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Numero d'incarto:
14.2002.00030
Data decisione, Autorità:
17.04.2002, CEF
Incarto n.
14.2002.00030
Lugano
17 aprile
2002
CJ/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Chiesa (in sostituzione del giudice Rusca, assente)
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo sulla domanda del
tendente ad
ottenere la delibazione della propria decisione 4 febbraio 2002 nella causa
ritenuto
in
fatto:
A. Con decisione 4 febbraio 2002, l’istante ha pronunciato la revoca
della moratoria concordataria concessa il 28 agosto 2001 alla società
__________.
B. Con
scritto 12 febbraio 2002, l’istante ha comunicato all’Ufficio dei registri di
Lugano l’avvenuta revoca della moratoria concordataria concessa il 28 agosto
2001. In risposta a tale scritto, considerato dall’Ufficio dei registri quale
richiesta di cancellazione della menzione relativa alla moratoria concordataria
(cfr. avviso di rigetto di una richiesta del 25 marzo 2002), l’Ufficio dei
registri, con scritto 18 febbraio 2002, ha invitato l’istante a produrre la
traduzione in italiano del decreto di cancellazione, la dichiarazione di
crescita in giudicato della sentenza nonché una “delibazione emanata dal Tribunale
d’Appello di Lugano (art. 510 CPC)”, per poi, il 25 marzo 2002, rigettare la
richiesta dell’istante per mancanza della documentazione richiesta.
C. Fondandosi
sullo scritto 18 febbraio 2002 citato sopra, l’istante chiede, con una
richiesta indirizzata al Tribunale di Appello, la delibazione del proprio
decreto 4 febbraio 2002.
Considerato
in diritto:
-
L’Ufficio dei registri di Lugano fonda la propria richiesta di
produzione di una sentenza di delibazione della decisione 4 febbraio 2002 del __________
probabilmente sull’art. 30 del Regolamento 1. aprile 1998 concernente la legge
sul registro fondiario (RL 4.1.3.1.1), che dispone: “Le iscrizioni a registro
fondiario fondate su sentenze di tribunali di altri Cantoni o su decisioni
emanate da autorità estere sono subordinate al giudizio di delibazione
rispettivamente al riconoscimento dell’esecutività da parte del Tribunale di
appello a norma del Codice di procedura civile (CPC)”.
-
Di
primo acchito, l’istanza del __________, indirizzata al Tribunale di Appello,
sembra dover essere sottoposta alla I. Camera civile, competente per
l’exequatur delle sentenze civili extracantonali che ordinano l’iscrizione di
un diritto a registro fondiario, in virtù dell’art. 510 CPC (cfr. I CCA
16 marzo 1993 in re B. c/ B. e 5 maggio 1993 in re T c/ M. B., citate da Giorgio
Bernasconi, Delibazione di
provvedimenti cautelari ordinati da giudici di altri Cantoni: sulla procedura
applicabile e su sentenze recenti del Tribunale di appello, in: Il Ticino e il
diritto, CFPG 2, Lugano 1997, p. 37 ss. ad n. 39 e 54; cfr. pure Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano
2000, ad art. 510). In realtà però, siffatta conclusione non appare confermata
da un esame più attento, poiché la decisione di concessione o di revoca della
moratoria concordataria non è una sentenza civile ai sensi degli art. 510 CPC,
61 vCost. e 122 cpv. 3 Cost. (cfr. Blaise Knapp,
Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse,
Basilea/Berna/Zurigo, 1986, n. 42 ad art. 61 vCost., con rif.), bensì una
sentenza di diritto pubblico esecutivo federale (cfr. art. 295 cpv. 1 e 5 LEF).
-
Ma
nemmeno la scrivente Camera è competente, visto che l’unica sua competenza in
materia di riconoscimento di sentenze in ambito esecutivo è data nei rapporti
internazionali (cf. art. 513 CPC).
-
Non vi è tuttavia una lacuna del diritto ticinese.
4.1. Infatti,
la delibazione delle decisioni incidentali emanate in base al diritto federale
esecutivo (rigetto [cfr. però infra cons. 4.3], apertura del fallimento, sequestro,
concordato, ecc.) è superflua, poiché le stesse sono direttamente esecutorie in
tutta la Svizzera, la quale deve essere considerata come un’unità territoriale
dal punto di vista giuridico (Rechtsgebiet) (cfr. DTF 54 I 173 s., con
rif.; Knapp, op. cit.,
loc. cit.; in materia fallimentare, cfr. Handschin/Hunkeler,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 96 ad art.
197). D’altronde, l’obbligo di eseguire le sentenze extracantonali fondate sul
diritto pubblico federale, in assenza di una norma specifica del genere di
quella degli art. 40 e 43 PA per le decisioni amministrative, dovrebbe comunque
poter essere dedotto dal dovere di fedeltà confederale (cfr. Blaise Knapp, Précis de droit
administratif, 4a ed., Basilea 1991, n. 215; cfr. pure Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP,
Losanna 1999, vol. I, n. 42 ad art. 80).
4.2. Ci si
può però chiedere se l’obbligo di eseguire le decisioni incidentali extracantonali
emanate in base al diritto federale esecutivo esclude o no qualsivoglia
procedura di delibazione, visto che è ammesso, malgrado il testo dell’art. 122
cpv. 3 Cost. che prescrive che “le sentenze civili passate in giudicato sono
esecutorie in tutta la Svizzera”, che i Cantoni possano sottoporre l’esecuzione
effettiva ad una preventiva delibazione (cfr. Knapp, op. cit. [Commentaire], n. 23 ad art. 61).
4.3. A
questo proposito va osservato in primo luogo che, per quanto riguarda la
decisione di rigetto dell’opposizione, la medesima giustifica la continuazione
dell’esecuzione in ogni Cantone senza delibazione (cfr. Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,
vol. I, n. 86 ad art. 84, con rif.; Gilliéron,
op. cit., n. 80 ad art. 80 e n. 89 ad art. 82), riservati i casi in cui la
pretesa posta in esecuzione è fondata sul diritto pubblico cantonale, a meno
che si applichi il Concordato intercantonale del 28 ottobre 1971
sull'assistenza giudiziaria reciproca per l'esecuzione di pretese di diritto
pubblico. Vero è che, quando la decisione di rigetto extracantonale non è
fondata su una sentenza o decisione esecutoria senza preventiva delibazione in
tutta la Svizzera (cfr. art. 39 cpv. 1 OG, 75 PC o 40 PA) o nel Cantone di
esecuzione – quindi ad es. su una decisione civile (art. 122 cpv. 3 Cost.),
penale (art. 380 CP) o amministrativa (fedeltà confederale) emanata da un
tribunale o da un’amministrazione cantonale, quand’anche fondata sul diritto
federale –, l’escusso può eccepire di non essere stato regolarmente citato o
legalmente rappresentato (cfr. art. 81 cpv. 2 LEF in procedura sommaria e 79
cpv. 2 LEF in procedura ordinaria), quindi indire una specie di procedura
pregiudiziale di delibazione. Tali eccezioni non sono però dirette contro la
decisione di rigetto stessa, di natura esecutiva, bensì contro la decisione (pregiudiziale)
sul merito del credito posto in esecuzione. Così, l’escutente può chiedere un
pignoramento provvisorio o la formazione di un inventario conservativo (cfr.
art. 83 cpv. 1 LEF) in base ad una decisione extracantonale di rigetto
provvisorio senza necessità di riconoscimento nel cantone di esecuzione (cfr. Staehelin, op. cit., loc. cit.).
Tale principio deve valere per tutte le decisioni di natura meramente esecutiva
quale la decisione sulla moratoria concordataria.
4.4. Trattandosi
di decisioni in materia di fallimento o di concordato, il carattere generale e
collettivo di queste procedure costituisce un argomento supplementare a
conforto della tesi dell’esecutività immediata in tutta la Svizzera. In
particolare, un divieto legale di disporre (cfr. art. 204 cpv. 1, 298 cpv. 2
LEF) a geometria variabile dipendente dal riconoscimento o no della sentenza di
fallimento o concordataria nei diversi Cantoni svizzeri non sembrerebbe in
accordo con la volontà del legislatore di unificare il diritto esecutivo in
materia pecuniaria. Si potrebbe giungere a questo paradosso che, mentre si
riuscirebbe, tramite l’assistenza tra gli uffici (cfr. art. 4 LEF), a far
realizzare ed iscrivere il trapasso a favore dell’aggiudicatario di un immobile
della massa sito fuori dal foro esecutivo in base ad un’istanza fatta a nome
dell’ufficio richiesto, quindi senz’alcuna verifica della sentenza
fallimentare, non sarebbe possibile far menzionare il fallimento nello stesso
registro fondiario senza preventiva delibazione.
-
Va
inoltre sottolineato che è proprio il diritto federale, e meglio l’art. 296
LEF, a prevedere l’obbligo di comunicare la concessione di una moratoria
concordataria all’Ufficio del Registro fondiario (ma non a quello del Registro
di commercio, riservati i casi in cui il giudice del concordato modifichi i
diritti di firma, cfr. Alexander Vollmar,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 10 ad
art. 296). È anche il diritto federale che prescrive imperativamente la
menzione della moratoria concordataria (cfr. art. 80 cpv. 9 ORF). Nessuna delle
due disposizioni prevede la necessità di una delibazione. Del resto, la
necessità di una delibazione delle decisioni extracantonali in base alle quali
si chiede un’iscrizione nel Registro fondiario non sembra unanimemente ammessa.
Il dovere di verifica dell’ufficiale è infatti limitato ad un controllo
unicamente formale (esistenza di una decisione giudiziale, cfr. art. 18 cpv. 1
let. f ORF, identità delle parti, possibilità di iscrivere, competenza
dell’autorità giudicante, cfr. art. 17 ORF, ecc.), essendo esclusa la facoltà
di riesaminare il merito della sentenza e nemmeno la regolarità della procedura
seguita per la sua emanazione (cfr. Henri Deschenaux,
SPR V/3,1, Basilea 1988, pp. 511-513 [in particolare la nota 87] e 519-520; Christian
P. Meier, Vorsorgliche Massnahmen
bei immobiliarsachenrechtlichen Streitigkeiten, tesi Zurigo 1977, pp. 94-95).
Infine, va notato che poiché la menzione della moratoria concordataria, come
quella dell’apertura del fallimento, ha un effetto puramente dichiarativo (cfr.
Amonn/Gasser, Grundriss
des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6a ed., Berna 1997, n. 10 ad § 41),
non si vede il motivo per il quale non si dovrebbe indicare a titolo
informativo nel registro fondiario che una sentenza di concessione o di revoca
della moratoria è stata emessa in un altro cantone.
-
Visto
quanto precede, pur volendo estendere la portata dell’art. 30 del Regolamento
concernente la legge sul registro fondiario (cfr. supra cons. 1), in conformità
del suo testo, a tutte le sentenze extracantonali, benché l’art. 510 CPC a cui
rinvia si riferisca soltanto alle sentenze civili (cfr. supra cons. 2), si
dovrebbe comunque negare a tale norma ogni efficacia, poiché contraria al
diritto (esecutivo) federale (art. 49 cpv. 1 Cost.). Non spetta tuttavia a
questa Camera pronunciarsi in merito e nemmeno sull’esigenza di una traduzione
in lingua italiana della decisione che revoca la moratoria. Va in effetti
ricordato che l’autorità di vigilanza cantonale inferiore in materia di
registro fondiario è la Sezione del registro fondiario e di commercio del
Dipartimento delle Istituzioni (cfr. art. 1 del succitato Regolamento), contro
le decisioni della quale è dato ricorso alla I Camera civile del Tribunale di
appello (art. 6 Legge sul registro fondiario, RL 4.1.3.1; cfr. Emanuela Epiney-Colombo, Le nuove competenze
della prima Camera civile del Tribunale di appello, in RDAT 1/1998, 551 ad II).
-
La
richiesta 27 marzo 2002 del __________ va quindi dichiarata irricevibile. Per
le peculiarità del caso si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 122 cpv. 3 Cost.; 4, 295, 296
LEF; 510, 513 CPC;
pronuncia:
-
L’istanza di delibazione 27 marzo 2002 __________ è irricevibile.
-
Non
si preleva tassa di giustizia.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
all’Ufficio registri di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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