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Numero d'incarto:
15.1996.00003
Data decisione, Autorità:
08.05.1996, CEF
Incarto n.
15.96.00003
Lugano
8 maggio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 11 gennaio 1996
contro
l’operato
dell’UE di Lugano in materia di atto di pignoramento nell'esecuzione n.
__________ promossa solo contro il reclamante __________ da
viste le osservazioni 24 gennaio
1996 della creditrice e 31 gennaio 1996 dell’UE di Lugano;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO
IN DIRITTO
che
il 20 dicembre 1995 l'Ufficio esecuzione di Lugano ha pignorato 38 oggetti
nell'esecuzione promossa contro __________, alla presenza dell'escusso che
nulla ha eccepito sulla proprietà dei beni pignorati;
che
con tempestivo reclamo l'escusso, sua moglie e la figlia hanno chiesto in via
principale l'annullamento dell'atto di pignoramento, subordinatamente la
declaratoria di impignorabilità per 15 beni pignorati, "protestate tasse
spese e ripetibili", ritenuto "il beneficio dell'assistenza
giudiziaria e meglio la dispensa dal pagamento delle spese processuali nonchè
il gratuito patrocinio nella procedura stessa";
che
i reclamanti asseverano che tutti i beni pignorati il 20 dicembre 1995 non sono
più di proprietà dell'escusso __________ bensì della figlia __________, cui
sono stati donati dall'escusso e dalla di lui moglie __________ con
"contratto di donazione di beni mobili ai sensi degli art. 239 ss.
CO)" del 9 ottobre 1995;
che
è invero strano, come rileva la creditrice, che l'escusso non abbia indicato in
sede di pignoramento che tutti i beni pignorati fossero divenuti di proprietà
della figlia __________;
che
siffatto silenzio non può comunque pregiudicare i diritti di terzi, nel caso di
specie della figlia;
che
il reclamo è rimedio tanto esuberante quanto del tutto superfluo per formulare
la semplice dichiarazione di rivendicazione di proprietà che l'avente diritto
deve limitarsi a comunicare all'Ufficio esecuzione;
che
ne consegue l'irricevibilità del gravame, non essendo ammissibile far capo a
rimedi di diritto senza che vi sia pregiudizio giuridico non altrimenti
sanabile;
che
nel caso di specie è infatti sufficiente la semplice notifica di rivendicazione
all'UE di Lugano;
che
con istanza per assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio i reclamanti hanno
chiesto il beneficio del patrocinio gratuito e della dispensa del pagamento
delle tasse e spese giudiziarie,
che
sulla concessione dell'assistenza giudiziaria in materia di reclamo ex art. 17
LEF e di ricorso ex art. 19 LEF ancora nel 1989 si poteva a buon diritto
sostenere che non vi potesse essere ragionevole spazio per la concessione del
gratuito patrocinio nella procedura di reclamo, caratterizzata peraltro
dall'esenzione da spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e da indennità alla parte che
prevale (art. 68 cpv.2 OTLEF), ritenuto che l'esigenza istruttoria per
l'accertamento dei presupposti (gravame non infondato, stato di indigenza e
incapacità di procedere con atti propri) fosse in contrasto con il principio di
celerità immanente al reclamo (Flavio Cometta, La procedura di reclamo avanti
le autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimenti, in: BlSchK
1989 p.48-49 e rif. ivi);
che
sotto la spinta della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il Tribunale
federale - pur senza nominare l'equo processo ex art. 6 n.1 CEDU (cfr. sul tema
Piermarco Zen-Ruffinen, Assistance judiciaire et administrative: les règles
minima imposées par l'art. 4 de la Constitution fédérale, in: JdT 1989 p.37) ma
riferendosi all'art. 4 Cost. che ormai tutto sussume - ha stabilito in DTF 121
I 62 cons.2bb e 63 cons.2b il principio secondo cui l'assistenza giudiziaria va
estesa ad ogni ambito del diritto, compresa la giurisdizione amministrativa
(avanti i tribunali) e persino in sede di autorità amministrative (non
giudiziarie) anche nella procedura amministrativa non contenziosa (DTF 117 Ia
277 cons.5a, 117 V 408 e 114 V 228 cons.5);
che
con riferimento a questa tendenza improntata alla massima apertura, derivata da
un'interpretazione della Costituzione federale secondo lo spirito del tempo
("ein zeitgemässes Verfassungsverständnis", cfr. DTF 121 I 63 cons.2b
e 119 Ia 264 cons.3a), che non necessariamente può essere condivisa nella sua
interezza e nelle sue conseguenze di appesantimento procedurale da un'autorità
cantonale che comunque non può che piegarsi a siffatta evoluzione, altro non
può dirsi se non che in linea di principio l'assistenza giudiziaria va
riconosciuta anche nella procedura di reclamo ex art. 17 LEF e ricorso ex art.
19 LEF (cfr. Flavio Cometta, Brevi cenni sulla legge sulla procedura di reclamo
in materia di esecuzione e fallimento, di prossima pubblicazione in RDAT 1996,
n. 1.3.1.3. lett.a);
che
la procedura di reclamo è caratterizzata, quanto alle spese, dal principio di
economicità volto a comprimere al massimo i costi nel senso che per diritto
federale la procedura è gratuita (art. 67 cpv.2 lett.a OTLEF) e non è
riconosciuta nessuna indennità alle parti (art. 68 cpv.2 OTLEF). A carico del
reclamante o della controparte restano quindi le sole spese del proprio
patrocinatore: l'assistenza giudiziaria può quindi darsi solo nella forma del
gratuito patrocinio, a condizione che si realizzino i presupposti cumulativi
dell'indigenza del richiedente, del gravame non infondato e della necessità
oggettiva del patrocinio;
che
per il principio di celerità, il richiedente dovrà presentare - contestualmente
all'atto di reclamo o alle osservazioni - tutti i documenti e indicare tutti i
mezzi di prova rilevanti per la valutazione dei presupposti, ritenuto che per
facilitare la ricerca della documentazione richiesta e per evitare attitudini
defatigatorie è opportuno che venga ammesso, se espressamente richiesto, un
termine di grazia non superiore a quello di reclamo (Cometta, op. cit., n.
1.3.1.3. lett.b);
che,
senza pretesa di esaustività, l'istante dovrà produrre:
-
l'ultima
dichiarazione fiscale
-
l'ultima
notifica di tassazione
-
attestazione
della cancelleria comunale sulla capacità reddituale e di sostanza nota in loco,
con indicazione di quando il richiedente ha preso domicilio o dimora nel comune
-
dichiarazione
dell'ufficio esecuzione del domicilio del richiedente sulle esecuzioni in
corso, compresi gli attestati di carenza di beni;
che
nel caso di specie la domanda di gratuito patrocinio dei tre reclamanti
andrebbe respinta - oltre che per evidente carenza del presupposto del gravame
non infondato di immediato riscontro già ab initio - anche per mancanza dei
giustificativi attestanti lo stato di indigenza delle due co-__________ e
__________, ritenuto che l'escusso, cantante lirico, era manifestamente in grado
di comunicare all'UE di Lugano che i beni pignorati non erano più di sua
proprietà senza dover ricorrere ai lumi, peraltro spenti, di un patrocinatore;
che
in via abbondanziale si impone il rilievo che la donazione 9 ottobre 1995,
di cui l'escusso si avvale per sottrarre beni ai propri creditori, appare
sospetta se correlata alla domanda di proseguire l'esecuzione che la creditrice
ha formulato il 20 settembre 1995 con l'avvertenza che va pignorato
"mobilio e suppellettili che si trovano nell'appartamento", tanto più
che l'avviso di pignoramento è stato intimato dall'Ufficio esecuzione di Lugano
all'escusso e co-donante __________ il 3 ottobre 1995;
che
la donazione non va ulteriormente vagliata in sede di reclamo, rientrando nella
competenza del giudice del merito nell'ipotesi che si giunga alla prosecuzione
della procedura di rivendicazione, riservati gli aspetti penali che fossero per
emergere dall'attitudine manifestata dall'escusso in sede esecutiva;
che
l'Ufficio esecuzione di Lugano, informato della pretesa della terza
rivendicante, aprirà la procedura di rivendicazione ex art. 106 ss. LEF;
che
non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art.
68 cpv.2 OTLEF) perché così stabilito dal diritto federale;
richiamati
gli art. 17 e 106 ss. LEF nonchè 4 Cost.
PRONUNCIA
-
Il
reclamo 11 gennaio 1996 __________, e __________, tutti in __________, è
irricevibile.
-
La
domanda di assistenza giudiziaria 11 gennaio 1996 di __________ e __________, è
respinta.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione: _____________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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