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Numero d'incarto:
14.2001.00104
Data decisione, Autorità:
06.02.2002, CEF
Incarto n.
14.2001.00104
Lugano
6 febbraio 2002
CJ/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 24 ottobre 2001 da
rappr. dall’avv. __________
contro
rappr. dall’avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta da __________ all’esecuzione n. __________ dell’UEF
di Bellinzona promossa da __________ con PE del 16 ottobre 2001 per l’importo
di fr. 11'100.-- oltre interessi e spese;
vista la sentenza 21 novembre 2001 (EF.__________) del Segretario
Assessore della Pretura di Bellinzona, che respinge la suddetta istanza;
preso atto dell’appello 3 dicembre 2001 di __________ nonché delle
osservazioni 14 gennaio 2002 della controparte;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che
l’istante procede per l’incasso di 48 pigioni mensili di fr. 100.-per la
locazione d’un parcheggio dal 1. novembre 1997 al 31 ottobre 2001, nonché per
sei mensilità di affitto di un appartamento (fr. 1'050 al mese) per il periodo
dal 1 maggio 2001 al 30 ottobre 2001;
che
il contratto di locazione sottoscritto dalle parti il 27 ottobre 1997 (doc. A)
non può costituire un titolo di rigetto per le pigioni riferite al parcheggio,
perché non menziona alcun obbligo di pagare una pigione mensile separata di fr.
100.-- (risulta al contrario dai punti 2 e 4 del contratto che i posteggi
coperto e scoperto sono compresi nella pigione mensile globale di fr. 950.--);
che
il contratto di locazione per parcheggio veicoli 1. ottobre 1996 (allegato al
doc. A) non può nemmeno costituire un valido titolo di rigetto per mancata
identità tra debitore ed escusso (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n.
13 ad art. 81 ed i rif.), poiché non è firmato dall’escusso bensì dalla signora
__________ poi divenuta moglie dell’escusso;
che
d'altronde il contratto di locazione del 27 ottobre 1997 non rinvia a quello
del 1. ottobre 1996;
che
non è invece contestato che il contratto di locazione del 27 ottobre 1997 costituisca
in sé un titolo di rigetto dell’opposizione ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF
per le pigioni riferite all’appartamento;
che
per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito;
che
all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni
che deduce in giudizio, ritenuto che secondo la giurisprudenza le eccezioni non
solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere
sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle
allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente
l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13
ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep.
1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung,
Zurigo 1980, § 26 p. 61; BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n.
44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; ZBJV
1944 p. 416; cfr. pure: Marcel Caprez,
La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6);
che
nel caso di specie l’escusso ha allegato di aver disdetto il contratto di
locazione per il 30 giugno 2001 con raccomandata del 7 marzo 2001 (doc. 1);
che
dagli atti si evince che l’escutente non ha ritirato la raccomandata e quindi
non ha potuto averne conoscenza;
che
non si può escludere che egli abbia saputo della disdetta in un altro modo, poiché
in sede di discussione, stando al verbale di udienza, l’istante non ha esplicitamente
contestato di non averne avuto conoscenza, ma si è limitato, da una parte, a
censurare il fatto che la disdetta gli era stata notificata personalmente e non
al suo rappresentante, benché quest’ultimo figuri in tutti i documenti
sottoscritti dalle parti e che avrebbe sempre trattato direttamente con i
conduttori, e dall’altra a contestare la tempestività della disdetta;
che
in ogni caso non risulta possibile statuire con precisione quando l’escutente
ha avuto conoscenza della disdetta, prova (a livello di verosimiglianza) che
spettava all’escusso recare;
che
anche volendo ammettere che egli ne abbia avuto conoscenza prima del 30 giugno
2001, l’eccezione sollevata dall’escusso non appare verosimile;
che
infatti, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non si può dedurre
dal fatto che l’escutente non abbia contestato la disdetta nel termine di 30
giorni dell’art. 273 cpv. 1 CO che egli non è più autorizzato a contestarla,
perché l’art. 273 cpv. 1 CO non si applica alle disdette inefficaci o ritenute
tali da una parte, ma impedisce solo alla parte che non ha sollevato
l’eccezione della violazione delle regole della buona fede (art. 271 e 271a CO)
nel termine di 30 giorni di farlo successivamente (cfr. DTF 121 III 161
s., cons. 1 c, aa/bb);
che
nello scritto 7 marzo 2001 (doc. 1), l’escusso ha esplicitamente qualificato la
disdetta come straordinaria, riferendosi all’art. 266g CO e motivandola con i
suoi gravi problemi di salute che avrebbero resa impossibile la continuazione
del rapporto di locazione, in particolare per il fatto che l’appartamento
locato si situa al 4. piano senza ascensore;
che
l’escusso non ha tuttavia reso verosimile che la disdetta fosse valida, ossia
che i requisiti legali fossero adempiuti;
che
egli non ha in particolare sostanziato l’esistenza degli asseriti problemi di
salute né la loro natura;
che
ci si potrebbe chiedere se la mancata contestazione della disdetta non costituisca
un abuso di diritto in quanto dal silenzio dell’appellante l’escusso avrebbe
potuto ritenere che il primo aveva ammesso la validità della disdetta (cfr. DTF
121 succitato, p. 162, cons. 1 c, bb i.f.);
che
in realtà l’escusso non poteva in buona fede giungere a tale conclusione avendo
saputo che la raccomandata contenente la disdetta non era stata ritirata;
che
lo scritto 21 giugno 2001 di cui al doc. 2, allestito più di tre mesi dopo la
lettera di disdetta, a pochi giorni della scadenza fissata dall’escusso, appare
a questo riguardo tardivo;
che
la censura relativa all’asserita inaffidabilità e scorrettezza dell’escutente
non è stata minimamente sostanziata;
che
l’opposizione deve pertanto essere rigettata in via provvisoria per l’importo
di fr. 4'200.-- (= 4 x 1'050), pari alla somma delle pigioni mensili per i mesi
da luglio ad ottobre 2001, oltre interessi al 5% dal 3 ottobre 2001 come richiesto
nel PE;
che
la trattenuta di fr. 800.-- operata dal locatario per il mese di giugno 2001
(cfr. doc. 2) va invece ammessa;
che
infatti dal contratto di locazione (doc. A, cifra 6) si evince che tale importo
è stato versato quale deposito di garanzia sul __________
che
non risulta da siffatto documento se la cauzione è stata versata su un conto
intestato al locatore oppure su un libretto vincolato a nome del locatario ai
sensi dell’art. 257e CO;
che
la questione va risolta nel senso più favorevole al locatario, poiché autore
del contratto è il locatore (interpretazione contra stipulatorem) e che
comunque il principio della buona fede imponeva a quest’ultimo di collaborare
all’assunzione della prova (a livello di verosimiglianza) che spettava
all’escusso, ossia la dimostrazione che l’importo di fr. 800.-- non era stato
depositato su un conto vincolato ai sensi dell’art. 257e CO (fatto negativo);
che
va pertanto considerato che l’escusso ha sufficientemente reso verosimile di
essere titolare di un credito in restituzione della somma di fr. 800.-- che
possa essere opposto in compensazione contro l’escutente;
che
l’appello 3 dicembre 2001 va quindi accolto parzialmente;
che
le spese e le indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF) nella misura di 1/3
a
carico dell’appellato in prima istanza e nella misura della metà in seconda istanza.
Richiamati gli art. 82 LEF; 8 CC; 257e, 266g, 271, 273 CO; 48, 49,
61, e 62 OTLEF
pronuncia: 1. L’appello 3
dicembre 2001 __________ è parzialmente accolto.
1.1 Di
conseguenza, la sentenza 21 novembre 2001 del Segretario assessore della Pretura
di Bellinzona (EF.__________) è riformata come segue:
“1. L’istanza è parzialmente accolta.
1.1 Di
conseguenza, l’opposizione all’esecuzione n. __________ dell’UEF di Bellinzona
promossa da __________ è rigettata in via provvisoria limitatamente all’importo
di fr. 4'200.--, oltre interessi al 5% dal 3 ottobre 2001.
-
La
tassa di giustizia di fr. 150.-- è posta a carico di __________ per 1/3 e di
__________ per 2/3, il quale rifonderà a __________ fr. 60.-- a titolo di indennità.”
-
La
tassa di giustizia di fr. 225.--, già anticipata dall’appellante, è posta a
carico metà per parte, compensate le indennità.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Pretura di Bellinzona.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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