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Numero d'incarto:
15.1995.222
Data decisione, Autorità:
28.02.1996, CEF
Incarto n.
15.95.00222
Lugano
28 febbraio 1996
FC/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini, Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 21 settembre 1995 di
TITOLARE
DEL CONTO __________
(entrambi
patr. dall’avv. dott. __________)
Contro
l’operato
dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona nella procedura dipendente dal sequestro decretato il
2 giugno 1995 dal Pretore del Distretto di Bellinzona su istanza di
(patr.
dallo Studio legale __________)
contro
(entrambi
patr. dall'avv. dott. __________);
viste le osservazioni 30 ottobre 1995 di __________ e
9 novembre 1995 dell'UEF di Bellinzona;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto 2 giugno 1995 il Pretore del
Distretto di Bellinzona ha sequestrato per Fr. 240'000.-- oltre accessori
"presso __________ tutti gli averi intestati alla ditta __________ e al
sig. __________, direttore della società, ed in particolare gli averi
depositati sul conto __________ ". Quali debitori sequestrati sono
indicati __________ e __________.
A p.5
dell'istanza di sequestro si dice che "__________ ha versato in pagamento
alla società (__________) in tutto Fr. 490'000.--, di cui Fr. 100'000.-- in
Italia e Fr. 390'000.-- sul conto __________ presso la __________. Il sig.
__________ ignora a chi sia intestato formalmente il conto: è comunque indubbio
che essendo l'istante stato invitato ad effettuare i pagamenti su quel conto,
il denaro ivi depositato vada a favore della __________ ".
B. Il
precetto esecutivo n. __________ contro __________ e __________, a convalida
del sequestro, è stato emesso il 21 giugno 1995. Interposta tempestiva
opposizione, con petizione 7 settembre 1995 __________ ha chiesto la condanna
di __________ a versare a __________ Fr. 240'000.-- oltre accessori, con
contestuale rigetto "in via definitiva dell'opposizione interposta dalla
convenuta all'esecuzione n. __________ a convalida del sequestro".
C. Con
istanza 15 settembre 1995 di liberazione di oggetti sequestrati ex art. 278
cpv.4 LEF, __________ e il titolare del conto __________ c/o __________ hanno
chiesto la declaratoria di caducità del sequestro nella misura in cui è rivolto
contro __________, con conseguente "rimessa, a completa disposizione dei
titolari, di tutti gli averi intestati a __________ nonchè tutti gli averi
depositati sul conto __________, atteso che:
ha intentato causa solo contro __________ e non anche contro __________;
- il
conto __________ nulla ha a che vedere con __________, come si evince dal doc.
G (dichiarazione 2 giugno 1995 della __________ attestante che "non risulta
esistere un conto intestato a __________ e che non è emersa nessuna partita
intestata alla __________ ").
D. Con tre
sentenze 29 settembre 1995 il Tribunale federale si è così espresso su tre
ricorsi di diritto pubblico contro il sequestro 2 giugno 1995 presentati il 12
giugno 1995 da:
a) __________
(inc. 5P.246/1995)
"Il
ricorso è accolto e le decisioni impugnate sono annullate in quanto colpiscano
con la misura di sequestro anche i conti personalmente intestati a __________,
ad esclusione del conto __________ presso la __________, qualora lo stesso dovesse
appartenergli";
b) __________
(inc. 5P.247/1995)
"Il
ricorso è inammissibile", atteso che "l'esecuzione del decreto di
sequestro non ha portato a una limitazione del potere di disposizione su beni
della ricorrente, la quale presso la Banca __________ non dispone di nessun
avere";
c) Titolare
del conto __________ (inc. 5P.248/1995)
"Il
ricorso è respinto", ritenuto che "il Pretore ha riconosciuto il
sequestro dei beni di cui al conto __________ presso la __________ perché su
tale conto __________ era stato invitato dalla stessa __________ a versare una
buona parte (Fr. 390'000.--) del prezzo stabilito nel contratto" e poteva
quindi "ritenere senza arbitrio, ossia in modo del tutto sostenibile e
coerente alle apparenze, che il conto __________ e in particolare i denari
versati su quel conto dal creditore sequestrante su indicazioni - evidentemente
- della __________ o dei suoi responsabili appartenessero alla Società
stessa".
E. Con
osservazioni 30 ottobre 1995 __________ ha chiesto la reiezione del gravame quo
al dissequestro del conto __________, ritenuto che per il resto va dichiarato
privo d'oggetto, protestate spese e ripetibili. Delle argomentazioni si dirà in
quanto necessario.
F. L'UEF
di Bellinzona, con osservazioni 9 novembre 1995, ha chiesto il mantenimento del
sequestro del conto __________ "non essendo stato chiarito il beneficiario
o proprietario" di tale conto.
Considerato
in diritto: 1. Secondo la giurisprudenza e la dottrina, la
legittimazione a presentare reclamo è un presupposto processuale che deve
essere riconosciuto ad ogni parte lesa nei suoi interessi giuridicamente
protetti da una misura dell'organo d’esecuzione, costitutiva almeno di
pregiudizio di fatto attuale (DTF 112 III 3 cons.1b con rinvii; CEF 11 marzo
1994 su reclamo R. e L.W.; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,
Berna 1993, §6 m.19 p.58; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite
et concordat, Losanna 1993, p.56; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs
nach schweizerischem Recht, vol. I , Zurigo 1984, §8 n.16).
La LPR non
definisce la nozione di parte che è implicitamente sottesa alla legittimazione
processuale: non vi è alcuna necessità d'ordine logico che imponga due definizioni
identiche ma nulla si oppone a che coincidano (Pierre Moor, Droit administratif,
vol. II, Berna 1991, p.163 n.2.2.5.5.). Parte è ogni persona fisica o giuridica
che goda dei diritti civili ex art. 11 e 53 CC (cfr. Flavio Cometta, Brevi
cenni sulla legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e
fallimento, di prossima pubblicazione in RDAT 1996, n. 3.1.6. lett.a), come
pure la società in nome collettivo (art. 562 CO) e la società in accomandita (art.
602 CO).
Il
reclamante deve spiegare, a meno che già risulti evidente, in che misura la decisione
impugnata violi i suoi interessi meritevoli di tutela giuridica.
Vi è carenza
di legittimazione processuale, ad esempio, quando il reclamante non è toccato
nei suoi interessi specifici (DTF 112 III 6 cons.4).
La
legittimazione processuale - nella terminologia tedesca non più l'equivoco Beschwerdelegitimation
ma ora Beschwerdebefugnis per evitare commistioni con Sachlegitimation che è
nozione di diritto materiale (cfr. René Rhinow/Heinrich Koller/Christina Kiss-Peter,
Öffentliches Prozessrecht, Basilea e Francoforte sul Meno 1994, §14 n. 767-769)
- coincide con la capacità esecutiva di escutere e di essere escusso, la quale
presuppone la capacità di essere parte (Cometta, op. cit., n. 3.1.6. lett.b).
- Legittimazione
al reclamo di __________.
Come risulta
in termini di tutta evidenza (cfr. sentenza 29 settembre 1995 del Tribunale
federale, inc. 5P.246/1995, cons.2 e dispositivo n.1), il sequestro dei conti
personalmente intestati a __________ è stato annullato; non vi è invece
stato dissequestro del conto __________ presso la __________, che potrebbe
anche appartenergli.
a) Il
reclamo di __________ riferito ai conti a lui personalmente intestati, ricevibile
nel momento in cui è stato formulato, è divenuto privo di oggetto in corso di
procedura a seguito del noto pronunciato del Tribunale federale, ritenuto che
ora - dopo il dissequestro - non vi è più violazione di suoi interessi meritevoli
di tutela giuridica potendo egli disporre liberamente di ogni avere a lui
personalmente intestato.
b) In
linea di principio potrebbe darsi lesione di interessi specifici - con conseguente
legittimazione a presentare reclamo - se __________ pretendesse che il conto
__________ presso la __________ gli appartenesse. Siffatta evenienza è però ben
lungi dal realizzarsi, come si evince in tutta evidenza dal pluralismo dei
reclamanti indicati partitamente quali "__________ e titolare del conto
__________ c/o __________ ", ritenuto altresì che __________ nemmeno
pretende che il conto cifrato gli appartenga.
Ne consegue l'irricevibilità
del gravame, nella misura in cui non sia già divenuto privo d'oggetto.
- In via abbondanziale
e a futura memoria - ove fosse stato ricevibile, avendo ad esempio il
reclamante sostenuto di essere proprietario del cifrato - il reclamo di
__________ sarebbe comunque stato respinto.
a) Se il
pretore concede per errore un sequestro benchè ne manchino gli elementi
essenziali, l'Ufficio esecuzione deve comunque in linea di principio eseguirlo:
il suo potere d'esame è infatti assai limitato, se raffrontato a quello del
giudice del sequestro, atteso che non gli è assolutamente possibile verificarne
le condizioni materiali (salvo casi limite dove il principio dell'economia
processuale prevale sul dogmatismo fondato su poteri di cognizione sostanzialmente
diversi: ad esempio, se esiste contestazione sulla proprietà dei beni da
sequestrare e se la proprietà del terzo è perfettamente chiara, l'organo
d'esecuzione deve rifiutare l'esecuzione del sequestro con provvedimento
suscettibile di reclamo ex art. 17 LEF all'autorità di vigilanza).
b) L'Ufficio
esecuzione deve invece verificare la regolarità formale del decreto di
sequestro nel senso che vi siano tutte le indicazioni previste dalla LEF,
ritenuto che carenze o formulazioni insufficienti avranno come conseguenza la
non esecuzione del sequestro (cfr. DTF 107 III 37; CEF 18 aprile 1988 su
reclamo A. F. cons.1; Gilliéron, op. cit., p.384-385).
c) L'Ufficio
deve rifiutare l'esecuzione del decreto pretorile di sequestro quando:
-
i
beni da sequestrare sono impignorabili;
-
i
beni da sequestrare sono fuori della giurisdizione del circondario di esecuzione;
-
i
beni da sequestrare non esistono;
-
i
beni da sequestrare, per ammissione del creditore o per evidenza manifesta,
appartengono a un terzo;
-
i
beni da sequestrare, per ammissione del creditore o per evidenza manifesta,
appartengono a uno stato estero e si riferiscono a fatti ex iure imperii;
-
il
sequestro è stato ottenuto in violazione del principio della buona fede ex art.
2 cpv.1 CC.
d) Il
dissequestro può essere ordinato dall'organo d'esecuzione solo se vi è piena
chiarezza fattuale e in diritto di immediato riscontro, alle stesse condizioni
in cui l'Ufficio esecuzione è legittimato a non eseguire il decreto pretorile
di sequestro.
Nel
dubbio va mantenuto il provvedimento conservativo per consentire la corretta
definizione giudiziale della disputa, da attuarsi con giudizio di merito e non
ad opera dell'Autorità cantonale di vigilanza il cui potere di cognizione è
limitato in sostanza ai soli aspetti procedurali.
Nel
caso di specie, l'UEF di Bellinzona ha correttamente eseguito il decreto pretorile
di sequestro e non può operare il dissequestro, mancandone i presupposti indicati
sub 3c.
- Legittimazione
al reclamo del titolare del conto __________ c/o __________.
a) Si è
detto al cons.1 che la legittimazione processuale coincide con la capacità
esecutiva di escutere e di essere escusso, la quale presuppone la capacità di essere
parte.
Parte
è ogni persona fisica o giuridica che goda dei diritti civili ex art. 11 e 53
CC, come pure la società in nome collettivo (art. 562 CO) e la società in accomandita
(art. 602 CO), cfr. Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem
Recht, vol. I, Zurigo 1984, §9 n.2 ss.
Il
titolare del conto __________, non altrimenti qualificato e non bastando la
produzione in busta chiusa delle pretese "generalità del titolare"
(doc. N), non rientra in tale forma indistinta tra le persone fisiche o
giuridiche aventi la qualità di parte e non è quindi legittimato al reclamo.
b) In
via abbondanziale, quand'anche si ritenesse che una semplice procura sia
sufficiente alla determinazione della titolarità del conto cifrato, il reclamo
del titolare del conto __________ sarebbe comunque stato respinto per le stesse
ragioni espresse al cons.3 cui si rinvia.
- Il
reclamo 21 settembre 1995 di __________, nella misura in cui non è divenuto privo
di oggetto, è irricevibile come pure quello contestuale del titolare del conto
__________.
Non si
prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv.2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17 e 271 ss. LEF,
pronuncia: 1. Il
reclamo 21 settembre 1995 di __________, nella misura in cui non è divenuto privo
di oggetto, è irricevibile.
-
Il
reclamo 21 settembre 1995 del titolare del conto __________, c/o __________ è
irricevibile.
-
Non si
prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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