo i pagamenti per almeno 7
mesi (cfr. petizione a p. 7 nell'incarto DI.98.79). La documentazione prodotta
è ben lungi dal dimostrare ex art. 81 cpv. 1 LEF la validità della proroga di
pagamento. La ratio della norma è infatti quella di pretendere una prova chiara
e inconfutabile, non soggetta a interpretazioni (cfr. tra gli altri DTF 115 III
100 cons. 4), ciò che non è il caso in concreto. La relativa eccezione deve essere
di conseguenza respinta unitamente al gravame di __________
-
L’appello
18 giugno 1998 di __________ va di conseguenza respinto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Per i quali
motivi,
richiamati gli
art. 80 e 81 LEF,
pronuncia: 1. L’appello
18 giugno 1998 di ____________________ è respinto.
-
La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 240.--, già anticipata
dall’appellante, è posta a carico di __________ che rifonderà al Comune di
__________ fr. 500.-- a titolo di indennità.
-
Intimazione:
–
avv. __________.
Comunicazione
alla Pretura di Bellinzona.
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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