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Numero d'incarto:
15.1996.00051
Data decisione, Autorità:
30.05.1996, CEF
Incarto n.
15.96.00051
Lugano
30 maggio 1996/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 16 aprile 1996
contro il provvedimento 15 aprile 1996 dell’Ufficio
di esecuzione di Lugano nell'esecuzione n. __________ promossa contro il
reclamante da
in materia di dichiarazione di opposizione;
richiamato il decreto presidenziale 19 aprile 1996 di
concessione dell'effetto sospensivo;
viste le osservazioni 6 maggio 1996 di __________
ritenuto
IN FATTO
- Nell'esecuzione
- __________ in via di realizzazione di un pegno immobiliare __________ ha
ottenuto il 22 novembre 1995 l'emissione di un precetto esecutivo che è stato
notificato all'escusso __________ il 30 novembre 1995.
B. Con
reclamo 4 dicembre 1995 __________ ha postulato la declaratoria di nullità del
precetto esecutivo.
C. Con
decreto presidenziale 5 dicembre 1995 al reclamo è stato concesso effetto
sospensivo.
D. Con
sentenza 14 marzo 1996 (inc. n. __________) - intimata il 20 e notificata
all'escusso il 21 marzo 1996 - questa Camera ha respinto il gravame.
E. Il 12
aprile 1996 __________ ha interposto opposizione.
F. Con
provvedimento 15 aprile 1996 l'Ufficio esecuzione di Lugano ha dichiarato
tardiva l'opposizione, atteso che l'opponente non ha tenuto conto che quattro
giorni già erano passati nel periodo intercorso tra il 30 novembre 1995
(notifica del PE) e il 5 dicembre 1995 (concessione dell'effetto sospensivo) e
che la sentenza 14 marzo 1996 non ripristina un nuovo termine di dieci giorni
per formulare opposizione ma fa proseguire quello precedente solo sospeso, ma
non azzerato, dalla concessione della sospensiva.
G. Con
reclamo 16 aprile 1996 __________ ha chiesto che l'opposizione sia dichiarata
tempestiva.
H. Con
osservazioni 6 maggio 1996 __________ ha chiesto la reiezione del reclamo con
contestuale condanna del debitore "alla rifusione delle spese di procedura
e al pagamento di un'adeguata indennità alla creditrice procedente per
risarcirla dei costi insorti a causa di questo ennesimo reclamo. Tale indennità
non dovrà essere inferiore a Fr. 1'000.--", atteso che:
persegue "una volta di più in modo del tutto temerario" l'obiettivo
di ritardare la conclusione dell'esecuzione, abusando del principio della
gratuità della procedura di reclamo, principio che va limitato della
declaratoria di temerarietà e dalla conseguente sanzione pecuniaria;
- "l'opinione
sulla validità retroattiva della concessione dell'effetto sospensivo è del
tutto personale, non sorretta dalla dottrina e dalla giurisprudenza dominante.
L'effetto sospensivo ha chiaramente effetto solo dal momento della sua
concessione, per cui i giorni del termine trascorsi prima della decisione
sull'effetto sospensivo devono essere conteggiati nel calcolo del
termine per l'opposizione. Ne deriva che a decorrere dal 21 marzo 1996 (data
della notifica della sentenza CEF) restavano al debitore ancora solo sei giorni
per interporre opposizione. Tale termine non è stato rispettato".
I. Con
osservazioni 7 maggio 1996 anche l'UE di Lugano ha chiesto la reiezione del
gravame, ritenuto che l'escusso non ha formulato opposizione nei residui 6
giorni ancora a sua disposizione.
Considerato
IN DIRITTO
- L'art.
36 LEF stabilisce che il reclamo ha effetto sospensivo soltanto per decreto speciale
dell'autorità cui è diretto o del suo presidente, come è il caso nel Cantone
Ticino.
Nulla è
detto dell'effetto sul decorso dei termini che la concessione della sospensiva
determina.
a) Per
il reclamante il decreto presidenziale di concessione della sospensiva produce
effetti ex tunc e azzera pertanto il tempo già trascorso.
b) Per
la precettante e l'Ufficio esecuzione di Lugano si ha invece effetto ex nunc e
di conseguenza si ha solo sospensione dei termini.
- Giurisprudenza
e dottrina convergono nel ritenere che la concessione dell'effetto sospensivo
determini il ripristino integrale del termine su cui vi è disputa, anche se tra
il provvedimento impugnato e il decreto di concessione fossero già trascorsi
alcuni giorni: detto altrimenti, il decreto di concessione esplica effetti ex tunc
e non ex nunc (DTF 31 I 355; 32 I 265; 53 III 20 cons.2; SJZ 1973 p.106 n.66; Carl
Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I,
Zurigo 1911, n.4 ad art. 36 LEF, p.61; Ernst Blumenstein, Handbuch des Schweizerischen
Schuldbetreibungsrechtes, Berna 1911, p.90 e nota 56a; Hans Sorg, Das Beschwerdeverfahren
in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Kanton Zürich, Diss. Zurigo, 1954,
p.85 e nota 23; Antoine Favre, Droit des poursuites, Friborgo 1974, p.71; Peter
von Salis, Probleme des Suspensiveffektes von Rechtmitteln im Zivilprozess- und
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, Zurigo 1980, p.185 e note 1-2).
a) Un
nuovo termine di dieci giorni per formulare opposizione ha quindi iniziato a
decorrere il 21 marzo 1996 ed è giunto a scadenza domenica 31 marzo 1996, primo
giorno delle ferie pasquali ex art. 56 n.3 LEF, donde il riporto al 17 aprile
1996, terzo giorno dopo il termine delle ferie, in conformità dell'art. 63 LEF.
Ne consegue
la tempestività dell'opposizione data alla posta il 12 aprile 1996.
- Il
reclamo dell'__________ va pertanto accolto.
Non si
prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv.2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 36, 56 n.3 e 63 LEF,
PRONUNCIA:
- Il
reclamo 16 aprile 1996 dell'__________ è accolto.
1.1 Di
conseguenza l'opposizione interposta il 12 aprile 1996 dall'__________ al
precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione di Lugano è dichiarata
tempestiva.
-
Non si
prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione: ____________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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