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Numero d'incarto:
14.1999.47
Data decisione, Autorità:
13.08.1999, CEF
Incarto n.
14.99.00047
Lugano
13 agosto 1999B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 11 febbraio
1999 da
patr.
dall'avv. __________
contro
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.
__________ dell’11/14 gennaio 1999 dell’UEF di Locarno;
sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di
Locarno-Città con sentenza 22 aprile 1999 ha così deciso:
“1. L’istanza è
accolta: l’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n.
__________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti, Locarno, é respinta in via
provvisoria per fr. 18’747.20 oltre interessi al 5% come segue:
-
dal 31.07.1998
su fr. 4’686.80
-
dal 31.08.1998
su fr. 4’686.80
-
dal 30.09.1998
su fr. 4’686.80
-
dal 31.10.1998
su fr. 4’686.80
e fr. 100.-- di
spese esecutive.
- Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr.
210.--, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico del convenuto,
il quale rifonderà a controparte fr. 400.-- di ripetibili.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 3 maggio 1999 ha
postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
con
osservazioni 26 maggio 1999 la parte appellata si è opposta al gravame,
protestate spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto:
A. Con
PE n. __________ dell’11/14 gennaio 1999 __________ ha escusso __________ per
l’incasso di fr. 4’686.80 oltre interessi al 5% dal 31.07.1998, fr. 4’686.80 oltre
interessi al 5% dal 31.08.1998, fr. 4’686.80 oltre interessi al 5% dal
30.09.1998 e fr. 4’686.80 oltre interessi al 5% dal 31.10.1998, indicando quale
titolo di credito: “Offene Rechnungen und Kommissionen gemäss Aufstellung Forderungsverinbarung
des Schuldners.”
Interposta
tempestiva opposizione dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
B. La
procedente fonda la sua pretesa su uno scritto 8 luglio 1998 redatto in lingua
inglese (doc. B).
C. All’udienza
di contraddittorio l’escusso si è opposto all’istanza sostenendo che il doc. B
costituisce unicamente una proposta di pagamento indirizzata alla procedente,
la quale non vi ha però mai aderito.
D. Con
sentenza il segretario assessore della Pretura di Locarno-Città ha accolto
l’istanza ritenendo il doc. B valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.
E. Contro
la sentenza pretorile si è aggravato l’escusso riconfermandosi in sostanza
nelle sue allegazioni di prima sede.
F. Delle
osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito
Considerato
in diritto:
a) La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art.
82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr.
Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi
giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) Il
giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito (Cometta, op. cit.. in Rep 1989 p. 331).
c) Ex
art. 21 LALEF il processo sommario in tema di esecuzione e fallimento si svolge
esclusivamente in lingua italiana.
I
documenti allegati non redatti nelle lingue nazionali devono essere
accompagnati dalla traduzione in lingua italiana, viceversa si ritengono non
prodotti.
Resta
riservato il diritto di riproporre una nuova istanza nell’ossequio del
prescritto linguistico.
d) In
casu il documento doc. B, redatto in lingua inglese, non è stato inoltrato con
la relativa traduzione in italiano, per cui ex art. 21 LALEF va ritenuto come
non prodotto. In mancanza di un valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF,
l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione va respinta e di conseguenza
la sentenza pretorile riformata.
- L’appello
3 maggio 1999 di __________ va pertanto accolto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 LEF e 21 LALEF
pronuncia
I. L’appello
3 maggio 1999 di __________, è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 22 aprile 1999 del Segretario assessore della Pretura
di Locarno-Città è così riformata:
“1. L’istanza 11 febbraio 1999 della
__________, è respinta.
- La
tassa di giustizia di fr. 210.--, da anticipare dalla parte istante, resta a
carico della __________, la quale rifonderà a __________ fr.100.-- a titolo di
indennità.”
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 315.--, già anticipata
dall’appellante, è a carico della __________, la quale rifonderà a __________
fr. 100.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Città
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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