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Numero d'incarto:
14.2002.00002
Data decisione, Autorità:
11.04.2002, CEF
Incarto n.
14.2002.00002
Lugano
11 aprile
2002
B/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Chiesa (quest’ultimo in sostituzione del giudice Rusca, assente)
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente
dall'istanza 25 ottobre 2001 presentata da
rappr. da __________
contro
sulla
quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 3 gennaio
2002 ha così deciso:
"1. È pronunciato il
fallimento di __________, a far tempo da giovedì 3 gennaio 2002 alle ore
14.00.
2./3./4. Omissis."
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 10 gennaio 2002
ne postula l'annullamento;
rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
preso atto
che con ordinanza presidenziale 18/21 febbraio 2002 all'appello è stato concesso
effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto:
A. Con istanza 25 ottobre 2001 __________ ha chiesto il fallimento di
__________ per fr. 6'418.50 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All'udienza di contraddittorio del 5 dicembre 2001 l'escusso non è
comparso.
C. Il 3 gennaio 2002 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha
pronunciato il fallimento di __________ a far tempo da giovedì 3 gennaio 2002
alle ore 14.00.
D. Con atto d'appello 10 gennaio 2002 __________ ha postulato la
declaratoria di nullità del decreto di fallimento sostenendo di essere
fermamente intenzionato a pagare l'importo scoperto e di averlo comunicato alla
creditrice. Per mancanza di liquidità è tuttavia costretto a versare delle rate
e non può saldare l'intero importo come richiesto. L'appellante ha poi
affermato che il fallimento pregiudicherebbe seriamente la sua situazione
professionale, in quanto è in trattative per un nuovo posto di lavoro che gli
permetterebbe di incrementare le sue entrate.
Considerato
In diritto:
1.a) Giusta l'art.
172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore
provi con documenti che il creditore gli ha concesso una dilazione.
Per l'art. 174
cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità
giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono
avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla
decisione di prima istanza.
b) L'appellante adduce di avere scritto alla creditrice comunicandole
la sua intenzione di pagare a rate l'importo scoperto. A sostegno del suo
assunto liberatorio __________ non ha però prodotto alcun documento atto a
dimostrare la concessione da parte della Fondazione Collettiva LPP __________
di una dilazione che gli consenta di pagare ratealmente il suo debito. Non
avendo pertanto dimostrato l'avverarsi di uno preudonovum, non risulta
applicabile l'art. 174 cpv. 1 LEF.
2.a) Ex art. 174
cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di
fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua
solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
-
il debito,
compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
-
l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
-
il creditore
ha ritirato la domanda di fallimento.
L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere
verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La
solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che
l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di
appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità
influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Roger Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174
LEF; Amonn/Gasser,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 36 n. 58 p.
294, § 38 n. 14 p. 305; Jürgen Brönnimann,
Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art.
174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung,
Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
b) In casu __________ non ha fornito alcuna prova documentale relativa
al pagamento del debito oggetto dell'esecuzione in esame e nemmeno relativa al
deposito dell'importo presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione
del creditore risp. al ritiro della domanda di fallimento, per cui già non risultano
adempiuti i presupposti di cui all'art. 174 cpv. 2 n. 1, 2 e 3 LEF. In via
abbondanziale va rilevato che dall'estratto delle esecuzioni 18 marzo 2002
dell'Ufficio esecuzione di Lugano emerge che nel 2001 in 5 esecuzioni promosse
a carico di __________ è stato eseguito il pignoramento di immobili, in
ulteriori 2 esecuzioni sono stati inviati gli avvisi di pignoramento e che dal
4 al 14 gennaio 2002 sono stati emessi 7 attestati di carenza di beni per un
importo complessivo di fr. 29'729.40. Sulla base di queste indicazioni non può
essere ritenuto che l'appellante è in grado di far fronte ai suoi impegni
finanziari, per cui nemmeno il presupposto della solvibilità risulta adempiuto.
Di conseguenza
neppure l'art. 174 cpv. 2 LEF è applicabile alla fattispecie, per cui il
fallimento non può essere annullato.
- L'appello 10 gennaio 2002 __________ va quindi respinto.
Di conseguenza,
essendo stato concesso effetto sospensivo parziale all'appello, il fallimento
deve essere nuovamente pronunciato.
La tassa di
giustizia è posta a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF).
Non si assegnano
indennità, la parte appellata non avendo presentato osservazioni (art. 62 cpv.
1 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamato l'art. 174 LEF
pronuncia:
- L'appello 10 gennaio 2002 __________ è respinto.
1.1.
Di conseguenza è dichiarato il fallimento di
__________ a far tempo da
martedì
16 aprile 2002 alle ore 10:00
-
La tassa di giustizia di fr. 120.--, già anticipata dall'appellante,
resta a carico di __________. Non si assegnano indennità.
-
Intimazione a: - __________;
Comunicazione alla
Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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