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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1995.00178
Data decisione, Autorità:
15.11.1995, CEF
Incarto n.
15.95.00178
Lugano
15
novembre 1995/C/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 24/26 giugno 1995 di
Contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di
Locarno nell’esecuzione n. __________
promossa contro la reclamante dalla
patr. dallo studio legale
in tema di tempestività, di attestato di insufficienza
di pegno e di verbale di pignoramento;
viste le
osservazioni: - 24 luglio 1995 della __________
8 agosto 1995 dell’UEF di Locarno;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in
fatto:
A. Con domanda del 20 marzo 1995 __________ __________ ha
chiesto all’UEF di Locarno di proseguire l’esecuzione contro __________
mediante pignoramento per un credito di Fr. 640’823.-- oltre accessori in virtù
dell’attestato d’insufficienza di pegno emesso il 21 febbraio 1995 nell’ambito
dell’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare n. __________.
B. Il 7 aprile 1995 l’UEF ha pignorato la part. n.
__________ di proprietà dell’escussa.
C. Il 29 maggio 1995 l’UEF di Locarno ha trasmesso il
verbale di pignoramento __________ __________, tramite invio postale
raccomandato. Il 2 giugno 1995 la raccomandata è stata retrocessa -con la
cancellazione del recapito postale- all’UEF di Locarno dove è giunta il 6
giugno successivo.
D. Il 13 giugno 1995 l’UEF ha trasmesso per posta
semplice il verbale di pignoramento __________
E. Con reclamo 24/26 giugno __________, dopo aver
rilevato che il gravame è tempestivo avendo ricevuto il verbale di pignoramento
il 14 giugno 1995, ha chiesto una verifica del pignoramento, asseverando che:
-
“__________
è in possesso di una garanzia supplementare di Fr. 500’000.-- che grava sulla
mia abitazione privata di __________. Questa garanzia non è mai stata investita.
Il debito di Fr. 2’500’000.-- grava a mezzo di cartelle ipotecarie, su uno
stabile a __________ ”;
-
“la
garanzia supplementare senza gravo é scaduta con l’incanto dell’11.1.1995
dell’abitazione privata di __________ ”;
-
“__________
ricevette un attestato di insufficienza di pegno”.
F. Con osservazioni 24 luglio 1995 __________ ha
postulato la reiezione in ordine e nel merito del reclamo chiedendone la
declaratoria di temerarietà.
A
mente dell’osservante il gravame sarebbe tardivo perché il verbale di
pignoramento è stato trasmesso il 26 maggio 1995. La creditrice chiede inoltre
la verifica del rispetto del termine assegnato alla reclamante per produrre la
traduzione del reclamo in lingua italiana. Per la procedente il gravame di __________
non adempierebbe i requisiti di cui all’art. 7 LPR, non contenendo “né una
motivazione, né una domanda chiara né i documenti necessari”.
rileva di aver ricevuto in garanzia di un mutuo di Fr. 2’500’000.--, concesso
alla reclamante, anche cinque cartelle ipotecarie di Fr.100’000.-- cadauna
gravanti la part. n. __________ di __________ in pegno manuale. Ritenuto che la
debitrice non ha rimborsato il mutuo concessole, __________ ha chiesto la
realizzazione delle note cartelle, acquistandole poi in proprietà in sede di
asta pubblica. “Nella successiva esecuzione n. __________ promossa in via di
realizzazione del pegno immobiliare dalla creditrice procedente __________
concernente quel fondo (la part. n. __________) la __________ ha notificato gli
oneri fondiari incorporati nelle cartelle ipotecarie acquistate all’asta,
integralmente riconosciuti.
G. Pure l’UEF di Locarno ha postulato, con motivazioni
che se del caso saranno riprese in seguito, la reiezione del gravame.
Considerato
in diritto:
- In via preliminare devono essere risolte le questioni
a sapere se il gravame __________ è tempestivo e se adempie i requisiti di
forma dell’art. 7 LPR.
a) Per l'art. 17 cpv. 2 LEF il reclamo all’Autorità di
vigilanza deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il
reclamante ebbe notizia del provvedimento. Il termine fissato a giorni non
comprende il giorno in cui comincia a decorrere (art. 31 cpv. 1 LEF). Se
l’ultimo giorno del termine cade in domenica o giorno ufficialmente riconosciuto
come festivo, il termine scade il prossimo giorno feriale (art. 31 cpv. 3 LEF).
Quando la comunicazione di un atto si fa per posta, il termine si reputa
osservato se la consegna alla posta ebbe luogo prima della scadenza del
medesimo (art. 32 LEF).
Il
29 maggio 1995 l’UEF di Locarno ha trasmesso a __________ __________, tramite
invio postale raccomandato, il verbale di pignoramento del 7 aprile 1995. Il
verbale di pignoramento non risulta però essere stato notificato alla
reclamante, atteso che il 2 giugno 1995 l’ufficio postale di __________
__________ ha retrocesso, senza motivazione alcuna ma con la cancellazione del
recapito postale, la raccomandata all’UEF di Locarno dove è giunta il 6 giugno
successivo. Questa fattispecie non è dunque paragonabile al caso in cui una
raccomandata, non venendo ritirata, rimane in giacenza all’ufficio postale e la
notifica si reputa realizzata il settimo giorno di giacenza dell’invio perché
con ogni probabilità la reclamante non possedeva (ancora) al momento della
trasmissione un recapito postale a __________ presso il quale le poteva essere
notificato l’invio. Ne consegue che giorno determinate per la decorrenza del
termine ex art. 17 cpv. 2 LEF è il 14 giugno 1995, quando __________ __________
ha ricevuto (cfr. reclamo p. 1) il verbale di pignoramento trasmessole per
posta semplice il 13 giugno 1995.
Il
termine di dieci giorni ex art. 17 cpv. 2 LEF per presentare il reclamo veniva
dunque a scadere sabato 24 giugno 1995 (art. 31 cpv. 1 LEF). Cadendo l’ultimo
giorno del termine in sabato, il termine di reclamo scadeva lunedì 26 giugno
1995 (art. 31 cpv. 3 LEF), giorno in cui __________ ha consegnato alla posta
l’atto di reclamo (cfr. ricevuta postale prodotta agli atti con scritto 14
agosto 1995), che risulta pertanto tempestivo (art. 32 LEF). Pure tempestiva
sembrerebbe la traduzione del reclamo dalla lingua tedesca a quella italiana.
Infatti, probabilmente__________ __________ ha ricevuto l’assegnazione del
termine di cinque giorni, consegnata dall’UEF all’ufficio postale di __________
venerdì 30 giugno 1995 alle ore 17.00, solo lunedì 3 luglio 1995 e già il
lunedì successivo ha consegnato la traduzione alla posta. Per motivi di
economia processuale si prescinde comunque dall’effettuare una verifica del
giorno esatto della notifica dell’assegnazione del termine per la traduzione,
ritenuto che il reclamo deve essere respinto per le considerazioni che seguono.
b) Il reclamo, al limite della ricevibilità, non ha
determinato pregiudizi formali alla controparte: visto l'esito, si prescinde
per ragioni di economia processuale dalla fissazione del termine di sanatoria
ex art. 7 cpv. 5 LPR.
a) Per l’art. 158 cpv. 1 LEF, quando per mancanza di
sufficiente offerta la realizzazione del pegno non ha potuto aver luogo o la
somma ricavata non copre l’ammontare del credito, si rilascia al creditore
procedente e ai creditori pignoratizi di grado posteriore che non hanno
promosso esecuzione (art. 120 RFF) un attestato che constati la circostanza.
b) Il 21 febbraio 1995 è stato rilasciato,
nell’esecuzione n. __________, a favore di __________ e contro __________, un
attestato di insufficienza di pegno per Fr. 640’823.--.
c) Per l’art. 158 cpv. 2 LEF, ricevuto l’attestato di
insufficienza di pegno, il creditore può promuovere l’esecuzione ordinaria in
via di pignoramento o di fallimento, secondo la persona del debitore, senza che
sia necessario un nuovo precetto, purché la prosecuzione sia richiesta entro un
mese.
d) __________ ha chiesto la prosecuzione il 20 marzo 1995 e quindi
entro il termine di un mese per poter beneficiare della semplificazione
procedurale.
c) Il pignoramento risulta pertanto conforme al diritto
esecutivo, atteso che l’attestato di insufficienza di pegno consente al
creditore, insoddisfatto dalla realizzazione del pegno, di procedere, con
riferimento alle indicazioni numeriche di cui all’attestato stesso, in via
ordinaria - nel caso di specie in via di pignoramento- per la parte ancora
scoperta del suo credito (cfr. Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, Berna 1993, § 33 m. 45; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite
pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 117 e 132).
- Sulla messa a carico della reclamante delle spese,
postulata da __________, va osservato che per l’art. 67 cpv. 3 OTLEF le spese
processuali possono essere addossate alla parte che “usa di malafede o di
procedimenti temerari”. Nella concreta fattispecie però non si ravvisano gli
estremi per siffatta sanzione, atteso che il comportamento dell’escussa -ancorché
discutibile- non è sufficiente a configurare né un “procedimento temerario” né
“manifesta malafede” ai sensi di legge.
Il
petitum in tal senso dell’__________ è pertanto respinto e, di conseguenza, non
si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF).
- Il reclamo 24/26 giugno 1995 __________ è respinto.
Non
si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv. 2 OTLEF).
Per
questi motivi
richiamati
gli art. 17 cpv. 2, 31 cpv.1 e 3, 32, 158 LEF; 120 RFF; 7 LPR
PRONUNCIA
-
Il reclamo 24/26 giugno 1995 __________ è respinto.
-
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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