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Numero d'incarto:
15.1996.00034
Data decisione, Autorità:
18.06.1996, CEF
Incarto n.
15.96.00034
Lugano
18 giugno 1996/C/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 13/15 febbraio 1996
Contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione di Lugano
nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse contro la reclamante da
in
tema di pignoramento di un’autovettura;
viste
le osservazioni: - 29 febbraio 1996 dell’avv. __________
4 marzo 1996 dell’UE di Lugano;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in
fatto:
A. Nell’ambito delle varie esecuzioni promosse contro
__________ __________ il 17 febbraio 1995 l’UE di Lugano ha proceduto al
pignoramento complementare di “un’autovettura marca __________”.
B. Il 23 febbraio 1995 l’UE ha trasmesso l’atto di
pignoramento alla debitrice tramite invio postale raccomandato. La raccomandata
non è stata ritirata ed è rimasta in giacenza all’Ufficio postale di __________
fino al 4 marzo 1995: il 6 marzo 1995 l’Ufficio postale di __________ ha
retrocesso l’invio -con la menzione “non ritirato”- all’ufficio di esecuzione.
Il 9 marzo 1995 l’UE di Lugano ha trasmesso l’atto di pignoramento alla
debitrice con lettera semplice.
C. Con provvedimento 25 gennaio 1996 l’UE ha fissato al
16 febbraio 1996 la vendita dell’autovettura pignorata. Lo stesso giorno l’UE
di Lugano ha trasmesso copia del bando alla debitrice tramite invio postale
raccomandato e con lettera semplice. La raccomandata non è stata ritirata ed è
rimasta in giacenza all’Ufficio postale di __________ fino al 2 febbraio 1996:
il 3 febbraio 1996 è stata retrocessa -con la menzione “non ritirato”-
all’ufficio di esecuzione.
D. Con reclamo 13/15 febbraio 1996 __________ ha
postulato l’annullamento dell’incanto previsto per il 16 febbraio 1996, atteso
che:
-
”non
ho mai potuto nella mia vita acquistare con soldi miei personali nessuna
autovettura o altro bene materiale se non pagato dai miei genitori”;
-
”tutte
le autovetture ed altri beni materiali a me intestati sono sempre stati
sovvenzionati dai genitori”;
-
”l’auto
menzionata a margine risulta nel budget dei conti bancari intestati ai miei
genitori di cui io personalmente non ho mai restituito niente”;
-
”i
miei genitori non hanno ancora ufficialmente allestito un testamento ereditario
per cui riteniamo che tutto ciò che materialmente mi è stato sovvenzionato
risulti di loro proprietà”.
E. Con osservazioni 29 febbraio 1996 l’avv. __________ ha
postulato la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
F. L’UE di Lugano ha chiesto in ordine la reiezione del
gravame per tardività perché l’avviso è stato spedito alla reclamante il 25
gennaio 1996. Nel merito ha rilevato “che la vettura oggetto del reclamo è
stata pignorata il 17 febbraio 1995 e solo in seguito alla nostra denuncia
penale del 13 giugno 1995 ha potuto essere messa a disposizione dello scrivente
ufficio il 17 gennaio 1996 da parte della Polizia Cantonale su ordine del
Ministero pubblico”.
Considerato
in diritto:
- L’art. 17 cpv. 2 LEF stabilisce che il reclamo deve
essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il reclamante ebbe
notizia del provvedimento.
Le
notifiche dell’atto di pignoramento del 17 febbraio 1995 e dell’avviso
d’incanto del 25 gennaio 1996 sono reputate essersi correttamente realizzate
nel caso di specie -nella migliore delle ipotesi per la reclamante- il 4 marzo
1995, settimo giorno di giacenza dell’invio raccomandato del 23 febbraio 1995
contenente l’atto di pignoramento risp. il 2 febbraio 1996, settimo giorno di
giacenza dell’invio raccomandato contenente l’avviso d’incanto. Essendo
irrilevante, sull’ossequio dei termini, il fatto che l’UEF di Locarno abbia
trasmesso l’atto di pignoramento e l’avviso d’incanto con invio postale
semplice, determinante essendo il pregresso invio raccomandato, ne consegue che
le censure mosse da __________ al verbale di pignoramento e all’avviso
d’incanto sono tardive, avendo potuto avere conoscenza la reclamante già il 4
marzo 1995 risp. il 2 febbraio 1996 che l’UE aveva pignorato la nota
autovettura e che aveva fissato la vendita della stessa per il 16 febbraio
1996. Il reclamo 13/15 febbraio 1996 di __________ rivolto contro il
pignoramento dell’autovettura marca __________ e contro l’avviso d’incanto
della stessa va pertanto dichiarato irricevibile per tardività.
- __________ si aggrava contro l’incanto della vettura pignorata
asseverando che “le autovetture ed altri beni materiali a me intestati sono
sempre stati sovvenzionati dai genitori” e quindi l’autovettura pignorata
risulta di loro proprietà.
Sebbene
il reclamo sia irricevibile per tardività è opportuno evidenziare, a futura
memoria, che lo stesso sarebbe stato da respingere anche nel merito, atteso
che:
a) l’ufficio di esecuzione non poteva non pignorare
l’autovettura in questione, atteso che ex art. 95 cpv. 3 LEF devono essere
pignorati anche i beni indicati dal debitore come appartenenti a terzi (DTF
84 III 83).
b) Quando l’esecuzione è stata interrotta a seguito di
tempestiva opposizione, perché possa proseguire occorre alternativamente che (Kurt
Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 1993, § 22 m.
1-2; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat,
1993, p. 151 e s.):
aa) il
debitore ritiri l’opposizione;
bb) il
giudice del rigetto pronunci il rigetto definitivo dell’opposizione;
cc) il
giudice del rigetto pronunci il rigetto provvisorio dell’opposizione e il
debitore non promuova azione di disconoscimento di debito ex art. 83 cpv. 2 LEF
o, se la promuova, risulti soccombente: in siffatte ipotesi il rigetto da
provvisorio diviene definitivo;
dd) il
giudice del merito nella procedura ordinaria di riconoscimento del credito ex art.
79 LEF pronunci, oltre alla condannatoria, anche il rigetto definitivo
dell’opposizione.
c) La debitrice non ha interposto opposizione nelle
esecuzioni n. __________ e __________ mentre nelle rimanenti procedure
esecutive le opposizioni interposte da __________ sono state rigettate con
sentenze 8 marzo e 18 marzo 1993 del Pretore del Distretto di Lugano, cresciute
in giudicato. L’UE di Lugano si è quindi determinato correttamente: infatti
rigettate le opposizioni, le procedure esecutive devono continuare su richiesta
dei creditori con il pignoramento e, ricevute le domande in tal senso da parte
dei creditori (art. 116 cpv. 1 LEF), con l’avviso alla debitrice che quest’ultimi
hanno domandato la realizzazione (art. 120 LEF) e con la conseguente
realizzazione (art. 122 cpv.1 LEF). Il reclamo rivolto contro l’incanto
andrebbe pertanto respinto anche nel merito.
-
Visto l’esito del gravame, avuto riguardo al fatto che
__________ rivendica per i genitori l’esclusiva proprietà dell’autovettura
pignorata, l’UE di Lugano dovrà comunque aprire la procedura di rivendicazione
ex art. 106-109 LEF.
-
Il reclamo 13/15 febbraio 1996 di __________ è
irricevibile per tardività.
Non
si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv. 2 OTLEF), perché così imposto per normativa di diritto federale.
Per questi motivi,
richiamati
gli art. 17 cpv. 2, 79, 83 cpv. 2, 95 cpv. 3, 106-109, 116 cpv. 1, 120. 122
cpv. 1 LEF
pronuncia:
- Il reclamo 13/15 febbraio 1996 di __________, è
irricevibile.
1.1. E’ fatto ordine all’UE di Lugano di dare inizio alla
procedura di rivendicazione ex art. 106-109 LEF.
-
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione a:_________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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