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Numero d'incarto:
14.2000.00045
Data decisione, Autorità:
10.05.2000, CEF
Incarto n.
14.2000.00045
Lugano
10 maggio
2000
B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente
dall'istanza 26/27 gennaio 2000 presentata da
contro
rappr. da____________________ __________
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Leventina con
sentenza 4 aprile 2000 ha così deciso:
"1. È dichiarato il fallimento della ditta __________, con
sede in __________, con effetto da martedì 4 aprile 2000 alle ore 11.00.
2./3./4./5.
Omissis"
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla __________ che con
atto 17 aprile 2000 ne postula l'annullamento;
rilevato
che sono dati gli estremi per procedere ex art. 313 bis CPC:
ritenuto
in fatto:
A. Con
istanza 26/27 gennaio 2000 la __________ ha chiesto il fallimento della __________
per fr. 90'421.05 oltre interessi e spese.
B. All'udienza di contraddittorio la debitrice ha rilevato che
nell'ambito di un'operazione di rifinanziamento alla società verrà messa a
disposizione nuova liquidità che permetterà di fare fronte ai debiti
accumulatisi e di riprendere l'attività con maggior ritmo, per cui ha chiesto
che la pronuncia del fallimento venga rinviata.
C. Con sentenza 4 aprile 2000 il Pretore del Distretto di Leventina ha
pronunciato il fallimento della __________
D. Contro la sentenza di fallimento si è tempestivamente aggravata la
debitrice sostenendo di avere avuto la possibilità di concludere un accordo per
ottenere una dilazione di pagamento come previsto dall'art. 172 n. 3 LEF, ma
che evidentemente sarebbe stato inutile senza avere la certezza che il primo
decreto di fallimento 14 febbraio 2000 venisse revocato. L'appellante ha poi
dichiarato di essere confrontata con delle momentanee difficoltà per mancanza
di liquidità, ma di avere in corso interessanti lavori già appaltati che
durante la stagione le permetterebbero di risanare la sua situazione
finanziaria.
Considerato
In diritto:
a) Ex art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento,
quando il debitore provi con documenti che il creditore gli ha concesso una
dilazione.
Secondo
l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
L'appellante
ha dichiarato di avere avuto la possibilità di ottenere una dilazione di
pagamento, ma che tale dilazione sarebbe stata inutile non avendo la certezza
che il precedente fallimento, dichiarato a far tempo dal 14 febbraio 2000,
venisse revocato.
Orbene,
contrariamente a quanto sostenuto dalla debitrice, la dichiarata possibilità di
ottenere una dilazione di pagamento, non è sufficiente per rigettare la domanda
di fallimento. Infatti una dilazione ex art. 172 n. 3 LEF va provata con
documenti. D'altro canto ogni procedura di fallimento ha il proprio destino e
non può essere fatta dipendere dall'esito di un'altra procedura di appello
promossa contro una precedente dichiarazione di fallimento.
b) Ex art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può
annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la
decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti
che nel frattempo:
-
il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
-
L'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore disposizione
del creditore; o che
-
il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non esser in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Dal debitore viene inoltre pretesa la produzione,
già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione
della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione
dell’effetto sospensivo (Roger Giroud; op. cit., n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Gasser,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 36 n. 58 p.
294, § 38 n. 14 p. 305; Jürgen Bronimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides
des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder,
Recht- und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
In
casu l'appellante non solo non ha provato per mezzo di documenti che il debito
è stato estinto, risp. che ha depositato l'importo dovuto presso l'autorità
giudiziaria superiore risp. che la creditrice ha ritirato la domanda di
fallimento, per cui non risulta adempiuta alcuna delle predette condizioni di
cui all'art. 174 cpv. 2 LEF, ma non ha sostenuto e ancor meno reso verosimile
di essere solvibile.
Non
sono pertanto date le premesse per annullare la dichiarazione di fallimento.
- L'appello 17 aprile 2000 della __________ va quindi respinto.
Di
conseguenza ne va dichiarato il fallimento.
La
tassa di giustizia è a carico dell’appellante (art. 49 OTLEF).
Non
si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art.
171, 172 e 174 LEF
pronuncia:
- L’appello
17 aprile 2000 __________, è respinto.
1.1. Di
conseguenza è dichiarato il fallimento della __________, a far tempo da
martedì 16 maggio 2000 alle ore 10.00.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 135.--, già anticipata dalla __________ resta a suo
carico.
-
È
ordinata la pubblicazione dei punti 1 e 1.1. del presente dispositivo sul FUC e
sul FUSC.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Leventina.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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