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Numero d'incarto:
14.1999.37
Data decisione, Autorità:
12.01.2000, CEF
Incarto n.
14.1999.00037
Lugano
12 gennaio
2000
B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con
istanza 18 gennaio 1999 da
patr. dall'avv.
contro
patr. dall'avv.
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione
interposta al PE n. __________ del 7/9 gennaio 1999 dell'UEF di Locarno;
sulla quale istanza il Pretore di Locarno-Città con sentenza 30
marzo 1999 ha così deciso:
"1. L'istanza
è parzialmente accolta.
Di conseguenza è rigettata in via provvisoria
l'opposizione interposta da __________ al precetto esecutivo n. __________ dell'UEF
di Locarno per l'importo di fr. 117'000.-- oltre interessi al 5% dal 31 ottobre
1997 e fr. 200.-- di spese esecutive.
- Le spese e la tassa di giudizio per complessivi
fr. 350.--, da anticipare dall'istante, rimangono a suo carico per 1/6 e per la
rimanenza di 5/6 sono poste a carico di __________, la quale rifonderà
all'istante fr. 1'000.-- di ripetibili ridotte."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dal procedente che con
atto di appello 9 aprile 1999 ha postulato l'integrale accoglimento
dell'istanza, con protesta di spese e ripetibili;
con
osservazioni 6 maggio 1999 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate
spese
e ripetibili;
ritenuto
in fatto:
A. Con
PE n. __________ del 7/9 gennaio 1999 dell'UEF di Locarno __________ ha escusso
__________ per l'incasso di fr. 142'000.-- oltre interessi al 5% dal 31 ottobre
1997, indicando quale titolo di credito: " Saldo prezzo compra-vendita di
cui al rogito __________ del 30.04.1997 del notaio avv. __________."
Interposta
tempestiva opposizione dall'escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
B. Il
procedente fonda la sua pretesa sul contratto di compravendita immobiliare
(rogito n. __________ del notaio __________, sottoscritto dalle parti il 30
aprile 1997 (doc. B), secondo il quale il saldo del prezzo dell'appartamento
PPP n. __________ fondo base n. __________ RFD di __________o ammontante a fr.
142'000.-- avrebbe dovuto essere versato dall'acquirente __________ "alla
consegna dell'appartamento prevista per il 31 ottobre 1997" (doc. B punto
2.b).
C. All'udienza
di contraddittorio l'escussa ha sollevato l'eccezione d'inadempimento
contrattuale rilevando in particolare che l'appartamento oggetto del contratto
di compra-vendita presenta difetti per quanto concerne i lucernari. __________
ha quantificato in una proposta 21 luglio 1998 (doc. 19) di accordo bonale
della vertenza l'importo del minor valore dell'appartamento in fr. 25'000.--,
pari al costo di riparazione dei predetti lucernari.
D. Con
sentenza 30 marzo 1999 il Pretore di Locarno-Città ha accolto parzialmente
l'istanza argomentando che secondo la "Basler Rechtsöffnungspraxis"
ed in particolare tenendo conto che nell'evenienza di difetti qualitativi e
quantitativi, al debitore spetta un diritto di trattenuta solo nel limite in
cui ciò sia necessario per garantirsi una sua prevedibile pretesa (risarcitoria
o per minor valore) e per esercitare un'adeguata pressione sulla controparte.
In prima sede è stato ritenuto che dalla documentazione versata agli atti
dall'escussa, in particolare dal doc. 19, si evince in modo diretto che
__________ ha quantificato l'ammontare del minore valore dell'appartamento,
equivalente al costo di riparazione dei lucernari, in fr. 25'000.--. Il fatto
che questo importo sia riportato in una proposta di accordo bonale inviata
dall'escussa a __________ il 21 luglio 1998 è stato ritenuto dal primo Giudice
come ininfluente. Il predetto scritto, in cui si accenna all'importo di fr.
25'000.--, non indica d'altro canto, che in quel momento vi fossero ancora
ulteriori difetti. Inoltre è l'escussa stessa che afferma e lascia intendere,
riferendosi ai doc. 10 e 14, che il prezzo sarebbe stato soluto non appena
risolto il problema dei lucernari.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato il procedente, sostenendo
che l'escussa non ha reso verosimile né l'esistenza di difetti ai lucernari, né
l'ammontare del minor valore.
F. Con
le sue osservazioni l'escussa si è riconfermata nelle sue allegazioni di prima
sede.
Considerato
In diritto:
a) La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex
art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr.
Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi
giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti)
b) Nel
caso di specie il procedente fonda la sua pretesa sul contratto di
compravendita immobiliare sottoscritto dalle parti il 30 aprile 1997 (doc. B).
Secondo questo documento il saldo del prezzo di compravendita dell'appartamento
PPP n. __________ fondo base n. __________ RFD di __________, ammontante a fr.
142'000.--, avrebbe dovuto essere versato dall'escussa alla consegna
dell'appartamento prevista per il 31 ottobre 1997.
a) Per
l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso
incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte
in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno
verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri
oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del
Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12
gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/
Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61); BlSchK 1982 p.
95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110;
Marcel Caprez, La mainlevée
provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
b) Nell’esecuzione
basata su contratti bilaterali sinallagmatici in cui le parti sono tenute a
prestazioni simultanee o in cui spetta al creditore l’obbligo della prestazione
anticipata, la scrivente Camera segue in materia di rigetto dell’opposizione la
prassi di __________, condivisa dal Tribunale federale in STF 13 ottobre 1986,
in: Rep. 1987, p. 150 s. cons. 3, secondo la quale l'eccezione di mancato
adempimento della controprestazione risp. di non corretto adempimento deve
essere resa verosimile e non solo asserita (Rep 1986 p. 112-113; Cometta, op.
cit. in Rep 1989 p. 348; Daniel Stahelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I,
Basilea/Ginevra/Monaco n. 105 ad art. 82 LEF). Inoltre anche l'esistenza,
l'ammontare e l'esigibilità di una contropretesa deve essere resa verosimile
(Staehelin, op. cit. n. 93 ad art. 82 LEF).
c) Dall'esame
del contratto di compravendita doc. B (clausola 4) risulta che "la parte
compratrice attesta di aver preso visione dell'atto di costituzione della
proprietà per piani e del regolamento d'uso e di amministrazione e di accettare
gli stessi senza riserva". Dal Piano delle assegnazioni delle parti comuni
doc. D si evince unicamente l'indicazione "sopraluci" senza
ulteriori specificazioni in merito a lucernari. Con lettera 21 luglio 1998
(doc. 19) l'escussa ha comunicato al rappresentante legale del procedente di
avere fatto allestire un preventivo per gli interventi necessari per sistemare
in modo accettabile la propria terrazza con dei lucernari e che il relativo
costo sarebbe stato considerevole, per cui sarebbe stata disposta a liquidare
la vertenza mediante un versamento a saldo di fr. 117'000.--, dedotti appunto
fr. 25'000.-- per il predetto intervento.
Orbene
nel caso di specie il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto non
consente da un canto l'indagine volta a stabilire quale sia il reale
significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida
(Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 330), per cui in questa sede non è possibile
determinare se i lucernari contestati erano previsti nell'atto di compravendita
risp. nel piano delle assegnazioni delle parti comuni sotto la denominazione
controluci, per cui l'escussa non ha reso verosimile che vi sia stato
inadempimento contrattuale per difetti causati dalla loro sistemazione.
Dall'altro canto la parte appellata con la sua proposta 21 luglio 1998 (doc.
19) si è limitata a quantificare il preteso minor valore dell'appartamento
causato dalla sistemazione dei lucernari in fr. 25'000.--, dichiarandosi
disposta a pagare fr. 117'000.--, senza rendere tuttavia verosimile, sulla base
di riscontri oggettivi, tale importo, il doc. 19 contenendo infatti unicamente
una semplice affermazione di parte. Contrariamente a quanto ritenuto in prima
sede l'escussa non ha pertanto reso verosimile né l'esistenza né l'ammontare
del minore valore dell'appartamento acquistato.
Il
doc. B costituisce pertanto valido titolo di rigetto provvisorio
dell'opposizione per fr. 142'000.-- oltre interessi al 5% dal 31 ottobre 1997.
La sentenza pretorile va quindi riformata.
- L'appello 9 aprile 1999 di __________ va quindi accolto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 2 OTLEF).
Per
i quali motivi,
richiamato
l'art. 82 LEF
pronuncia
I. L'appello
9 aprile 1999 di __________, è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 30 marzo 1999 del Pretore di Locarno-Città è così
riformata:
"1. L'istanza
18 gennaio 1999 di __________, è accolta. Di conseguenza l'opposizione
interposta __________ al PE n. __________ del 7/9 gennaio 1999 dell'UEF di
Locarno è rigettata in via provvisoria per l'importo di fr. 142'000.-- oltre
interessi al 5% dal 31 ottobre 1997.
- La tassa di
giustizia di fr. 350.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico di
__________, la quale rifonderà a __________ fr. 1'500.-- a titolo di
indennità."
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 525.--, da anticipare
dall'appellante, è a carico di __________, la quale rifonderà a __________ fr.
1'500.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Città
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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