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Numero d'incarto:
15.1995.00233
Data decisione, Autorità:
20.12.1995, CEF
Incarto n.
15.95.00233
Lugano
20 dicembre 1995/C/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 17 novembre 1995 di
-
-
entrambi
patr. dall’avv. __________
Contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione di Lugano
e meglio contro l’iscrizione nel registro dei patti di riserva della proprietà
riferita al contratto stipulato tra __________ quale acquirente e
quale
alienante (iscrizione n. __________);
viste
le osservazioni: - 26 novembre 1995 di __________
29 novembre 1995 dell’UE di Lugano;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con "contratto di acquisto di azioni" (“Aktienkaufvertrag”)
del 9 giugno 1995 __________ ha venduto a __________ le azioni della
____________ proprietaria esclusiva tra l'altro di tutto l’inventario del
ristorante __________ per l’importo di Fr. 785’000.--.
Al punto 7
del contratto risulta la seguente pattuizione:
“Bis zur vollständigen Bezahlung des Rest- Aktienkaufpreises von Fr. 248’100.--
und der Entlassung aus der Bürgschaft bei der Tessiner Kantonalbank per
30.9.95, steht dem Verkäufer das Recht zu, sich über das Inventar einen Eigentumsvorbehalt
eintragen zu lassen. Somit dürfen die lt. Inventarliste vom 4.1.95 aufgeführten
Gegenstände bis zur vollständigen Bezahlung nicht, ohne schriftliche Erlaubnis des
Verkäufers, verkauft werden”.
B. Il 25 luglio 1995 __________ ha presentato all’UE di
Lugano una richiesta di iscrizione nel registro dei patti di riserva della
proprietà relativa all’inventario dell’esercizio pubblico: l’iscrizione ha
avuto luogo il 26 luglio 1995.
C. Il 1. settembre 1995 __________, ora __________, ha
presentato __________ all’UE di Lugano la domanda per l’erezione di un
inventario in connessione ad un credito, asserito dipendente dalla locazione del
__________ di Fr. 57’000.-- per la pigione scaduta dal 1. aprile 1995 al 31
agosto 1995 e di Fr. 13’000.-- per la pigione in corso del mese di settembre
1995.
D. Il 19 settembre 1995 l’UE ha stilato, alla presenza di
__________ l’inventario degli oggetti colpiti dal diritto di ritenzione del
locatore, indicando che “tutto quanto inventariato, tranne le posizioni n. 118
e n. 119 sono gravate da riserva di proprietà iscritta presso lo scrivente
Ufficio con il n. di controllo __________, a favore del signor __________”. Il
giorno seguente l’UE di Lugano ha trasmesso l’inventario, sottoscritto anche da
__________, alle parti.
E. Con reclamo 17 novembre 1995 __________ e __________
hanno postulato la declaratoria di nullità dell’iscrizione della riserva di
proprietà nel registro dei patti di riserva della proprietà in favore di
__________, atteso che “l’inventario in questione non è mai stato di proprietà
del signor __________”. Per i reclamanti infatti tali beni sono “sempre
appartenuti alla società presso cui essi sono stati inventariati”.
F. Delle osservazioni 26 novembre 1995 di __________ e 29
novembre 1995 dell’UE di Lugano si dirà, per quanto necessario, in seguito.
G. Il
7 dicembre 1995 i reclamanti hanno chiesto di replicare o di essere eventualmente
citati per un'udienza, atteso che "alcune delle affermazioni di __________
meritano una breve replica" qualificata di "utile rispettivamente
necessaria";
Considerato
in
diritto:
- Sull'istanza
di replica.
a) L'Autorità
di vigilanza può ordinare un ulteriore scambio di allegati scritti o citare le
parti a un'udienza (art. 12 LPR) quando ciò sia necessario a parere
dell'Autorità stessa o quando una parte lo richieda, indicandone i motivi.
b) I
reclamanti si sono limitati a formulare in termini apodittici domanda di
replica o di citazione all'udienza, omettendo di specificarne i motivi.
c) L'istituto
del reclamo è caratterizzato dall'imperativo di celerità.
d) I
reclamanti, per poter essere ammessi a replicare, devono pertanto indicare
espressamente e con chiarezza -in termini di tempo non superiori a quelli di
reclamo- tutti i motivi rilevanti entranti in linea di conto e tali da
legittimare la concessione di un termine per presentare l'allegato scritto di
replica come pure, se del caso, la fissazione di un'udienza.
e) Il
diritto di essere sentito esige infatti che l'autorità accordi alle parti la
facoltà di replicare se, nelle osservazioni al reclamo, siano resi noti per la
prima volta motivi importanti, sui quali i reclamanti non hanno ancora avuto la
facoltà di esprimersi (DTF 114 Ia 314 cons. b, 111 Ia 3 e rinvii).
Siffatta
esigenza procedurale è indispensabile affinchè l'Autorità di vigilanza possa
determinarsi pienamente e celermente sulla domanda di replica.
In
replica non è comunque possibile addurre nuovi fatti o mezzi di prova già propronibili
al momento del reclamo e si potrà tener conto -in ossequio al diritto di essere
sentito dedotto dall'art. 4 Cost.- solo delle allegazioni riferite alle novità
rilevanti risultanti dalle osservazioni delle parti.
f) Nel
caso di specie i reclamanti hanno omesso l'indicazione dei motivi rilevanti per
la concessione del diritto di replica e per la fissazione di un'udienza: ne
consegue la reiezione dell'istanza 7 dicembre 1995.
a) Le iscrizioni nel registro per i patti di riserva
della proprietà non richiedono per la loro validità che siano portate a
conoscenza dell’acquirente, a differenza di quanto capita per la cancellazione
(art. 14 cpv. 1 RIPP, Regolamento concernente l’iscrizione dei patti di riserva
della proprietà del 19 dicembre 1910 della Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale federale in RS 211.413.1), cfr. DTF 57 III 63: il dies a
quo per il computo del termine di dieci giorni per presentare il reclamo ex
art. 17 LEF (cfr. art. 21 RIPP) contro un’iscrizione si determina nel momento
in cui l’acquirente ha avuto notizia dell’iscrizione controversa (cfr. Bruno
Haberthür, Die Verordnungen des Bundesgerichts zum Eigentumsvorbehaltsregister,
in BlSchK 1964 p. 9).
b) __________ e __________ hanno avuto conoscenza dell’iscrizione
già il 19 settembre 1995, quando l’UE di Lugano -alla presenza di __________
quale direttore con firma individuale dell’escussa- ha allestito l’inventario
degli oggetti colpiti dal diritto di ritenzione del locatore, indicando
espressamente che “tutto quanto inventariato, tranne le posizioni n. 118 e n.
119 sono gravate da riserva di proprietà iscritta presso lo scrivente Ufficio
con il n. di controllo __________, a favore del signor __________”: ne consegue
la tardività del reclamo 17 novembre 1995 contro l’iscrizione nel registro dei
patti di riserva dell’inventario relativo al ritrovo pubblico in oggetto.
-
Ai reclamanti va ricordato che la reiezione del
gravame per tardività non è di loro pregiudizio. L’UE di Lugano, ritenuto che
__________ rivendica una riserva di proprietà sugli oggetti inventariati, dovrà
procedere conformemente a quanto sancito dal Tribunale federale nelle Circolari
n. 29 del 31 marzo 1911 (BBl 1911 III 514) e n. 14 dell’11 maggio 1922 (DTF
48 III 107). La reclamante __________ nella sua qualità di debitrice, potrà
quindi contestare la riserva di proprietà di __________ quando l’ufficio le
assegnerà il termine per pronunciarsi a tal riguardo (Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung
und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, § 26 n. 77 e rif. ivi).
-
Il reclamo 17 novembre 1995 __________ è
irricevibile per tardività.
Non
si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli
art. 17 LEF; 14 cpv. 1 e 21 RIPP
pronuncia:
-
L'istanza 7 dicembre 1995 di replica, subordinatamente
di citazione a un'udienza, di __________ e __________ è respinta.
-
Il
reclamo 17 novembre 1995 __________ è irricevibile.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione
a: - __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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