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Numero d'incarto:
14.1999.89
Data decisione, Autorità:
26.10.1999, CEF
Incarto n.
14.1999.00089
Lugano
26 ottobre 1999
/MB/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo
nella procedura falimmentare dipendente dall’istanza 21 luglio 1999 presentata
da
contro
(patr. da
sulla quale istanza il Pretore di Bellinzona con sentenza 1. settembre 1999 ha così deciso:
“1. È
pronunciato il fallimento della ditta __________
1.1. Il
fallimento ha effetto alle ore 14.00 del __________.
2./3./4. omissis”
Sentenza
tempestivamente dedotta in appello il 9 settembre 1999 dalla _________ che ne
postula l’annullamento;
richiamato il
decreto presidenziale 15/17 settembre 1999 con il quale è stato accordato
all’appello
effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 21
luglio 1999 la __________ ha chiesto il fallimento della __________ per
l’incasso di fr. 79’708.20 oltre interessi e spese.
B. All’udienza
di contraddittorio del 30 agosto 1999 l’escussa non è comparsa.
C. L’appellante
adduce di avere ottenuto una dilazione di pagamento, producendo uno scritto 30
luglio 1999 con cui ha proposto alla creditrice il pagamento a rate (doc. 4).
Questo documento reca la firma della __________ per accettazione.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l'art. 172
n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi
con documenti che il creditore gli ha concesso una dilazione.
Per
l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
-
L’appellante
adduce per la prima volta in sede d’appello, di aver ottenuto una dilazione di
pagamento. A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato
nella narrativa fattuale sub C. Questo documento costituisce prova sufficiente
dell’ottenuta dilazione ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi
annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
-
La
tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, non essendo comparsa
avanti al primo giudice, in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).
Non
si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le
spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 171,
172 e 174 LEF
pronuncia: I. L’appello
9 settembre 1999 __________, è accolto.
“1. La
dichiarazione di fallimento 1. settembre 1999 pronunciata dal Pretore di
Bellinzona, inc.EF.99.00567 nei confronti __________ è annullata.
-
La
tassa di giustizia di prima sede di fr. 60.–, da anticipare come di rito, è
posta a carico della __________
-
Le
spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di
rito, sono poste a carico della __________
II. La
tassa di giustizia di Fr. 90.– del presente giudizio, già anticipata
dall’appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione
a:
– __________
Comunicazione
alla Pretura di Bellinzona.
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il Presidente:
La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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