AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.1999.8
Data decisione, Autorità:
22.10.1999, CEF
Incarto n.
14.1999.00008
Lugano
22 ottobre 1999
/FA/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo
nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 16 novembre
1998 da
(patr. dallo
studio legale avv. __________)
contro
( patr. dallo
studio legale __________)
tendente
ad ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione al PE n. __________ dell'UE
di Lugano;
sulla
quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Lugano con sentenza 18
gennaio 1999 ha così deciso:
“1. L’istanza
di rigetto è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato
PE è respinta in via definitiva.
- La
tassa di giustizia in fr. 270.–, da anticipare dalla parte istante, è posta a
carico della parte convenuta, con l'obbligo per quest'ultima di rifondere a
controparte fr. 1'100.– a titolo di indennità.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 29 gennaio 1999
ha postulato la reiezione dell'istanza e, in via subordinata, la sospensione
della procedura ex art. 30 CL, protestate spese e ripetibili;
Ritenuto che – dopo
l'introduzione dell'appello, __________ ha prodotto, con scritti 23 marzo e 2
giugno 1999, la sua risposta 3 aprile 1996 insinuata al Tribunale civile di
__________, da cui risulta l'immediata contestazione della competenza del
giudice adito, e la sentenza 21 gennaio 1999 che ha revocato l'ordinanza
ingiuntiva posta a fondamento dell'istanza di rigetto definitivo;
– preso
atto di tale produzione, __________ ha comunicato, con scritto 5 ottobre 1999,
di ritirare l'esecuzione di cui al precetto esecutivo n. __________;
– l'istanza
di rigetto dell'opposizione promossa da __________, così come il gravame in
esame, sono quindi divenuti privi di oggetto;
– viste
le peculiarità del caso e ritenuto che i documenti decisivi per l'esito della
vertenza sono stati prodotti tardivamente ma sarebbero dovuti essere
considerati da questa Camera ope legis poiché relativi a trattati
internazionali (cfr. sentenza CEF 4 agosto 1998 in re RK c. RG; DTF 105 Ib 40;
DTF 101 Ia 523 s.; Rep 1971 p. 54), tassa di giustizia e indennità in sede di
appello sono a carico di __________(art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 2 OTLEF),
mentre in prima sede rimangono a carico di __________ che ha omesso di produrre
tutta la documentazione rilevante disponibile a quel momento, segnatamente la
risposta 27 giugno 1996 con domanda processuale 23 marzo 1999;
– la
domanda processuale ex art. 68 CPC formulata da __________ con scritto 23 marzo
1999 è inconciliabile con il principio di celerità che informa il diritto
esecutivo e, come tale, deve essere dichiarata irricevibile.
Per i quali
motivi,
pronuncia: 1. L’appello
29 gennaio 1999 di __________ è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo
d'oggetto.
-
La
domanda processuale ex art. 68 CPC formulata da __________ con scritto 23 marzo
1999 è dichiarata irricevibile.
-
La
tassa di giustizia della presente decisione di fr. 100.– è posta a carico di
__________, che rifonderà a __________ fr. 1'100.– a titolo di indennità.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Lugano.
Per la Camera
di Esecuzione e Fallimenti del Tribunale di Appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster