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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2002.00055
Data decisione, Autorità:
23.09.2002, CEF
Incarto n.
14.2002.00055
Lugano
23 settembre
2002
CJ/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
(__________) promossa con istanza 13 marzo 2002 da
contro
rappr. dallo Studio legale __________
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da __________
all’esecuzione n. __________ dell’UE di Lugano promossa da____________________
__________ per l’importo di fr. 52'811.-- oltre interessi al 5% dal 21 febbraio
2002 e spese;
vista la
sentenza 3 giugno 2002 della Segretaria Assessore della Pretura di Lugano,
Sezione 5, che accoglie la suddetta istanza e respinge pertanto in via
provvisoria l’opposizione;
preso atto
dell’appello 17 giugno 2002 di __________ nonché delle osservazioni 3 luglio
2002 della controparte;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che ex art. 82
cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato
mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il
rigetto provvisorio dell’opposizione;
che la nozione di
riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv.
1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento
da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione
ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile;
che il
riconoscimento deve essere scritto e firmato dall’escusso (cfr. Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum
SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. III, n. 12 ad
art. 82; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n.
33 ad art. 82; Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 328 ad 2a);
che nel caso di
specie l’istante ha indicato nella domanda di esecuzione quale titolo di credito
“Prestazioni d’ingegnere per la casa mapp. no. __________a __________ come alla
nota d’onorario del 4.2.2002. In caso che non venga fatta opposizione contro il
presente precetto, il creditore concede un ribasso dell’importo sopraesposto
del 20%”;
che detta nota
d’onorario (doc. A) non costituisce ovviamente un titolo di rigetto provvisoria
ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF, poiché non è riconosciuta e non è firmata
dall’escussa;
che il
riconoscimento può certo essere dedotto anche da un insieme di documenti, a
condizione però che essi siano firmati dall’escusso, che vi rinviino documenti
firmati dall’escusso oppure che vi sia almeno un nesso tra il documento non
firmato ed uno scritto firmato (cfr. in tal senso: DTF 106 III 99-100,
cons. 4;114 III 74; Staehelin,
op. cit., n. 15 ad art. 82);
che l’escutente
non indica tuttavia in modo chiaro e comprensibile quali documenti possono
essere considerati come titolo di rigetto provvisorio ai sensi dell’art. 82
LEF, ammettendo al contrario che non esiste tra le parti alcun contratto in
forma scritta (cfr. osservazioni, p. 4 ad II.8);
che la massima
indagatoria non si applica alla procedura di rigetto dell’opposizione (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 67 ad art.
82; Stücheli, op. cit., p.
112 ad c; cfr. pure Staehelin,
op. cit., n. 51 ad art. 84, secondo il quale il giudice non è tenuto di
completare gli atti), di modo che non spetta al giudice ricercare se tra i
documenti prodotti dall’escutente ve ne sono che potrebbero costituire un
titolo di rigetto ai sensi dell’art. 82 LEF, l’onere della prova e
dell’allegazione gravando sull’istante;
che, a titolo
abbondanziale, va comunque rilevato che dai documenti prodotti dall’istante,
sia separatamente che congiuntamente, non è deducibile alcun titolo di rigetto;
che agli atti gli
unici documenti sottoscritti dall’escussa o dal suo patrocinatore sono infatti
i doc. B, H, J, K, M e O;
che i doc. H, J e
K sono contratti tra l’escussa e gli artigiani ai quali l’escutente non è parte
(se non quale rappresentante dell’escussa), e egli non ha dimostrato di aver
acquistato le pretese degli artigiani – comunque non riconosciute
dall’appellante – per cessione o surrogazione;
che il doc. B è
un’ordinazione che non contiene alcun riconoscimento di una somma determinata o
determinabile;
che il doc. M è
una disdetta del contratto di appalto con effetto immediato, che prova sì
l’esistenza di un contratto tra le parti ma non l’esistenza di un debito
scoperto a carico dell’escussa;
che il doc. O è
una proposta di transazione che non può valere quale titolo di rigetto
provvisorio, non avendo l’escutente provato di aver accettato l’importo di fr.
13'000.-- nel termine di 10 giorni fissato dal rappresentante dell’escussa;
che in siffatto
documento, contrariamente a quanto ammesso dalla prima giudice, l’escussa – per
il tramite del suo patrocinatore – non riconosce le ore esposte dall’escutente
nel suo scritto 13 novembre 2001, ma ne riporta solo il contenuto, circostanza
che è comunque ininfluente ai fini della causa, poiché il conteggio sul quale è
fondato il precetto esecutivo (doc. A) è calcolato in base al valore dell’opera
e non delle ore impiegate sul cantiere;
che non figura
agli atti un documento in cui l’escussa avrebbe accettato l’applicazione della
norma SIA 103 (che sono condizioni generali trovanti applicazione solo se
integrate nel contratto dalle parti, cfr. Pierre Tercier, Les contrats spéciaux, 2. ed., Zurigo 1995, n.
3278) per le prestazioni d’ingegnere asseritamente prestate dall’escutente;
che l’appello va
quindi accolto;
che le spese e le
indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Richiamati gli art. 82 LEF; 48, 49, 61 e 62 OTLEF
pronuncia:
- L’appello 17 giugno 2002 __________, è accolto.
1.1. Di
conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 3 giugno 2002 (__________)
della Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, sono riformati
come segue:
“1. L’istanza
13 marzo 2002 __________, è respinta.
-
La
tassa di giustizia di fr. 230.-- è posta a carico del____________________
__________ r, che rifonderà a __________ fr. 600.-- a titolo di indennità.”
-
La tassa di
giustizia di fr. 345.--, già anticipata dall’appellante, è posta a carico
del____________________ ____________________che rifonderà a __________ fr.
400.-- a titolo di indennità.
-
Intimazione a: ____________________
Comunicazione alla
Pretura di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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