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Numero d'incarto:
15.1995.190
Data decisione, Autorità:
20.12.1995, CEF
Incarto n.
15.95.00190
Lugano
20 dicembre 1995/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 17 agosto 1995 di
Contro
l’operato dell’ Ufficio esecuzione di Lugano e meglio
contro l’atto di pignoramento 4/8 agosto 1995 nell’esecuzione n. __________ promossa
dalla reclamante contro
viste le
osservazioni 17 agosto 1995 dell’Ufficio esecuzione di Lugano;
esaminati
atti e documenti,
ritenuto
in
fatto:
A. La __________ procede contro __________ per l’incasso
di Fr. 11’425.30.
B. Con provvedimento 4/8 agosto 1195 l’UE di Lugano ha
pignorato a __________ per Fr. 530.-- dal suo introito di dipendente sulla
base del seguente computo:
introito
Fr. 5’000.--
minimo
di esistenza
minimo base Fr. 1’370.--
figlio minorenne Fr. 400.--
locazione Fr. 2’000.--
C.M., ass. inf., disocc., C.P. Fr. 600.--
totale
Fr. 4’470.-- Fr. 4’470.--
Eccedenza
mensile pignorabile Fr. 530.--.
C. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente
aggravata la __________ ritenendo eccessivo il canone di locazione di Fr.
2’000.-- riconosciuto al debitore. La creditrice ha inoltre rilevato che
__________ possederebbe una Mercedes-Benz 560 SEC ed una BMW 735I, entrambe
pignorabili.
D. Il 1. settembre 1995 l’UE di Lugano ha completato il
pignoramento, reinterrogando il debitore. Dal verbale risulta che __________ ha
dichiarato che la Mercedes Benz si trova all’estero dal mese di gennaio 1995. L’UE
ha pertanto pignorato unicamente l’autovettura BMW. L’escusso ha inoltre
prodotto giustificativi indicanti che la pigione ammonta a Fr. 2’370.--
mensili.
E. Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del
caso, in seguito.
Considerato
in
diritto:
-
Nel procedere al sequestro o al pignoramento del
salario, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le
circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del
pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua
famiglia (DTF 112 III 21 cons. 2a; 108 III 12 cons. 3; 106 III 13 cons. 2; 102
III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470), ritenuto che delle successive
modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame
del pignoramento (DTF 108 III 13).
a) Nel
determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme
all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si
accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di
ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e
possibilità (cfr. DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991
su reclamo C.R. cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988
su reclamo S. 1 e 12 giugno 1970 in Rep 1971 p. 117).
L’importo
del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (cfr. CEF 16 febbraio
1989 su reclamo S. cons. 5b).
b) Il debitore non può essere costretto dalle autorità di
esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari:
tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso
utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (cfr. DTF 114
III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 15 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).
La
decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto
dei termini contrattuali.
c) Nel caso in esame, a fronte di un reddito di Fr.
5’000.-- al mese, a __________ è stato riconosciuto un canone di locazione di
Fr. 2’000.--, per l’appartamento che occupa a __________ (cfr. richiamo della
locataria __________ per canoni non pagati).
d) E`
di tutta evidenza che l’importo di Fr. 2’000.-- per canone locatizio per una
famiglia composta da due adulti e da un figlio minorenne, costituisce, in
rapporto all’introito conseguito dall’escusso di Fr. 5’000.-- al mese, un onere
manifestamenrte sproporzionato che non può essere riconosciuto come tale in
sede di determinazione del minimo di esistenza dopo il primo termine utile di
disdetta.
e) Con
invio raccomandato 13 novembre 1995 questa Camera ha chiesto a __________ di
produrre copia del contratto di locazione dell’appartamento in cui abita a
__________, sotto la comminatoria dell’art. 19 cpv. 4 LPR, secondo il quale la
Camera avrebbe tenuto conto nella sua decisione di un eventuale rifiuto di
produrre i mezzi di prova richiesti.
Il
debitore non ha prodotto il contratto di locazione, per cui non è possibile
verificare il termine di disdetta del contratto e di conseguenza vanno
applicate le disposizioni legali. Secondo l’art. 266 c CO un contratto di
locazione può essere disdetto con preavviso di tre mesi per la fine di un
trimestre di locazione, ossia in casu per la fine di marzo 1996, con disdetta
da inoltrare con preavviso di tre mesi. Ne consegue che fino alla fine di marzo
1996 __________ sarà riconosciuto l’importo di Fr. 2’000.-- al mese a titolo di
canone locatizio: per il periodo successivo l’UE di Lugano ricalcolerà il
quantum in funzione del nuovo canone locatizio, ritenuto in ogni caso un
massimo di Fr. 1’200.-- al mese, spese di riscaldamento comprese, per la
locazione di un appartamento di tre locali a __________ o in un comune
viciniore.
-
Nell’ambito del completamento del pignoramento
__________ ha dichiarato che l’autovettura marca Mercedes Benz 560 SEC si trova
all’estero dal mese di gennaio 1995. L’UE di Lugano ha di conseguenza agito
correttamente, potendo procedere solo al pignoramento dell’autovettura marca
BMW 735 I. Nel caso in cui la creditrice ritenesse che la dichiarazione
dell’escusso non corrispondesse al vero, è rinviata alla procedura penale.
-
Il reclamo 17 agosto 1995 della __________ è
parzialmente accolto.
Non
si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv. 2 OTLEF).
Per
questi motivi,
richiamato
l’art. 93 LEF, nonchè i disposti citati
pronuncia
- Il
reclamo 17 agosto 1995 della __________, è parzialmente accolto.
1.1. Di
conseguenza il provvedimento 4 agosto 1995 dell’UE di Lugano resterà in vigore
fino al 31 marzo 1996.
-
L’Ufficio
esecuzione di Lugano si determinerà ulteriormente, nel senso del considerando 2
e), sul versamento che __________ dovrà effettuare ogni mese per il periodo dal
-
aprile 1996.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione: -
per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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