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Numero d'incarto:
14.2002.124
Data decisione, Autorità:
05.02.2003, CEF
Incarto n.
14.2002.124
Lugano
5 febbraio
2003
/B/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente
dall'istanza 29 ottobre 2002 presentata da
rappr. da: __________
contro
rappr. da: __________
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di
Lugano, Sezione 5, con sentenza 11 dicembre 2002 ha così deciso:
"1. È pronunciato il fallimento di
__________, a far tempo da
mercoledì __________ alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello con
atto 20 dicembre 2002 da
__________ che ne postula l'annullamento;
preso atto che la parte appellata non ha
presentato osservazioni;
rilevato che con ordinanza presidenziale 23
dicembre 2002 all'appello è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 29 ottobre 2002 la ___________ ha chiesto il
fallimento di __________ per fr. 2'501.20 oltre accessori e dedotti eventuali
acconti.
B. All'udienza
di contraddittorio del 27 novembre 2002 il debitore non è comparso.
C. Con
sentenza 11 dicembre 2002 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha
pronunciato nell'ambito della procedura esecutiva n. __________ dell'UE di
Lugano il fallimento di __________ a far tempo dall'11 dicembre 2002 alle ore
14.00.
D. Con
atto di appello 20 dicembre 2002 __________ ha postulato la declaratoria di
nullità del decreto di fallimento, sostenendo di avere pagato l'importo posto
in esecuzione valuta 10 dicembre 2002, come si evince dalla dichiarazione 18
dicembre 2002 della creditrice (doc. C).
Considerato
in diritto: 1.
a) Ex
art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita
all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le
parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati
anteriormente alla decisione di prima istanza.
b) L'appellante
adduce di avere saldato il debito in oggetto precedentemente alla dichiarazione
di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio __________ ha prodotto
una dichiarazione 18 dicembre 2002 della creditrice (doc. C), in cui
quest'ultima conferma, in relazione all'esecuzione in esame, di essere stata
tacitata valuta 10 dicembre 2002. Questo documento costituisce prova
sufficiente dell'avvenuto pagamento effettuato ante declaratoria di decozione.
Di conseguenza il fallimento di __________ va annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
- L'appello
20 dicembre 2002 __________ va quindi accolto.
La tassa
di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).
Non si assegnano
indennità, la parte appellata non avendo presentato osservazioni (art. 62 cpv.
1 OTLEF).
Le spese
dell'Ufficio fallimenti vanno caricare all'appellante.
Per questi motivi,
richiamato l'art. 174 cpv. 1 LEF
pronuncia:
I. L'appello
20 dicembre 2002 __________, è accolto.
"1. La dichiarazione di fallimento
11 dicembre 2002 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5,
inc. FA. 2002.00976 nei confronti di __________, è annullata.
2 La
tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è
posta a carico di __________.
3 .La
spese dell'Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste
a carico di __________."
II. La tassa
di giustizia del presente giudizio in fr. 120.--, già anticipata
dall'appellante, resta carico di __________.
III. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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