Bankruptcy annulled after proved payment extension

14.2000.00014Übriges Gericht28.03.2000Granted

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The debtor appealed a bankruptcy declaration entered by the Lugano District Court. It argued that the creditor had orally granted a payment extension before the bankruptcy order and later confirmed, in writing, that it was willing to suspend the bankruptcy proceedings after payments were made. The appellate court held that the appeal was timely, but late-filed supporting documents could not be considered. On the merits, the creditor’s written statement and earlier telephone agreement proved a pre-existing deferral, so the bankruptcy declaration had to be annulled. Costs were allocated to the debtor, including first-instance fees and bankruptcy office expenses, while the appeal fee remained at the appellant’s charge.

Omnilex-Regeste

Art. 172 no. 3 LEF, art. 174 cpv. 1 LEF; bankruptcy must be refused or annulled when the debtor proves by documentary evidence that the creditor granted a payment extension before the bankruptcy decision. Facts and evidence arising before the first-instance judgment may be invoked on appeal, but material submitted only after expiry of the appeal term is inadmissible. A written confirmation by the creditor referring to an earlier agreement and acknowledging payment may suffice to establish the extension. Cost allocation follows the special rules of OTLEF, including charging the debtor who failed to appear in first instance.

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.2000.00014

Data decisione, Autorità: 28.03.2000, CEF

Incarto n. 14.2000.00014

Lugano 28 marzo 2000/B/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo nella procedura fallimentare dipenedente dall'istanza 8 dicembre 1999 presentata da


contro


rappr. da __________

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 22 febbraio 2000 ha così deciso:

"1. È pronunciato il fallimento della __________, a far tempo da martedì 22 febbraio 2000 alle ore 14.00.

2./3./4. Omissis"

Sentenza tempestivamente dedotta in appello dalla __________ che con atto 25 febbraio 2000 ne postula l'annullamento;

preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;

rilevato che con ordinanza presidenziale 28 febbraio/1. marzo 2000 all'appello è stato concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto:

A. Con istanza 8 dicembre 1999 la __________ ha chiesto il fallimento della __________ per fr. 3'348.25 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.

B. All'udienza di contraddittorio del 2 febbraio 2000 nessuno è comparso.

C. La __________ ha postulato l'annullamento del fallimento invocando di avere concluso verbalmente con la procedente un accordo, secondo il quale l'importo dovuto sarebbe stato pagato in due rate, la prima di fr. 1'500.-- entro il 31 gennaio 2000 e l'importo residuo a saldo entro il 29 febbraio 2000. La debitrice ha rilevato che dopo il pagamento della prima rata avrebbe dovuto inviare per fax alla creditrice copia della ricevuta, dopo di che quest'ultima avrebbe annullato l'istanza di fallimento in oggetto. Fidandosi di quanto convenuto telefonicamente l'appellante non si è presentata all'udienza di contraddittorio del 2 febbraio 2000. Dopo la pronuncia del fallimento, la debitrice ha contattato telefonicamente la creditrice, sottoponendole quanto convenuto in precedenza. Quest'ultima ha ammesso di essersi dimenticata di avvisare la Pretura dopo avere ricevuto il primo acconto di fr. 1'500.--, dichiarando poi che qualora la ____________________ avesse pagato il 25 febbraio 2000 l'importo di fr. 1'000.-- e ne avesse fatto pervenire via fax la prova, avrebbe provveduto a far annullare la domanda di fallimento. Effettuato il pagamento ed inviato il fax con la prova del pagamento di fr. 1'000.--, il 25 febbraio 2000 la creditrice ha inviato alla debitrice uno scritto del seguente tenore:

"Contratto N° 6394

Egregio Signore

Facciamo riferimento al colloquio telefonico del 1.2.2000 e la informiamo come segue.

Conformemente all'accordo, a seguito dell'intervenuto pagamento, siamo disposti a sospendere la procedura di apertura fallimentare nei confronti della sua società.

Ringraziandola per la sua cortese collaborazione nel voler saldare quanto dovuto, le porgiamo i nostri più distinti saluti


"

Considerato

in diritto

  1. Ex art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione.

Dall'atto di appello si evince che la sentenza di fallimento 22 febbraio 2000 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, è stata notificata all'appellante il 23 febbraio 2000. Con atto 25 febbraio 2000 la __________ ha presentato appello producendo i doc. da A a G. Con complemento 13 marzo 2000 l'appellante ha prodotto un elenco dei suoi debiti, un estratto delle esecuzioni in corso e copia di una lettera dell'AVS. Questi documenti non possono però essere considerati, poiché inoltrati dopo che il termine di 10 giorni ex art. 174 cpv. 1 LEF per presentare appello era ormai scaduto.

a) Giusta l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il creditore gli ha concesso una dilazione.

Per l'art. 174 cpv. 1 LEF le parti possono davanti all'autorità giudiziaria superiore avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

b) L'appellante adduce per la prima volta in sede d'appello, di avere ottenuto una dilazione di pagamento prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto lo scritto 25 febbraio 2000 inviatogli dalla __________ (cfr. cons. C). Con questo scritto la creditrice, riferendosi ad un colloquio telefonico avvenuto il 1. febbraio 2000, ossia anteriormente alla dichiarazione di fallimento, conferma l'intervenuto pagamento, chiedendo la sospensione del fallimento. Da questa conferma si deduce la concessione da parte della creditrice di una dilazione di pagamento concordata anteriormente alla decisione di decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.

  1. La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante, non essendo comparsa avanti al primo giudice, in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).

Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 171, 172 e 174 LEF

pronuncia

I. L'appello 25 febbraio 2000 __________, è accolto.

"1. La dichiarazione di fallimento 22 febbraio 2000 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. __________ nei confronti della __________, è annullata.

  1. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a cario della __________.

  2. Le spese dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della __________

II. La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico.

III. Intimazione:


Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Schlagwörter

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Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the bankruptcy appeal was timely and whether later-filed documents could be considered.

Extrahierter Entscheid

The appeal itself was timely, but documents submitted after the 10-day appeal period could not be considered.

Extrahierte Begründung

Article 174(1) LEF allows appeal within 10 days; only facts arising before the first-instance decision may be invoked, but submissions filed after expiry of the appeal term were disregarded.

Kernrechtsfrage

Whether the debtor had proved that the creditor granted a payment extension before the bankruptcy declaration.

Extrahierter Entscheid

Yes. The creditor's written confirmation of 25 February 2000 referred to an earlier telephone agreement and showed that a payment extension had been granted before the bankruptcy order.

Extrahierte Begründung

Under Art. 172 no. 3 LEF, bankruptcy must be refused if the debtor proves by documents that the creditor granted a deferral. The written confirmation, together with the prior telephone agreement, established the extension.

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