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Numero d'incarto:
15.1995.00047
Data decisione, Autorità:
29.08.1995, CEF
Incarto n.
15.95.00047
Lugano
29 agosto 1995/C/fc/bsn
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 12 gennaio 1995
contro
l’operato
dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno nelle esecuzioni n. __________ e __________ in via di
realizzazione del pegno immobiliare promosse da
contro
con
e
contro
in materia di stato di riparto;
viste le osservazioni:
25 gennaio 1995 di __________
24 febbraio 1995 dell’UEF di
Locarno;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto
A. Il 20 maggio 1992 l’UEF di Locarno ha emesso su
istanza di __________ __________ due PE in via di realizzazione del pegno
immobiliare contro __________ __________, con __________ quale terza
proprietaria del pegno (es. n. __________) e contro __________ (es. n.
__________).
sono indicati come debitori solidali.
Ai
due PE non è stata interposta opposizione.
B. La creditrice ha formulato, nell’ambito delle due
esecuzioni, la domanda di vendita degli immobili il 14 gennaio 1993.
C. Con provvedimento 11 novembre 1993 ________ l’UEF di
Locarno ha fissato al 6 dicembre 1993 il termine per le insinuazioni degli
oneri fondiari, al 17 dicembre 1993 il deposito delle condizioni d’asta e al 17
gennaio 1994 la data dell’incanto.
D. Il 9 dicembre 1993 l’UEF ha allestito l’elenco oneri
intimandolo lo stesso giorno alle parti interessate. A seguito della notifica
di credito 20 dicembre 1993 di __________ e alle contestazioni presentate il 24
dicembre 1993 dalla reclamante contro l’elenco oneri, il 27 dicembre 1993/3
gennaio 1994 l’UEF di Locarno ha modificato l’elenco oneri 9 dicembre 1993 e le
condizioni d’asta. L’elenco oneri è poi stato nuovamente modificato dalla
sentenza 15 luglio 1994 dell’Autorità di vigilanza statuente sul reclamo
presentato il 3 gennaio 1994 da __________.
E. Il 28 novembre 1994 il fondo è stato aggiudicato
__________ __________ per Fr. 995’000.--.
F. Il 2 gennaio 1995 l’UEF di Locarno ha allestito lo
stato di riparto relativo al mapp. n. __________ RFD di __________.
G. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente
aggravata __________ che ha postulato di annullare lo stato di riparto, atteso
che:
“all’esattoria comunale __________, come risulta dallo stato di riparto stesso,
sono stati riconosciuti Fr. 9’505.80 che contesto in quanto per imposte e tasse
non risultavo debitrice di una somma così elevata. Un paragone con l’importo
riconosciuto per imposte cantonali per lo stesso periodo è da sé illustrativo”;
“all’azienda comunale acqua potabile è stato riconosciuto un importo di Fr.
425.50 che non risulta impagato”;
“i calcoli dei rispettivi interessi indicati nello stato di riparto non sono
specificati in modo dettagliato. Siccome anche in questi casi ho riscontrato
delle differenze, chiedo gentilmente la revisione ed il dettaglio di queste
voci”.
H. Con osservazioni 20 gennaio 1995 il Comune __________
ha rilevato che __________ nel corso del 1994 ha effettivamente effettuato
alcuni pagamenti a favore della cassa comunale e dell’azienda acqua potabile.
Il
16 agosto 1994 la reclamante ha pagato Fr. 623.80 sulle imposte comunali
scoperte e Fr. 1’131.10 per la rata 1993 del contributo “PGC”. All’esattoria
comunale sarebbero quindi dovuti Fr. 4’782.50 per le imposte comunali e Fr.
2’213.-- quale saldo contributi “PGC”.
L’importo
di Fr. 400.95 insinuato per la tassa relativa all’acqua potabile,
corrispondente “alla fatturazione del secondo semestre 1993 (periodo 1. aprile-30
settembre)”, è stato versato il 16 marzo 1994. “A favore dell’azienda comunale
dell’acqua potabile risulta attualmente un importo di Fr. 434.70,
corrispondente al consumo del secondo semestre 1994 (periodo 1. aprile-30
settembre 1994)”.
Il
Comune __________ non si oppone a una conseguente modifica dello stato di
riparto.
I. __________ ha postulato la reiezione del gravame osservando che
le censure sollevate dalla reclamante contro i crediti elencati nello stato di
riparto sono improponibili “poiché tali crediti sono desunti dall’elenco oneri
9 dicembre 1993/27 dicembre 1993/3 gennaio 1994, cresciuto in giudicato, dopo
che questa Camera, con sentenza 15 luglio 1994 (...) aveva operato alcune
rettificazioni”.
L. L’UEF di Locarno rileva che, avendo il Comune
__________ ridotto le sue pretese a Fr. 6’995.50, il riparto sarà modificato di
conseguenza.
Considerato
in
diritto:
- La somma netta ricavata dalla vendita del pegno deve
essere distribuita ai creditori con pegno sino a concorrenza dei loro crediti,
compresi gli interessi in corso e le spese d’esecuzione (art. 157 cpv. 2 LEF).
Incassato
integralmente il ricavo della vendita, l’ufficio allestirà lo stato di riparto
sulla base del risultato della procedura di appuramento dell’elenco degli
oneri. I crediti accertati in base a questo procedimento non potranno più venir
contestati giudizialmente né per il loro importo né per il loro grado (art. 112
cpv. 1 RFF). Il grado e l’importo dei crediti pignoratizi iscritti nell’elenco
degli oneri non possono infatti essere contestati nello stadio di ripartizione
da chi ebbe occasione di impugnarli nel procedimento di appuramento dell’elenco
degli oneri (art. 43 cpv.1 RFF, applicabile per il rinvio dell’art. 102 RFF
anche nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare).
L’elenco
oneri, come la graduatoria fallimentare (cfr. DTF 111 II 84 cons. 3a e
riferimenti ivi), benché definitivo può ancora essere modificato in casi
eccezionali, segnatamente quando:
-
un
credito è stato collocato nell’elenco oneri per errore manifesto
-
un
credito non è stato collocato nell’elenco oneri per errore manifesto
-
vi
è stata evoluzione nel rapporto giuridico dopo la crescita in giudicato
-
fatti
nuovi giustificano una revisione della pregressa collocazione.
-
Nel caso di specie è pacifico che l’elenco oneri
(allestito il 9 dicembre 1993, modificato il 27 dicembre 1993/3 gennaio 1994 e
poi ancora il 15 luglio 1994, a seguito di sentenza di pari data dell’Autorità
di vigilanza) avesse acquistato forza di cosa giudicata già prima del 5 gennaio
1995, data del deposito dello stato di ripartizione.
-
__________ assevera di non essere debitrice dell’esattoria
comunale __________ dell’importo di Fr. 9’505.80 per imposte e tasse scoperte e
di aver pagato la somma di Fr. 425.50 all’azienda comunale dell’acqua potabile.
Relativamente alle varie ipoteche convenzionali la reclamante argomenta che la calcolazione
degli interessi indicati nello stato di riparto non è specificata e quindi,
ritenuto che avrebbe “riscontrato delle differenze”, postula “la revisione ed
il dettaglio di queste voci”.
-
Come già evidenziato al considerando 1, l’Autorità di
vigilanza in questo stadio di procedura deve, di principio, limitarsi ad
esaminare se lo stato di riparto corrisponde all’elenco oneri, atteso che
quest’ultimo costituisce il fondamento della ripartizione.
Siffatta
restrizione del potere di cognizione implica che in questa sede si deve
forzatamente prescindere dal decidere questioni di diritto materiale relative
all’esistenza dei crediti inseriti nell’elenco degli oneri.
- In appresso vengono partitamente esaminati i crediti
contestati dalla reclamante, limitatamente alla conformità con l’elenco oneri.
5.1. Con le osservazioni il Comune __________ ha rilevato
che il 16 agosto 1994 la reclamante ha pagato Fr. 623.80 per le imposte
comunali scoperte e Fr. 1’131.10 per la rata 1993 del contributo “PGC”.
All’esattoria comunale sarebbero quindi dovuti Fr. 4’782.50 per le imposte
comunali e Fr. 2’213.-- quale saldo contributi “PGC”. Vista l’esplicita
ammissione dell’ente pubblico di aver già ricevuto parte dell’importo dovuto,
lo stato di riparto deve quindi essere modificato iscrivendo a p. 1 sub 1.a. “Città
di __________, Esattoria comunale Fr. 6’995.50 totale - in contanti” in
luogo di “Città di __________, Esattoria comunale Fr. 9’505.80 totale -
in contanti”. Siffatta modifica non genera pregiudizio alcuno per i creditori e
può pertanto essere effettuata senza ulteriore deposito dello stato di
ripartizione.
Ove
il reclamo tenda a ridurre ulteriormente il credito riconosciuto al Comune
__________ per le imposte comunali dal 1988 al 1994 e per i contributi relativi
alle opere di canalizzazione, la censura di __________ si rileva del tutto
priva di effetto ai fini del presente giudizio (cfr. cons. 1 e 4).
5.2. Nelle osservazioni il Comune __________ ha asseverato
che l’importo di Fr. 400.95 insinuato per la tassa relativa all’acqua potabile,
corrispondente “alla fatturazione del secondo semestre 1993 (periodo 1.
aprile-30 settembre)”, è stato versato il 16 marzo 1994. Ne consegue che lo
stato di riparto deve essere di conseguenza modificato stralciando il credito
iscritto sub 1.b. di 425.50, irrilevante essendo che a favore dell’azienda
comunale dell’acqua potabile sarebbero sorte altre pretese, segnatamente un
credito Fr. 434.70 per il consumo del secondo semestre 1994 (periodo 1.
aprile-30 settembre 1994).
Anche
questa modifica dello stato di ripartizione non genera danno ai rimanenti
creditori. Essa può dunque venire effettuata senza ulteriore deposito dello
stato di ripartizione.
5.3. Il credito di complessivi Fr. 548’499.50 __________ si
compone dell’importo capitale di Fr. 450’000.--, degli interessi decorsi sino
al giorno dell’incanto avvenuto il 28.11.1994 e delle spese. La differenza di
Fr. 27’562.50 tra gli interessi iscritti nell’elenco oneri e gli interessi
fissati nello stato di riparto, rappresenta l’ammontare degli interessi decorsi
nel periodo intercorrente tra il 17 gennaio 1994 (data prevista per l’incanto
in assenza di impugnativa dell’elenco degli oneri) e il 28 novembre 1994
(giorno in cui vi è stata l’asta), che l’ufficio ha dovuto riportare nello
stato di riparto (art. 157 cpv. 2 LEF). Quanto detto per il credito __________
vale mutatis mutandis per le pretese creditorie del __________ e della
__________ Ne consegue che
l’inserimento nello stato di ripartizione delle pretese __________ di
complessivi Fr. 548’499.50, 203’501.60 risp. 700’569.90 è corretto.
- Il reclamo 12 gennaio 1995 __________ è pertanto
parzialmente accolto.
Non
si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv.2 OTLEF).
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 157 cpv. 2 LEF; 43 cpv. 1, 102 e 112 cpv. 1 RFF
pronuncia
- Il reclamo 12 gennaio 1995 __________ è parzialmente
accolto.
1.1. Di conseguenza lo stato di ripartizione nelle
esecuzioni n. __________ e __________ è rettificato come segue:
1.1.1. sub
1.a. in luogo di “Città di __________, Esattoria comunale Fr.9’505.80
totale - in contanti” è iscritto “Città di __________, Esattoria
comunale Fr. 6’995.50 totale - in contanti”.
1.1.2. sub
1.b. è stralciata la posizione “Città di __________, Azienda comunale acqua e
gas, __________ Fr. 425.50 totale - in contanti”.
1.2. E’ fatto ordine all’ufficio di esecuzione e
fallimenti di Locarno di procedere alle modifiche sub 1.1., rettificando
altresì i corrispondenti importi globali.
-
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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