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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1995.25
Data decisione, Autorità:
29.03.1995, CEF
Incarto n.
15.95.00025
Lugano
29 marzo 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 3 febbraio 1995 di
contro
l’operato dell’UE di Lugano nell’esecuzione n. __________ in via di
realizzazione del pegno immobiliare promossa contro il reclamante da
rappr.
Dal __________
in
materia di incanto immobiliare (sospensione);
richiamato il decreto presidenziale 3 febbraio 1995 di
non concessione dell’effetto sospensivo;
viste le
osservazioni 21 febbraio 1995 dell’UE di Lugano;
esaminati
atti e documenti;
considerato
in fatto e in diritto
che
l’UE di Lugano ha depositato il 20 gennaio 1995 le condizioni d’incanto riferite
all’immobile di proprietà di __________ alle particelle n.__________ e
__________ RFD di __________ la cui vendita era prevista per il 3 febbraio 1995
alle ore 15.00;
che
il 3 febbraio 1995 __________ ha consegnato all’UE di Lugano alle ore 14.15
il reclamo con istanza di effetto sospensivo, volto al rinvio dell’incanto
ormai prossimo, con “aggiornamento della perizia” e modifica delle condizioni
d’asta “come a reclamo che presenterò entro il 10 febbraio 1995”;
che
con decreto presidenziale l’effetto sospensivo non è stato concesso e il 3
febbraio 1995 le particelle n.__________ e __________ RFD di __________ sono
state aggiudicate per complessivi Fr. 480’000.-- al__________, creditrice
ipotecaria in primo rango;
che
ex art. 17 cpv.2 LEF il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni da
quello in cui il reclamante ebbe notizia del provvedimento;
che
determinante per l’inizio della decorrenza del termine di reclamo, in caso di
deposito delle condizioni d’asta, è il primo giorno di deposito a condizione
che l’Ufficio esecuzione sia accessibile al pubblico e gli interessati possano
quindi accedere ai dati delle condizioni d’asta (DTF 112 III 42);
che
venerdì 20 gennaio 1995 l’Ufficio esecuzione di Lugano era liberamente accessibile
e il termine ha quindi iniziato a decorrere;
che
per l’art. 31 cpv.1 LEF il termine fissato a giorni non comprende il giorno da
cui comincia a decorrere
che
il termine di reclamo è quindi giunto a scadenza lunedì 30 gennaio 1995;
che
il reclamo 3 febbraio 1995 è pertanto irricevibile per tardività;
che,
in via abbondanziale, come rettamente dimostrato dall’Ufficio esecuzione di
Lugano, vi è stato l’ossequio della normativa esecutiva, atteso che:
- chi
chiede il differimento della vendita ex art. 123 LEF deve (cfr. DTF 4 gennaio
1995 in re S. AG, inc. B.358/1994):
a) presentare
tempestivamente la domanda, ritenuto che l’istanza di differimento è tardiva se
è stata presentata qualche giorno prima dell’incanto, dopo che il debitore è
rimasto a lungo inattivo;
b) affermare
e rendere verosimile di trovarsi in difficoltà finanziarie senza colpa da parte
sua;
c) aver
versato la prima rata richiesta e determinata dall’UE;
- che in
tutta evidenza mancano già almeno due presupposti per il differimento della
vendita (tempestività dell’istanza e dimostrazione della mancanza di colpa);
che,
ancora in via abbondanziale, la censura sul presunto non accertamento del
valore aggiornato della stima è al limite del temerario, atteso che - come rettamente
ha evidenziato l’UE di Lugano - vi è stato l’aggiornamento della stima con la
perizia 14 novembre 1994 del , resa nota al reclamante con l’avviso
d’incanto 18 novembre 1994 nonchè con pubblicazione sul FUC n. del
__________;
che
non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art.
68 cpv.2 OTLEF);
pronuncia
-
Il reclamo 3 febbraio 1995 __________, è
irricevibile.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione: __________
Per la
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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