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Numero d'incarto:
15.1995.62
Data decisione, Autorità:
01.06.1995, CEF
Incarto n.
15.95.00062
Lugano
- giugno 1995/B/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 3 marzo 1995 di
__________,
contro
e meglio contro la comminatoria di
fallimento 2 febbraio 1995 nell’esecuzione n. __________ promossa contro la reclamante
da
viste le
osservazioni: - 17 marzo 1995 della __________;
- 20
marzo 1995 dell’UE di Lugano;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in
fatto: A. __________
procede contro la __________ in via esecutiva per l’incasso di Fr. 14’192.25
oltre interessi e accessori.
Avendo
l’escussa interposto opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto. Con
decisione 27 dicembre 1994/4 gennaio 1995 il Pretore del Distretto di Lugano ha
respinto l’opposizione interposta al PE n. __________ in via definitiva.
B. Su
domanda di prosecuzione dell’esecuzione, l’UE di Lugano ha emesso il 2 febbraio
1995 la comminatoria di fallimento che è stata notificata all’escussa il 23 febbraio
1995.
C. Contro
siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravata la __________ contestando
l’emissione della comminatoria di fallimento in quanto la creditrice le avrebbe
concesso un limite di credito di Fr. 20’000.--. Inoltre la reclamante prevede
di potere disporre della liquidità necessaria per saldare il debito.
D. L’UE
di Lugano osserva di aver emesso la richiesta comminatoria essendo allegate
alla relativa richiesta sia la domanda di esecuzione che la sentenza di rigetto
dell’opposizione con il timbro della crescita in giudicato.
Considerato
in
diritto: 1. Per
ragioni formali vi è la possibilità di formulare reclamo all’autorità di
vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad esempio
quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend
Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour
dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 252):
-
l’escusso
reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e
40 LEF);
-
l’esecuzione
è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
-
è
pendente azione di riconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto
provvisorio dell’opposizione;
-
la
decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria;
-
l’escusso
sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio
d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
-
Per
questioni di merito la via del reclamo è invece preclusa.
-
solleva unicamente questioni di merito (cfr. narrativa fattuale sub C): ne
consegue la reiezione del reclamo per carenza di competenza materiale
dell’Autorità di vigilanza, atteso che la parte escussa doveva far valere le
sue allegazioni nella procedura che ha portato alla decisione di rigetto
dell’opposizione.
- Non
si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv. 2 OTLEF).
Per i
quali motivi, richiamati gli art. 17 e 161 LEF, nonchè i disposti
citati
pronuncia: 1. Il reclamo 3 marzo 1995 della __________, è
respinto.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
Presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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