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Numero d'incarto:
14.1998.97
Data decisione, Autorità:
26.07.1999, CEF
Incarto n.
14.98.00097
Lugano
26 luglio 1999/FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Pellegrini, assente)
segretaria:
Baur
Martinelli
statuendo
nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 15 luglio
1998 da
rappr.
dalla __________
contro
patr.
dall'avv. __________
tendente
ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 8/16 giugno 1998 dell’UE di Lugano;
sulla
quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano con sentenza 3 settembre
1998 ha così deciso:
“1. L’istanza
è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto
esecutivo è respinta in via definitiva.
2 La
tassa di giustizia in fr. 180.-- da anticipare dalla parte istante, è posta a
carico della parte convenuta con l’obbligo di rifondere sa controparte fr.
300.-- a titolo di indennità .”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 9 settembre 1998
ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto:
A. Con
PE n. __________ del 8/16 giugno 1998 dell'UE di Lugano il Comune di
__________o ha escusso __________ per l'incasso di fr. 12’898 oltre interessi
al 6,5 % dal 27 maggio 1998, indicando quale titolo di credito " Imposta
comunale 1992 ". L'escusso ha interposto tempestiva opposizione, il
procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Pretore.
B. Il
procedente fonda la sua pretesa sul conteggio relativo alle imposte comunali
per l’anno 1992 (doc. B e E) ed al calcolo degli interessi di ritardo (doc. C).
C. All'udienza
di contraddittorio la parte convenuta si è opposta all’istanza sostenendo di
aver richiesto in data 15 luglio 1996 il riparto degli importi fiscali dovuti
da ogni singolo coniuge, in quanto era la moglie che effettuava operazioni
immobiliari conseguendo la maggior parte del reddito e non l’escusso. La parte
istante non è comparsa.
D. Con
sentenza 3 settembre 1998 il Pretore di Lugano ha accolto l’istanza ritenendo
la documentazione prodotta valido titolo esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF.
Il Pretore ha respinto l’eccezione sollevata dal convenuto ritenendo che i
coniugi rispondono solidalmente per l’imposta complessiva della famiglia.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato in data 9 settembre 1998
__________ postulando la reiezione dell’istanza sostenendo che alla solidarietà
tra i coniugi sarebbe prevista un’eccezione secondo la quale ciascun coniuge
risponde della sua quota quando uno di essi è insolvibile oppure se ne fa richiesta
scritta all’autorità fiscale. Il rigetto sarebbe quindi dovuto avvenire
soltanto sulla quota parte a carico dell’escusso. Nel caso concreto mancando i
presupposti per il rigetto parziale l’opposizione andava mantenuta
integralmente.
F. La
parte appellata non ha formulato osservazioni.
Considerato
in diritto
-
Ex
art. 80 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva, il
creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Sono
parificate alle sentenze esecutive le transazioni e i riconoscimenti di debito
giudiziali, le decisioni di autorità amministrative federali, come pure, entro
il territorio cantonale, le decisioni di autorità amministrative cantonali
riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico, quali le imposte, in
quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze esecutive.
-
Il
giudice del rigetto definitivo dell'opposizione deve limitarsi a esaminare se
il credito dedotto in esecuzione sia fondato su un titolo esecutivo ex art. 80
LEF, non rientrando nel suo limitato potere cognitivo l'esame della sussistenza
materiale del credito (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 8 ad
art. 385 CPC).
-
Nel
caso di specie il Comune di __________ fonda la sua pretesa nei confronti di
__________ sul conteggio relativo all’imposta comunale per l’anno 1992
effettuato sulla base della notifica di tassazione 9 giugno 1997, nonché sui
relativi conteggi degli interessi di ritardo (cfr. doc. B, C e E). Per l’art.
10 cpv. 3 v LT, applicabile alla fattispecie in esame essendo il biennio
fiscale 1991/92 precedente all’entrata in vigore della nuova Legge tributaria,
avvenuta il 1° gennaio 1995, i coniugi non legalmente ed effettivamente
separati rispondono solidalmente per l’imposta complessiva dovuta dalla
famiglia. Tuttavia la responsabilità solidale tra i coniugi decade su richiesta
scritta di uno di essi all’autorità di tassazione entro 30 giorni
dall’intimazione della tassazione (art.10 cpv. 3 let. a v LT). Orbene, dalla
documentazione agli atti risulta che il 15 luglio 1996 i coniugi __________
hanno richiesto all’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano-Campagna il
riparto delle singole quote d’imposta tra moglie e marito per gli anni 1989/90
e 1991/92. L’autorità fiscale ha provveduto in data 27 marzo 1998 al riparto
delle singole quote d’imposta relative agli anni 1987/88 e 1989/90, mentre il
riparto per gli anni 1991/92 non è ancora stato eseguito, malgrado i ripetuti
solleciti da parte del legale dell’escusso. Ne consegue che al momento
dell’emanazione del giudizio pretorile non era ancora possibile determinare
l’ammontare dell’imposta comunale 1991/92 dovuta da __________ nei confronti
del Comune di __________ e pertanto la documentazione prodotta, segnatamente il
conteggio relativo all’imposta comunale per l’anno 1992, non costituisce
titolo esecutivo ex art. 80 LEF nei confronti di __________.
-
L’appello
9 settembre 1998 di __________, va di conseguenza accolto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 80 e 81 cpv. 1 LEF,
10 cpv. 3 v LT
pronuncia
- L’appello
9 settembre 1998 __________, è accolto. Di conseguenza i punti 1. e 2.
della sentenza 3 settembre 1998 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5,
sono così riformati:
“1. L’istanza
è respinta.
-
La
tassa di giustizia in fr. 180.-- già anticipata dalla parte istante, è posta a
carico del Comune di __________o con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 300.--
a titolo di indennità .”
-
La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 270.--, già anticipata
dall’appellante, è posta a carico del Comune di __________, che rifonderà a
__________ fr. 300.-- a titolo di indennità.
-
Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, sezione 5.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
Il
presidente la
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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