AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1995.00194
Data decisione, Autorità:
12.03.1996, CEF
Incarto n.
15.95.00194
Lugano
12 marzo 1996/C/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 15 settembre 1995 della
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio nell’esecuzione in via di realizzazione d’un pegno
immobiliare n. __________ promossa dalla
contro
in tema di ripartizione del ricavato della vendita in
blocco sui diversi fondi;
richiamato il decreto presidenziale 19 settembre 1995
di concessione dell’effetto sospensivo;
viste le osservazioni 18 settembre 1995 e 4 ottobre
1995 dell’UEF di Mendrisio;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Il 25 marzo 1993 l’UEF di Mendrisio ha emesso su
istanza della __________ (in seguito: __________) il PE in via di realizzazione
del pegno immobiliare n. __________ contro __________
B. Il 7 marzo 1994 __________ ha chiesto la vendita delle
part. n. __________ e __________ RFP di __________.
C. Con provvedimento 26 gennaio 1995 (FUC n. 12 del 10
febbraio 1995 e n. 14 del 17 febbraio 1995) l’UEF di Mendrisio ha fissato al 2
marzo 1995 il termine per le insinuazioni degli oneri fondiari, al 13 giugno
1995 il deposito delle condizioni d’asta e al 14 luglio 1995 la data
dell’incanto. Nella pubblicazione l’UEF ha fissato, conformemente alle perizie
del 22 settembre 1994 della __________ di __________, in Fr. 3’000’000.-- il
valore di stima peritale del mapp. n. __________ e in Fr. 5’700’000.-- quello
del mapp. n. __________
D. Il 13/27 giugno 1995 l’UEF di __________ ha allestito
gli elenchi oneri relativi alle particelle oggetto dell’esecuzione.
E. __________ è iscritta negli elenchi oneri per gli importi di Fr.
1'871’833.35 (part. n. __________) risp. Fr. 998’427.75 (part. n. __________),
garantiti da cartelle ipotecarie in primo grado.
Ad
elenco oneri figura pure, per quanto di rilevanza nella fattispecie, __________
(in seguito: __________) per gli importi di Fr. 2’635’444.40 (part. n.
__________) risp. Fr. 658’861.10 (part. n. __________), garantiti da mutui
ipotecari in secondo grado.
F. I crediti garantiti da pegno immobiliare convenzionale
sono preceduti negli elenchi oneri da crediti garantiti da ipoteche legali di
Fr. 51’132.95 risp. Fr. 23’447.-- a favore dello Stato del Cantone Ticino e di
Fr. 29’711.15 risp. Fr. 12’984.-- a favore del Comune di __________.
G. Il 14 luglio 1995 ha avuto luogo l’asta dei due fondi
oggetto del diritto di pegno.
Le
part. n. __________ e __________ sono state aggiudicate in blocco nel corso del
secondo turno d’asta alla __________ per Fr. 5’200’000.-- “essendo l’offerta
superiore al totale delle maggiori offerte dei primi due turni d’asta”. Nel
corso del primo turno d’asta infatti la stessa __________ aveva offerto Fr.
1’400’000.-- per la part. n. 2078 e Fr. 3’250’000.-- per la part. n. __________
H. Con provvedimento 5 settembre 1995, trasmesso
unicamente alla __________, l’UEF di Mendrisio le ha tra l’altro comunicato che
“con l’aggiudicazione in blocco, al secondo turno d’asta, delle due particelle,
per l’importo totale di Fr. 5’200’000.--” ex “art. 118 RFF risulta il seguente
conteggio:
- importo
versato a garanzia tasse e spese incanto,
aggiudicazione,
trapassi, ecc., per le part. __________ e __________
RFP
__________ Fr.
350’000.--
CONTEGGIO
PART. N. __________ RFP __________
a)
importo dovuto per il pagamento delle I.L. a favore
Comune
di __________ e __________ Fr.
80’844.10 Fr. 80’844.10
b) in
compensazione del credito da voi vantato a
seguito
avvenuta cessione a vs. favore da parte
della
__________, Lugano (v. pos. 3 elenco oneri) Fr. 1.871’833.35
c)
importo dovuto in contanti a garanzia I.L. artigiani
e
imprenditori (__________, __________) a
dipendenza
di ev. causa ex art. 117 RFF
Fr.
35’675.70 Fr. 35’675.70
d) in
parziale compensazione col credito da voi
vantato
(v. pos. 4 elenco oneri)
Fr.1’418’546.85
e)
importo dovuto per il pagamento delle pro-rata
oneri
assicurativi + esistenza olio combustibile, ecc.,
a
carico dell’aggiudicatario, come a condizioni
d’incanto Fr.
5’107.--
- nostre
tasse e spese d’incanto, aggiudicazione,
trapasso
ecc. Fr. 50’000.--
CONTEGGIO
PART. N. __________ RFP __________
a) importo
dovuto per il pagamento delle I.L. a favore
Comune
di __________ e Stato del Cantone Ticino
Fr.
36’431.-- Fr. 36’431.--
b) in
compensazione col credito da voi vantato a
seguito
avvenuta cessione a vs. favore da parte
della
__________ (v. pos. 3 elenco oneri)
Fr. 998’427.75
c) in
compensazione e a saldo del credito da voi
vantato,
di cui alla pos. 4 dell’elenco oneri Fr. 658’861.10
d) importo
dovuto in contanti a saldo prezzo di
aggiudicazione Fr. 99’380.15 Fr.
99’380.15
e) importo
dovuto per il pagamento delle pro-rata
oneri
assicurativi + esistenza olio combustibile, ecc.,
a carico
dell’aggiudicatario, come a condizioni
d’incanto Fr. 2’630.--
- nostre
tasse e spese d’incanto, aggiudicazione,
trapasso
ecc. Fr. 27’000.--
- eccedenza
a vs. favore che vi verrà versata
sul vs.
CCP Fr. 12’932.05
Fr. 5’550’000.-- Fr.
5’550’000.-"
I. Con tempestivo reclamo 15 settembre 1995 la __________
ha postulato che “i conteggi relativi conseguenti alla realizzazione delle
part. n. __________ e __________ RFP di __________ (...) vengano rifatti
ripartendo il prezzo complessivo di aggiudicazione in misura di Fr. 3’506’280.15
sulla part. n. __________ e di Fr. 1’693’719.85 sulla part. n. __________”,
atteso che:
-
“il
conteggio impugnato, richiamato l’art. 118 RFF, ripartisce il prezzo ricavato
dalla vendita in blocco in proporzione alla stima eseguita dall’ufficio, talché
l’importo di complessivi Fr. 5’200’000.-- viene attribuito per Fr. 3’406’900.--
alla part. n. __________ e per Fr. 1’793’100 al part. n. __________”;
-
ne
consegue che, mentre la qui reclamante risulta perdente per Fr. 1’181’221.80
sul suo credito ipotecario garantito dalla part. n. __________, deve versare in
contanti un importo di Fr. 99’380.15 per pagare il prezzo dell’aggiudicazione
della part. n. __________”;
-
“il
conteggio impugnato costituisce dunque materialmente uno stato di riparto che
assegna al debitore e proprietario di uno dei due fondi messi all’incanto un
notevole importo, mentre il creditore non vede soddisfatto integralmente il
proprio credito garantito dall’altro fondo”;
-
“a
mente della reclamante tale risultato è inaccettabile”;
-
“la
ratio generale dell’art. 118 RFF (...) è evidente: in presenza di un prezzo di
aggiudicazione globale occorre pur stabilire una qualche chiave di riparto a
favore dei singoli oggetti, onde risolvere il conflitto di interessi tra
diversi creditori garantiti da pegni su oggetti diversi”;
-
“meno
visibile, invece, è la ratio di basare il riparto sulla proporzione dei valori
di stima assegnati ai singoli beni dall’UEF e non invece, come stabilito dall’art.
119 RFF, in una situazione sotto tale profilo identica a quella di cui all’art.
118, sulla proporzione tra i prezzi spuntati dai singoli beni alle aste
individuali”;
-
“qualsiasi
chiave di riparto venga scelta, essa non potrà danneggiare il creditore
ipotecario avvantaggiando il proprietario del pegno”;
-
“la
reclamante ritiene che l’art. 118 RFF vada interpretato, rispettivamente
completato, alla luce dell’art. 816 cpv. 1 CC, nel senso che la ripartizione
del prezzo globale tra i singoli fondi vada compiuta solo in una prima fase in
base al criterio della proporzione tra i valori di stima; in una seconda fase,
qualora in base a tale ripartizione uno o più creditori garantiti da un fondo
non risultassero soddisfatti, l’eventuale eccedenza (rispetto al totale
dell’elenco oneri) del prezzo attribuito in prima fase andrebbe dedotto da
tale prezzo e aggiunto, al massimo per quanto necessario a soddisfare i
creditori garantiti dall’altro fondo, al prezzo attribuito in prima fase a
quest’ultimo”.
L. Con osservazioni 4 ottobre 1995 l’UEF di Mendrisio ha
postulato la reiezione del gravame osservando che “i due fondi venduti erano
costituiti in pegno separatamente e diversamente uno dall’altro”.
Considerato
in diritto:
- Ex art . 118 RFF se, come nel caso di specie, sono
stati venduti dei fondi costituiti in pegno separatamente, il prezzo ricavato
dalla vendita in blocco sarà ripartito sui diversi fondi nella proporzione
della stima attribuita ai singoli fondi nella procedura di appuramento
dell’elenco degli oneri.
Il
Tribunale federale ha precisato che “nel caso di una vendita in blocco è lecito
inserire nelle condizioni dell’incanto una clausola secondo cui il ricavato
deve permettere di attribuire a ogni fondo una quota per lo meno uguale
all’offerta più alta conseguita dal fondo medesimo all’asta singola” (DTF
115 III 59 e rif. ivi). Siffatta riserva si impone quando l’asta in blocco, per
ovviare al grave deprezzamento di una particella, ne sfavorisce un’altra (DTF
115 III 59).
- Nella procedura di appuramento dell’elenco degli oneri,
conformemente alle perizie del 22 settembre 1994 della __________ di
__________, il valore di stima peritale del mapp. n. __________ è stato fissato
in Fr. 3’000’000.-- e quello del mapp. n. __________ in Fr. 5’700’000.--. In
sede di asta pubblica le due particelle sono state aggiudicate in blocco alla
__________ nel corso del secondo turno d’asta per Fr. 5’200’000.--. Ne consegue
che l’UEF di Mendrisio, assegnando alla part. n. __________ una quota di Fr.
1’793’100.-- [(Fr. 3’000’000.-- x 5’200’000.--): 8’700’000.--] e alla part.
__________ una quota di Fr. 3’406’900.-- [(Fr. 5’700’000.-- x 5’200’000.--):
8’700’000.--), ha ripartito conformemente all’art. 118 RFF il prezzo ricavato
dalla vendita in blocco sui due fondi nella proporzione della stima loro
attribuita nella procedura di appuramento dell’elenco degli oneri. Considerato
che nel corso del primo turno d’asta la stessa __________ ha offerto Fr.
1’400’000.-- per la part. n. __________ e Fr. 3’250’000.-- per la part. n.
__________, la ripartizione del prezzo di aggiudicazione operata dall’UEF sui
singoli fondi è corretta perché il ricavato della vendita in blocco permette di
attribuire ad ogni fondo una quota superiore all’offerta più alta conseguita
dal fondo medesimo all’asta singola (DTF 115 III 59 e rif. ivi).
Non
vi è motivo per scostarsi dal chiaro tenore letterale dell'art. 118 RFF, la cui
applicazione meglio risponde che non la soluzione proposta dalla reclamane
poiché si fonda su valutazione peritale incontestata e nulla lascia all'alea che
caratterizza l'aggiudicazione ai pubblici incanti secondo il doppio turno
d'asta.
- La somma netta ricavata dalla vendita del pegno deve
essere distribuita ai creditori con pegno sino a concorrenza dei loro crediti,
compresi gli interessi in corso e le spese d’esecuzione (art. 157 cpv. 2 LEF).
Incassato
integralmente il ricavo della vendita, l’ufficio allestirà lo stato di riparto
sulla base del risultato della procedura di appuramento dell’elenco degli
oneri. I crediti accertati in base a questo procedimento non potranno più venir
contestati giudizialmente né per il loro importo né per il loro grado (art. 112
cpv. 1 RFF). Il grado e l’importo dei crediti pignoratizi iscritti nell’elenco
degli oneri non possono infatti essere contestati nello stadio di ripartizione
da chi ebbe occasione di impugnarli nel procedimento di appuramento dell’elenco
degli oneri (art. 43 cpv.1 RFF, applicabile per il rinvio dell’art. 102 RFF
anche nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare).
L’elenco oneri,
come la graduatoria fallimentare (cfr. DTF 111 II 84 cons. 3a e
riferimenti ivi), benché definitivo può ancora essere modificato in casi
eccezionali, segnatamente quando:
-
un
credito è stato collocato nell’elenco oneri per errore manifesto
-
un
credito non è stato collocato nell’elenco oneri per errore manifesto
-
vi
è stata evoluzione nel rapporto giuridico dopo la crescita in giudicato
-
fatti
nuovi giustificano una revisione della pregressa collocazione.
-
Nel caso di specie è pacifico che gli elenchi degli
oneri del 13/27 giugno 1995 avessero acquisito forza di cosa giudicata già
prima del 5 settembre 1995, data in cui l’UEF di Mendrisio ha preso il
provvedimento impugnato.
-
Come già evidenziato al considerando 3, l’Autorità di vigilanza
in questo stadio di procedura deve, di regola e riservate le note eccezioni,
limitarsi ad esaminare se lo stato di riparto corrisponde all’elenco oneri,
atteso che quest’ultimo costituisce il fondamento della ripartizione.
Nel
caso di specie l’UEF di Mendrisio ha allestito la ripartizione conformemente a
quanto contenuto negli elenchi degli oneri: il provvedimento impugnato risulta
pertanto corretto.
- Ne consegue la reiezione del reclamo 15 settembre 1995
della __________.
Non
si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi
richiamati gli art.
157 cpv. 2 LEF; 43 cpv. 1, 102, 112 e 118 RFF
PRONUNCIA
-
Il reclamo 15 settembre 1995 della __________, è
respinto.
-
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione a: _________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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