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Numero d'incarto:
14.2000.6
Data decisione, Autorità:
09.03.2000, CEF
Incarto n.
14.2000.00006
Lugano
9 marzo 2000/FC/fb/
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con
istanza di fallimento 19 novembre 1999 da
contro
richiamata la declaratoria di fallimento 3 gennaio 2000 del Pretore
del Distretto di Lugano;
visto l'appello 12 gennaio 2000 di __________ redatto in tedesco,
poi tradotto in italiano il 28/29 gennaio 2000 in conformità dell'ordinanza
presidenziale 18 gennaio 2000;
rilevato
che l'appellato non si è determinato
ritenuto
in fatto:
A. Con
PE n. __________ del 12 aprile 1999 __________ procede contro __________ per
Fr. 10'336.15 sulla base dell'attestato di carenza di beni n. __________ emesso
il 24 ottobre 1997.
B. La
comminatoria di fallimento redatta su modulo in lingua italiana, notificata
l'11 ottobre 1999 ad __________, non è stata oggetto di ricorso ex art. 17 LEF.
C. Con
istanza 19 novembre 1999, formulata in italiano, __________ ha chiesto la
declaratoria di decozione di __________.
D. Con
ordinanza 23 novembre 1999 resa in lingua italiana, la Pretore ha citato le
parti a comparire all'udienza del 15 dicembre 1999 per la discussione
dell'istanza di __________ "chiedente la dichiarazione di fallimento della
parte escussa".
E. Il
15 dicembre 1999 le parti sono comparse personalmente all'udienza. Dal verbale
risulta che "il convenuto [__________] si oppone all'istanza ritenuto che
è già incorso in un fallimento nel 1991" e che " il convenuto si
rifiuta di firmare il verbale".
F. Con
sentenza 3 gennaio 2000 la Pretore ha dichiarato il fallimento di __________.
G. Il
12 gennaio 2000 __________ ha inoltrato appello in tedesco. Con ordinanza
presidenziale 18 gennaio 2000 è stato fissato all'appellante il termine per la
traduzione in italiano. Con tempestivo atto 28 gennaio 2000 __________ ha
infine trasmesso la traduzione in italiano dell'appello.
H. Il
gravame è incentrato su due aspetti. In ordine __________ censura la violazione
dell'art. 1 della "22. convenzione per la protezione dei diritti
umani" e l'art. 14 CEDU perché non ha avuto la possibilità di ottenere
udienza in una lingua per lui comprensibile. Nel merito contesta il credito,
non potendosi spiegare "quale relazione legale poteva mai essere stata tra
la mia persona e __________". Ammette di avere fatto iscrivere nel 1998 la
sua ditta individuale a registro di commercio, per ottenere che "la cassa
pensione mi pagasse per garantire il sostentamento della mia famiglia".
Considerato
in diritto:
- L'art.
21 LALEF stabilisce il principio che il processo sommario in materia di
esecuzione e fallimento deve svolgersi esclusivamente in lingua italiana e che
i documenti allegati, non redatti in una delle lingue nazionali ex art. 4
Cost., devono essere accompagnati dalla traduzione in italiano.
La
nuova disciplina costituisce norma speciale rispetto all'art. 203 CPC che
prevede la produzione della traduzione solo su richiesta di una parte o del
giudice. La semplificazione linguistica si giustifica perché il processo
sommario è per sua natura connotato dal principio di celerità e sottoposto a
dinamiche diverse dal rito ordinario (Flavio Cometta, Commentario alla LPR,
Lugano 1998, p. 11 s., n. 1.3.5).
- Le
parti devono rivolgersi alle autorità cantonali servendosi della lingua
ufficiale del Cantone (DTF 102 Ia 36). Il principio della territorialità delle
lingue nazionali nella procedura è ormai acquisito e non è affatto contrario
alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (DTF 106 Ia 303 cons. 2a; STF
[II Corte civile] 1 dicembre 1992 in re A. B.; STF [CEF] 9 settembre 1991 in re
A. B.; RDAT 1986, p. 38, n. 19). Né l'art. 8 cpv. 2 Cost. né l'art. 6 CEDU
conferiscono, in linea di principio, a chi è parte in una procedura - anche di
natura esecutiva - il diritto di esigere che una sentenza scritta sia tradotta
nella sua lingua (STF [CEF] 9 settembre 1991 in re A. B.; DTF 115 Ia 65).
E
nemmeno è applicabile l'art. 14 Patto ONU II, che disciplina il corretto
svolgimento del processo non solo penale e civile ma anche di quello esecutivo
federale: da siffatta normativa non può però dedursi il diritto di usare altra
lingua da quella imposta dal principio della territorialità, che caratterizza
il diritto linguistico svizzero, e dal diritto processuale cantonale (DTF 124
III 207 cons. 4 e 122 I 238 s. cons. 2c con riferimenti).
La
pretesa ignoranza della lingua italiana non impedisce, in linea di principio, a
chi non ne sia cognito di rivolgersi a un legale o a un traduttore (STF [II
Corte civile] 4 giugno 1992 in re M. L. cons. 4 e STF [CEF] 9 settembre 1991 in
re A. B; Cometta, op. cit., p. 119 s., n. 3.1).
L'uso
della lingua nel processo non è regolato dal diritto federale: infatti, se sul
piano federale l'art. 70 cpv. 1 Cost. garantisce il riconoscimento delle tre
lingue ufficiali della Confederazione (cfr. mutatis mutandis DTF 106 Ia 303
cons. 2a), per il resto è compito esclusivo dei Cantoni stabilire quali lingue
ammettere nelle relazioni con i loro organi. In STF 25 aprile 1997 [inc. n.
5P.63/1997], in: BlSchK 1998, p. 37 s., il Tribunale federale ha stabilito che
la domanda di fallimento formulata in tedesco al Tribunale di Ginevra deve
essere dichiarata irricevibile d'ufficio perché in insanabile contrasto con il
principio espresso all'art. 9 CPC-GE secondo cui "les parties procèdent en
langue française" (su questa sentenza si veda anche la nota di Hansjörg
Peter, Le point sur le droit des poursuites et des faillites, in: SJZ 1998, p.
335).
Nel
Cantone Ticino è imperativo l'uso dell'italiano secondo le modalità
disciplinate dall'art. 21 LALEF. Il non comprendere la lingua italiana non è
motivo per opporsi ad una sentenza redatta in tale lingua, trattandosi di
quella che la procedura impone per gli atti processuali che si svolgono in
Ticino (cfr. in senso convergente, ancorché in procedura ordinaria, II CCA 17 novembre
1999 [inc. n. 12.1999.222] in re C. B. SA c. H. A).
-
Nel
caso di specie è di tutta evidenza che __________ ha avuto a disposizione ogni
mezzo per tutelare i propri diritti dal profilo linguistico con la tempestività
che il rito sommario in materia di esecuzione e fallimenti impone. Infatti la
vicenda esecutiva gli è ben nota in ogni suo aspetto, anche d'ordine
linguistico, già dalla ricezione il 14 aprile 1999 del precetto esecutivo, cui
è seguita la comminatoria di fallimento notificatagli l'11 ottobre 1999.
__________ ha poi ricevuto l'istanza di fallimento 19 novembre 1999 e la
contestuale citazione all'udienza per il contraddittorio, atti tutti formulati
in lingua italiana e senza che l'escusso eccepisse alcunché. Pretendere solo
all'udienza del 15 dicembre 1999 per la discussione dell'istanza di fallimento
di non essere in grado di comprendere l'italiano è atto processuale
manifestamente tardivo oltre che attitudine al limite del temerario. Si
prescinde per questa volta dal sanzionare siffatto comportamento solo per
ragioni di opportunità e di economia processuale.
-
Sull'argomento di merito fatto valere nel gravame, nel senso che
a mente di __________ non esisterebbe alcun credito di __________ nei suoi
confronti, va ricordato che questioni di merito sono sottratte al potere di
cognizione del giudice del fallimento. In particolare, in sede di impugnazione
ex art. 174 LEF, per il cpv. 1 la decisione del giudice del fallimento può
essere deferita all'autorità giudiziaria superiore e le parti possono avvalersi
di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di
prima istanza (pseudonova). Per il cpv. 2 sono ammessi anche fatti nuovi in
senso proprio, vale a dire realizzatisi dopo il giudizio pretorile (nova),
nelle ipotesi previste ai n. 1-3 (debito estinto, compresi gli interessi e le
spese; importo dovuto depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; ritiro della domanda di fallimento), a condizione
che il debitore renda verosimile la sua solvibilità.
Orbene
nel caso di specie __________ non si richiama ad argomentazioni ricevibili in
sede di impugnazione nel senso dell'art. 174 cpv. 1 e 2 LEF, limitandosi ad
affermare che con __________ non vi sono rapporti "legali" e che non
possiede nulla, contraddicendosi però subito dopo quando afferma di aver
ottenuto il pagamento dalla cassa pensione dei contributi della previdenza
professionale dopo aver "dovuto fondare per forza la ditta
individuale".
Ne
consegue la reiezione del gravame, al limite del temerario.
- La
tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF).
Non
si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 174
LEF e 21 LALEF,
pronuncia
- L'appello
12/28 gennaio 2000 __________, è respinto.
1.1. Di
conseguenza è dichiarato il fallimento di __________, a far tempo da martedì 14
marzo 2000 alle ore 10.00.
-
La tassa di giustizia in fr. 120.--, già anticipata
dall'appellante, resta a carico di __________.
-
È
ordinata la pubblicazione dei punti 1 e 1.1 del presente dispositivo sul FUSC e
sul FUC.
-
Intimazione: __________
Comunicazione: Pretura
di Lugano, Sezione 5
Ufficio
esecuzione di Lugano
Ufficio
fallimenti di Lugano
Ufficio
dei registri di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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