AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1995.00049
Data decisione, Autorità:
05.04.1995, CEF
Incarto n.
15.95.00049
Lugano
5 aprile 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 24 febbraio 1995
Contro
l’operato
dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno nella procedura
d'inventario n. __________ e nell'esecuzione n. __________ promosse contro la
reclamante da
in tema di indicazione del debitore contenuta nel
processo verbale per l’erezione di un inventario e nel precetto esecutivo;
viste le
osservazioni 2 marzo 1995 dell’UEF di Locarno;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in
fatto
A. Il 14 febbraio 1995 __________ ha presentato contro
__________ (già __________) all’UEF di Locarno domanda per l’erezione di un
inventario in connessione ad un credito, asserito dipendente da locazione, di
Fr. 145’000.-- per pigione scaduta dal 1. febbraio 1994 al 31 gennaio 1995.
B. Il 14/17 febbraio 1994 l’UEF ha stilato l’inventario
dei beni della debitrice “__________, (già __________)” colpiti dal diritto di
ritenzione, dal quale risulta che in “luogo dell’inventario, presso la
__________, la stessa ha depositato una fideiussione solidale n. __________,
per la somma di Fr. 35’000.--”. Il 17 febbraio 1995 l’Ufficio ha intimato
l’inventario alle parti.
C. Il 15 febbraio 1995 l’UEF di Locarno ha emesso contro
__________ il PE per pigioni e affitti n. __________.
D. Con tempestivo reclamo 24 febbraio 1995 __________ ha
postulato, con protesta di spese e ripetibili, in via principale l’annullamento
del processo verbale n. __________ e del PE n. __________ e in via subordinata
la rettifica dei due atti esecutivi “quanto alla designazione del debitore, con
lo stralcio dell’aggiunta “già __________”, atteso che:
-
“in
entrambe le situazioni il creditore ha designato e l’UEF riportato quale
debitore la “__________, già __________ __________ rappr. __________”. Questa
società non ha nulla a che vedere con la reclamante”;
-
“infatti
la __________ non esiste e non è mai esistita come tale”;
-
“in
simili circostanze la designazione del debitore contenuta sul verbale di inventario
e sul precetto esecutivo notificato alla qui reclamante è errata e suscettibile
di ingenerare confusione, nonché di far sorgere dei dubbi”.
E. L’UEF di Locarno ha rilevato di aver “allestito il
precetto esecutivo per pigioni e affitti e il verbale per l’erezione
dell’inventario dopo aver preso atto che la ditta __________, risulta
regolarmente iscritta a RC”. A mente dell’Ufficio il creditore ha escusso la
debitrice __________ e non la __________. L’UEF pertanto non si oppone alla
rettifica del PE e del processo verbale per l’erezione dell’inventario “con lo
stralcio dell’aggiunta “già __________”.
Considerato
in
diritto
-
__________ si aggrava contro la designazione della
debitrice contenuta nel processo verbale per l’erezione di un inventario e nel
precetto esecutivo, asseverando che “__________” non esiste e non è mai
esistita e che pertanto non può avere nulla a che fare con la reclamante.
-
Ex combinati art. 69 cpv. 2 n. 1 e 67 cpv. 1 n. 2 LEF
il precetto esecutivo deve contenere il nome ed il domicilio del debitore (DTF
102 III 64). Lo stesso principio vale per il processo verbale per l’erezione di
un inventario.
Gli
atti esecutivi in cui la persona del debitore è indicata in modo poco chiaro e
equivoco sono in principio nulli: tuttavia, se la carente designazione del
debitore permette di riconoscere senz’altro il vero debitore, l’atto deve
essere rettificato e l’esecuzione continuata (DTF 102 III 63; cfr. anche
DTF 114 III 63), atteso che le parti non subiscono pregiudizio dal
mantenimento dell’esecuzione (DTF 102 III 65, 114 III 63).
Nel
caso di specie nel processo verbale per l’erezione di un inventario del 14/17
febbraio 1995 e nel precetto esecutivo del 15/17 febbraio 1995 la debitrice è
stata indicata come ___________ mentre esatta indicazione sarebbe stata
__________. Negli atti esecutivi menzionati vi è quindi stata l’aggiunta “già
__________” mentre è stata omessa l’indicazione della sede della società.
Sebbene
in concreto l’indicazione della debitrice non risulti del tutto esatta, le
parti hanno comunque potuto riconoscere la vera debitrice. Da siffatta
indicazione imprecisa della debitrice non è inoltre derivato alla società
escussa alcun pregiudizio, avendo interposto tempestiva opposizione.
Ne
consegue che l’esecuzione deve essere continuata e che gli atti esecutivi
impugnati devono essere rettificati nel senso che quale debitrice in luogo di
“__________ è iscritta __________
- Il reclamo 24 febbraio 1995 di __________ è quindi
accolto limitatamente alla domanda subordinata.
Con
l’evasione del reclamo la richiesta di effetto sospensivo presentata unitamente
all’atto ricorsuale diventa caduca.
Non
si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 TarLEF) e non si assegnano indennità (art 68
cpv. 2 TarLEF), perché così previsto per normativa di diritto federale.
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 67 cpv. 1 n. 2 e 69 cpv. 2 n. 1 LEF
pronuncia
- Il reclamo 24 febbraio 1995 di __________, è
parzialmente accolto.
1.1. Di conseguenza nel processo verbale per l’erezione
di un inventario n. __________ del 14/17 febbraio 1995 quale debitrice in luogo
di ____________________ va iscritta __________.
1.2. Di
conseguenza nel precetto esecutivo n. __________ del 15/17 febbraio 1995 quale
debitrice in luogo di __________ già __________ va iscritta __________
1.3. E’ fatto ordine all’UEF di Locarno di procedere
alle modifiche sub 1.1. e 1.2.
-
Non si prelevano spese e non si assegnano
indennità.
-
Intimazione a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster